Art. 2 Composizione 1. La Cabina di regia di cui all'art. 1 e' composta: a) dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede; b) dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di Vice Presidente e presiede la Cabina di regia in caso di assenza o impedimento del Presidente; c) da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri; d) da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze; e) da un rappresentante dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC); f) da tre rappresentanti delle regioni e province autonome; g) da tre rappresentanti delle autonomie locali; h) da un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID); i) da un rappresentante di CONSIP. 2. Per la trattazione di questioni in materia di politiche di coesione e di investimenti finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, la composizione della Cabina di regia e' integrata da un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale. 3. Il Presidente della Cabina di regia puo' nominare fino a 10 esperti competenti in materia di appalti pubblici e concessioni, di procedure telematiche di acquisto, di bancabilita' delle opere pubbliche. Il Presidente puo' invitare gli esperti a partecipare alle riunioni della Cabina di regia. 4. Per lo svolgimento di specifici compiti attribuiti alla Cabina di regia, alle riunioni della stessa possono partecipare, su invito del Presidente, rappresentanti di altri organismi pubblici o privati operanti nei settori degli appalti pubblici e delle concessioni, nonche' rappresentanti del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. I rappresentanti effettivi delle regioni e province autonome e delle autonomie locali sono designati dalla Conferenza unificata e sono scelti tra persone con esperienza operativa nei settori della contrattualistica pubblica e della centralizzazione delle committenze. 6. Ciascuna amministrazione indica, tra soggetti appartenenti alla stessa amministrazione e di analoga qualifica del componente, un rappresentante supplente per il caso di assenza o impedimento del componente. I rappresentanti supplenti delle regioni e province autonome e delle autonomie locali sono designati a norma del comma 5.