Art. 2 
 
 
                            Composizione 
 
  1. La Cabina di regia di cui all'art. 1 e' composta: 
    a)  dal  Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari  giuridici   e
legislativi della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che  la
presiede; 
    b)  dal  Capo  dell'Ufficio  legislativo  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  che  svolge  le  funzioni  di  Vice
Presidente e presiede la  Cabina  di  regia  in  caso  di  assenza  o
impedimento del Presidente; 
    c) da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    d) da due rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
    e) da un rappresentante dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione
(ANAC); 
    f) da tre rappresentanti delle regioni e province autonome; 
    g) da tre rappresentanti delle autonomie locali; 
    h)  da  un  rappresentante  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale
(AGID); 
    i) da un rappresentante di CONSIP. 
  2. Per la trattazione di  questioni  in  materia  di  politiche  di
coesione e di investimenti finanziati  dai  fondi  strutturali  e  di
investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  la
composizione della Cabina di regia e' integrata da un  rappresentante
dell'Agenzia per la coesione territoriale. 
  3. Il Presidente della Cabina di regia  puo'  nominare  fino  a  10
esperti competenti in materia di appalti pubblici e  concessioni,  di
procedure  telematiche  di  acquisto,  di  bancabilita'  delle  opere
pubbliche. Il Presidente puo' invitare gli esperti a partecipare alle
riunioni della Cabina di regia. 
  4. Per lo svolgimento di specifici compiti attribuiti  alla  Cabina
di regia, alle riunioni della stessa possono partecipare,  su  invito
del Presidente, rappresentanti di altri organismi pubblici o  privati
operanti nei settori degli  appalti  pubblici  e  delle  concessioni,
nonche' rappresentanti del Dipartimento per gli  affari  giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  5. I rappresentanti effettivi delle regioni e province  autonome  e
delle autonomie locali sono designati dalla  Conferenza  unificata  e
sono scelti tra persone con esperienza operativa  nei  settori  della
contrattualistica   pubblica   e   della    centralizzazione    delle
committenze. 
  6. Ciascuna amministrazione indica, tra soggetti appartenenti  alla
stessa amministrazione e di  analoga  qualifica  del  componente,  un
rappresentante supplente per il caso di  assenza  o  impedimento  del
componente. I  rappresentanti  supplenti  delle  regioni  e  province
autonome e delle autonomie locali sono designati a norma del comma 5.