Art. 2 
 
 
           Individuazione dei soggetti ammessi al riparto 
 
  1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di
«beni culturali», «beni  paesaggistici»  e  «attivita'  di  tutela  e
valorizzazione dei beni  culturali  e  paesaggistici»  contenute  nel
Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 
  2. Ai fini del presente  decreto,  per  soggetti  da  ammettere  al
riparto,   ai   sensi   dell'articolo   1,   sono   da    intendersi,
alternativamente: 
    a) il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo (di seguito anche «Ministero»); 
    b) gli  istituti  del  medesimo  Ministero  dotati  di  autonomia
speciale ai sensi dell'articolo 14, comma  2,  del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, e dell'articolo 30 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171; 
    c) gli enti senza scopo di lucro,  legalmente  riconosciuti,  che
realizzino, conformemente alle proprie finalita' principali  definite
per  legge  o  per  statuto,  attivita'  di  tutela,   promozione   o
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di
operare in tale campo da almeno 5 anni. 
  3. I soggetti  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  che  intendono
beneficiare   del   riparto,   presentano   istanza   di   iscrizione
nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo. L'istanza deve essere presentata entro il 28
febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica,  mediante
apposita  procedura  accessibile  dal  sito  web  del  Ministero,  al
seguente indirizzo: www.beniculturali.it 
  4. Alla domanda  presentata  ai  sensi  del  comma  3  deve  essere
allegata una dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  2000,
sottoscritta  dal  rappresentante   legale   dell'ente   richiedente,
relativa al possesso dei requisiti che qualificano  il  soggetto  fra
quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 2, nonche'  una
relazione sintetica descrittiva dell'attivita' di tutela,  promozione
o  valorizzazione  dei  beni   culturali   e   paesaggistici   svolta
nell'ultimo quinquennio. In caso di  interventi  di  restauro  devono
altresi' essere allagate, le copie, dichiarate conformi  ai  relativi
originali ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445  del  2000,  delle  autorizzazioni  alla  realizzazione  degli
interventi  rilasciate  dalle   competenti   soprintendenze   e   dei
conseguenti atti di collaudo. 
  5. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il Ministero redige  l'elenco
degli enti di cui al comma 2, lettera c), indicando per  ciascuno  di
essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco e'  pubblicato
sul sito  web  del  Ministero.  Il  legale  rappresentante  dell'ente
richiedente  puo'  chiedere  la  rettifica  di  eventuali  errori  di
iscrizione entro il 1° aprile. Dopo  aver  proceduto  alla  rettifica
degli eventuali errori  di  iscrizione  il  Ministero,  entro  il  1°
maggio,  pubblica  sul  proprio  sito  web   due   distinti   elenchi
definitivi, relativi ai  soggetti  ammessi  al  riparto  e  a  quelli
esclusi, che trasmette altresi' all'Agenzia delle Entrate. 
  6. Il Ministero procede ai controlli, anche a  campione,  circa  la
veridicita' della dichiarazione sostitutiva di cui  al  comma  4  del
presente articolo. I soggetti  che  non  risultino  in  possesso  dei
requisiti previsti sono cancellati dall'elenco con provvedimento  del
Direttore generale Bilancio del Ministero. 
  7. La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per
mille  dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche   e   la
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  relativa  alla
persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo  di  cui  ai
commi  3  e  4,  regolarmente  adempiute,  esplicano  effetti,  fermi
restando i requisiti  per  l'accesso  al  beneficio,  anche  per  gli
esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. 
  8. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 7 del
presente articolo,  non  sono  tenuti  a  riprodurre  la  domanda  di
iscrizione e  la  dichiarazione  sostitutiva,  sono  inseriti  in  un
apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web  del
Ministero entro  il  3l  marzo  di  ciascun  anno.  Eventuali  errori
rilevati nell'elenco o variazioni intervenute  possono  essere  fatti
valere, entro il  20  maggio,  dal  legale  rappresentante  dell'ente
richiedente, ovvero da un suo delegato, presso il medesimo Ministero. 
  9. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4  perde  efficacia
in  caso  di  variazione   del   rappresentate   legale.   Il   nuovo
rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a  sottoscrivere
e trasmettere una nuova dichiarazione con  l'indicazione  della  data
della  sua  nomina  e  di  quella  di   iscrizione   dell'ente   alla
ripartizione del contributo. 
  10.  In  caso   di   sopravvenuta   perdita   dei   requisiti,   il
rappresentante   legale    dell'ente    sottoscrive    e    trasmette
all'amministrazione  competente,  con  le  medesime  modalita'  della
dichiarazione sostitutiva,  la  revoca  dell'iscrizione.  Qualora  il
contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto.