Art. 2 Individuazione dei soggetti ammessi al riparto 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «beni culturali», «beni paesaggistici» e «attivita' di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici» contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 2. Ai fini del presente decreto, per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'articolo 1, sono da intendersi, alternativamente: a) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (di seguito anche «Ministero»); b) gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dell'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171; c) gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalita' principali definite per legge o per statuto, attivita' di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni. 3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), che intendono beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. L'istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it 4. Alla domanda presentata ai sensi del comma 3 deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 2, nonche' una relazione sintetica descrittiva dell'attivita' di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio. In caso di interventi di restauro devono altresi' essere allagate, le copie, dichiarate conformi ai relativi originali ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo. 5. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il Ministero redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, lettera c), indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco e' pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 1° aprile. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 1° maggio, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresi' all'Agenzia delle Entrate. 6. Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 del presente articolo. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono cancellati dall'elenco con provvedimento del Direttore generale Bilancio del Ministero. 7. La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo di cui ai commi 3 e 4, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. 8. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 7 del presente articolo, non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 3l marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso il medesimo Ministero. 9. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo. 10. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente, con le medesime modalita' della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto.