Art. 2 Scopo e ambito di applicazione 1. Il presente decreto attua l'art. 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB. 2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 e' regolata secondo le modalita' e i criteri indicati negli articoli 3 e 4. 3. L'imputazione dei pagamenti e' regolata in conformita' dell'art. 1194 del codice civile.