Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di
reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica  assunta,
dalle dimensioni aziendali  e  dal  regime  contabile  adottato,  che
effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni  e  strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016. 
  2.  Sono  ammissibili  al  credito  d'imposta  gli  interventi   di
rimozione  e  smaltimento,  anche  previo  trattamento  in   impianti
autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e
strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati  nel
rispetto della normativa ambientale e  di  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e
perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute
e comunque non  oltre  l'ammontare  di  10.000,00  euro  per  ciascun
progetto di bonifica unitariamente considerato. 
  3. Ai fini  di  quanto  disposto  dal  comma  2,  sono  considerate
eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento,  anche  previo
trattamento in impianti autorizzati, di: 
    a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit; 
    b) tubi, canalizzazioni e  contenitori  per  il  trasporto  e  lo
stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto; 
    c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.