Art. 2 
 
               Trasferimento delle funzioni sanitarie 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le
funzioni sanitarie svolte nell'ambito del  territorio  regionale  dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  e  dal  Dipartimento
per la giustizia minorile del  Ministero  della  giustizia,  comprese
quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i
tossicodipendenti che per i  minori  affetti  da  disturbi  psichici,
delle spese sostenute per il mantenimento,  la  cura  e  l'assistenza
medica dei detenuti di cui all'articolo 96,  commi  6  e  6-bis,  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre  1990,  n.  309,   e   successive   modificazioni,   per   il
collocamento, disposto dall'autorita'  giudiziaria,  nelle  comunita'
terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di  cui  all'articolo
24 del decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  272  e  successive
modifiche ed integrazioni. Tra le funzioni sanitarie rientrano quelle
di cui all'articolo 3, comma 11 del presente decreto. 
  2. La Regione assicura  l'espletamento  delle  funzioni  trasferite
tramite le Aziende sanitarie provinciali della Regione nel cui ambito
territoriale di competenza sono ubicati gli  istituti  ed  i  servizi
penitenziari nonche' i servizi minorili. 
  3.  La  Regione  nell'ambito  della  propria  autonomia  statutaria
disciplina con propri provvedimenti, in coerenza ai principi definiti
dalle linee guida di cui all'allegato A) al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il
trasferimento  al  Servizio  sanitario   nazionale   delle   funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e  delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria),
l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  e  le  relative   modalita'
organizzative, gli obiettivi e gli interventi  da  attuare  a  tutela
della  salute  dei  detenuti  e  degli   internati   negli   istituti
penitenziari nonche' dei minori sottoposti a provvedimento penale. 
  4. La Regione siciliana, inoltre, nell'ottica del superamento degli
Ospedali psichiatrici giudiziari e delle Case di cura e di  custodia,
disciplina con le modalita' indicate al comma 3,  gli  interventi  da
attuare in coerenza con le linee guida  di  cui  all'allegato  C  del
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  aprile
2008. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre
          1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza),   e   successive   modificazioni,    e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  1990,  n.
          255, supplemento ordinario Il testo dell'art. 96, commi 6 e
          6-bis, e' il seguente: 
              «Art. 96 (Legge 22 dicembre 1975, n.  685,  art.  84  -
          decreto-legge 22  aprile  1985,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno  1985,  n.  297,  art.
          4-quater, legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24,  comma
          2, e 29, comma 1, decreto ministeriale 30  settembre  1989,
          n.  334,  contenente  norme  regolamentari  al  codice   di
          procedura  penale,  art.  9,  commi  1  e  2)   Prestazioni
          socio-sanitarie   per   tossicodipendenti   detenuti).    -
          (Omissis). 
              6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per
          il  mantenimento,  la  cura  o  l'assistenza  medica  della
          persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche'  tale
          misura  sia   eseguita   presso   una   struttura   privata
          autorizzata ai sensi dell'art. 116 e convenzionata  con  il
          Ministero della giustizia. 
              6-bis. Per i minori  tossicodipendenti  o  tossicofili,
          anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di
          sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non
          detentive, alla  sospensione  del  processo  e  messa  alla
          prova,  alle  misure  di  sicurezza,  nonche'  alle  misure
          alternative alla  detenzione,  alle  sanzioni  sostitutive,
          eseguite con provvedimenti giudiziari  di  collocamento  in
          comunita' terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per
          il  trattamento  sanitario  e  socio-riabilitativo  sono  a
          carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli
          accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena
          attuazione  del  trasferimento  di  dette  competenze,  del
          Servizio sanitario nazionale.». 
              - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272  (Norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  448,
          recante  disposizioni  sul  processo  penale  a  carico  di
          imputati  minorenni),  e   successive   modificazioni,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n.  182,
          supplemento ordinario Il testo dell'art. 24 e' il seguente: 
              «Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi  della
          liberta' personale). - 1. Le misure  cautelari,  le  misure
          alternative, le sanzioni sostitutive, le pene  detentive  e
          le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme  e  con
          le modalita' previste per i minorenni anche  nei  confronti
          di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il
          diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di eta', sempre
          che, per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo  anno,
          non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal
          giudice competente, tenuto conto altresi'  delle  finalita'
          rieducative. L'esecuzione rimane affidata al personale  dei
          servizi minorili. 
              2. Le disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche
          quando  l'esecuzione  ha  inizio  dopo  il  compimento  del
          diciottesimo anno di eta'.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  A  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
          2008: 
 
                                                          «Allegato A 
          Linee  di  indirizzo  per  gli  interventi   del   Servizio
            sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti  e
            degli  internati  negli  istituti  penitenziari,  e   dei
            minorenni sottoposti a provvedimento penale. 
          Premessa. 
              Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino
          della medicina penitenziaria", all' art. 1 stabilisce  che:
          i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in  stato
          di  liberta',   hanno   diritto   alla   erogazione   delle
          prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
          previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. 
              L'art. 2 definisce il  quadro  di  riferimento  per  le
          azioni da porre in essere, stabilendo che: 
              1) lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende sanitarie
          e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni  e
          concorrono   responsabilmente   alla    realizzazione    di
          condizioni di protezione della salute dei detenuti e  degli
          internati, attraverso sistemi di informazione ed educazione
          sanitaria per l'attuazione di misure di  prevenzione  e  lo
          svolgimento  delle  prestazioni   di   diagnosi,   cura   e
          riabilitazione contenute nel Piano sanitario nazionale, nei
          piani sanitari regionali e in quelli locali. 
              2) l'assistenza sanitaria ai detenuti e agli  internati
          e'   organizzata    secondo    principi    di    globalita'
          dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di
          unitarieta'   dei   servizi   e   delle   prestazioni,   di
          integrazione della assistenza  sociale  e  sanitaria  e  di
          garanzia della continuita' terapeutica. 
              3) alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede
          l'azienda sanitaria. 
              L'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza
          dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti. 
              In  particolare,  il   Servizio   sanitario   nazionale
          assicura  ai  detenuti,  agli  internati  ed  ai  minorenni
          sottoposti a provvedimenti penali: 
              azioni di protezione, di informazione e  di  educazione
          ai fini dello sviluppo della responsabilita' individuale  e
          collettiva in materia di salute; 
              informazioni  complete  sul  proprio  stato  di  salute
          all'atto dell'ingresso  nell'istituto  penale,  durante  il
          periodo  di  esecuzione  della  pena   e   all'atto   della
          immissione in liberta'; 
              interventi di prevenzione, cura e sostegno del  disagio
          psichico e sociale; 
              l'assistenza  sanitaria  della   gravidanza   e   della
          maternita'; 
              l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura  ai
          figli delle donne detenute o internate che durante la prima
          infanzia   convivono   con   le   madri   negli    istituti
          penitenziari. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          2000, n. 230 «Regolamento  recante  norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulle misure privative e  limitative  della
          liberta'», all' art. 1 stabilisce che: 
              1) il trattamento degli imputati  sottoposti  a  misure
          privative   della   liberta'   consiste   nell'offerta   di
          interventi diretti a  sostenere  i  loro  interessi  umani,
          culturali e professionali; 
              2) il trattamento rieducativo dei  condannati  e  degli
          internati e' diretto, inoltre, a promuovere un processo  di
          modificazione  delle  condizioni  e   degli   atteggiamenti
          personali, nonche' delle relazioni familiari e sociali  che
          sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale. 
              Per  realizzare  quanto  previsto,   occorre   definire
          principi di riferimento, individuare obiettivi  di  salute,
          delineare  le  azioni  programmatiche  necessarie   e   gli
          interventi   prioritari,   programmare   adeguati   modelli
          organizzativi,  prevedere   modalita'   di   verifica   dei
          risultati. 
              Nel  presente   documento,   laddove   non   altrimenti
          specificato, con la dizione istituti di Pena  si  intendono
          comprese tutte le seguenti strutture: istituti di Pena  per
          Adulti, Istituti di pena per  minorenni,  Centri  di  prima
          accoglienza,   comunita'   ministeriali   terapeutiche   ed
          educative che ospitano minorenni sottoposti a provvedimenti
          penali, denominate, per semplificare, con il  solo  termine
          "comunita'". 
          Principi di riferimento. 
              Riconoscimento della piena parita' di  trattamento,  in
          tema di assistenza sanitaria,  degli  individui  liberi  ed
          degli individui  detenuti  ed  internati  e  dei  minorenni
          sottoposti a provvedimento penale. 
              Necessita'  di  una  piena   e   leale   collaborazione
          interistituzionale  tra   Servizio   sanitario   nazionale,
          Amministrazione penitenziaria e della  giustizia  minorile,
          al fine di garantire in maniera sinergica la  tutela  della
          salute e il recupero sociale dei detenuti e  dei  minorenni
          sottoposti a provvedimento penale, nonche' la  esigenza  di
          sicurezza all'interno degli  istituti  penitenziari,  degli
          istituti  di  pena  per  minori,  dei   Centri   di   prima
          accoglienza, delle comunita' e dei centri clinici. 
              Gli interventi a tutela della salute sono  strettamente
          complementari con gli interventi mirati al recupero sociale
          del reo, attraverso azioni  e  programmi  condotti  con  il
          concorso  di  tutte  le  istituzioni   interessate,   delle
          cooperative sociali e delle associazioni  di  volontariato;
          l'efficacia di tali interventi integrati e' favorita  dalla
          partecipazione  diretta  dei  detenuti  alle  attivita'  di
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione,  e  ai  percorsi  di
          preparazione all'uscita. 
              Gli istituti penitenziari, gli  istituti  di  pena  per
          minori e i Centri di prima accoglienza, le  comunita'  e  i
          centri clinici devono  garantire,  compatibilmente  con  le
          misure  di  sicurezza,  condizioni  ambientali  e  di  vita
          rispondenti ai criteri di  rispetto  della  dignita'  della
          persona: evitare il sovraffollamento, rispettare  i  valori
          religiosi e culturali, ecc. 
              La  continuita'   terapeutica   costituisce   principio
          fondante per l'efficacia degli interventi di  cura  e  deve
          essere garantita dal momento dell'ingresso in  carcere  e/o
          in  una   struttura   minorile,   durante   gli   eventuali
          spostamenti dei detenuti tra diversi istituti  penitenziari
          e strutture minorili, e dopo la scarcerazione e  immissione
          in liberta'. 
          Obiettivi di salute e livelli essenziali di assistenza. 
              In accordo con il Piano sanitario  nazionale  sono,  di
          seguito, indicati i  principali  obiettivi  di  salute  che
          devono essere perseguiti, tenuto conto  della  specificita'
          della  condizione  di  reclusione  e  di  privazione  della
          liberta', attraverso l'azione complementare e coordinata di
          tutti i soggetti e le  istituzioni  che,  a  vario  titolo,
          concorrono  alla  tutela  della  salute  della  popolazione
          ristretta negli istituti di pena: 
              promozione  della   salute,   anche   all'interno   dei
          programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria,
          mirata  all'assunzione  di   responsabilita'   attiva   nei
          confronti della propria salute; 
              promozione  della  salubrita'  degli  ambienti   e   di
          condizioni di vita salutari, pur  in  considerazione  delle
          esigenze detentive e limitative della liberta'; 
              prevenzione  primaria,  secondaria  e  terziaria,   con
          progetti specifici per patologie e target differenziati  di
          popolazione,  in  rapporto  all'eta',  al  genere  e   alle
          caratteristiche socio culturali, con riferimento anche alla
          popolazione degli immigrati; 
              promozione dello  sviluppo  psico-fisico  dei  soggetti
          minorenni sottoposti a provvedimento penale; 
              riduzione dei suicidi  e  dei  tentativi  di  suicidio,
          attraverso l'individuazione dei fattori di rischio. 
              Per perseguire gli obiettivi di salute sopra  elencati,
          occorre: 
              1) definire modalita' organizzative e di  funzionamento
          del servizio sanitario presso  ciascun  istituto  di  pena,
          prevedendo modelli differenziati in rapporto alla tipologia
          dell'istituto, ma integrati nella rete dei servizi sanitari
          regionali per garantire continuita' assistenziale anche  in
          termini di equita' e qualita'; 
              2) disporre di conoscenze epidemiologiche  sistematiche
          sulle patologie prevalenti; 
              3) conoscere le  condizioni  e  i  fattori  di  rischio
          specifici che sono causa o  concausa  delle  manifestazioni
          patologiche; 
              4)  attivare  un  sistema  informativo  alimentato   da
          cartelle cliniche informatizzate. 
              5)  porre  attenzione  specifica  alle  patologie   che
          comportano interventi a lungo termine di  presa  in  carico
          della persona, con caratteristiche  di  elevata  intensita'
          e/o complessita' assistenziale (ad es.: tossicodipendenza e
          patologie  correlate,  HIV,  malattie  mentali),   con   il
          concorso di piu' figure professionali, sanitarie e  sociali
          (in caso di pene alternative o di scarcerazione e di misure
          proprie del settore minorile); 
              6) attivare  sistemi  di  valutazione  della  qualita',
          riferita soprattutto  all'appropriatezza  degli  interventi
          (corretto uso di farmaci, approcci diagnostico  terapeutici
          e riabilitativi basati su prove di efficacia); 
              7)  attivare  programmi  di  formazione  continua,  con
          particolare riferimento all'analisi del contesto ambientale
          e alle specifiche variabili che  influenzano  lo  stato  di
          salute fisico e mentale, sia dei detenuti e  dei  minorenni
          sottoposti a provvedimento penale, che del personale  della
          polizia penitenziaria e socioeducativo; 
              8) attivare modalita'  di  coordinamento  fra  regioni,
          provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
          e centri della  giustizia  minorile,  che  garantiscano  la
          concertazione e la verifica dei  programmi  di  intervento,
          con particolare attenzione  alle  sinergie  necessarie  tra
          l'Area sanitaria  (di  competenza  del  Servizio  sanitario
          nazionale) e le Aree del trattamento e della sicurezza  (di
          competenza delle Amministrazioni penitenziarie). 
          Le azioni programmatiche e gli interventi prioritari. 
              Organizzare le conoscenze epidemiologiche. 
              Le regioni attivano una rilevazione  sistematica  sullo
          stato  di  salute  in  tutti  gli  istituti  di  pena   del
          territorio regionale di riferimento e forniscono dati sulla
          prevalenza   e   l'incidenza   degli   stati    patologici,
          descrivendo, altresi', condizioni e fattori di rischio  che
          ne favoriscono l'insorgenza o ne ostacolano la cura. 
              Onde disporre di una elaborazione  nazionale  dei  dati
          rilevati  dalle  regioni,  viene   istituito   il   Sistema
          informativo nazionale  sulla  salute  dei  detenuti  e  dei
          minori sottoposti a provvedimento penale,  nell'ambito  del
          Nuovo sistema informativo  sanitario  del  Ministero  della
          salute. 
              Le  funzioni   principali   del   sistema   informativo
          nazionale possono sintetizzarsi nelle seguenti: 
              monitoraggio  dell'attivita'  dei   servizi   sanitari,
          analisi  del  volume  di  prestazioni  e  dei  pattern   di
          trattamento    e    valutazioni    epidemiologiche    sulle
          caratteristiche dell'utenza; 
              supporto  alle   attivita'   gestionali   dei   servizi
          sanitari, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo
          delle risorse; 
              supporto alla costruzione di indicatori  di  struttura,
          processo ed esito sia a livello regionale che nazionale; 
              supporto alla ricerca e al  Miglioramento  continuo  di
          qualita'. 
          Promozione della salute. 
              Anche sulla base  delle  conoscenze  epidemiologiche  e
          delle condizioni di rischio,  occorre  attivare  interventi
          «educativi» e di responsabilizzazione dei  detenuti,  degli
          internati e dei minori sottoposti a procedimento penale nei
          confronti della propria salute, mirati a contrastare: 
              la sedentarieta'; 
              l'alimentazione scorretta; 
              l'uso inadeguato di alcol; 
              l'abitudine al fumo. 
              L'efficacia   di   tali   interventi   e'    fortemente
          influenzata   dal   coinvolgimento    diretto    e    dalla
          responsabilizzazione dei detenuti, tramite l'attivazione di
          gruppi di discussione e gruppi di auto mutuo aiuto. 
          Garantire la salubrita' degli ambienti di vita  e  l'igiene
            degli alimenti. 
              I Dipartimenti di prevenzione delle aziende  sanitarie,
          attraverso  visite  ispettive  periodiche,  procedono,  per
          ciascuno Istituto penale di competenza territoriale, ad una
          verifica, tramite sistemi  standardizzati  di  rilevazione,
          dei: 
              requisiti igienico sanitari di tutti gli ambienti,  ivi
          compresi gli alloggi  della  Polizia  penitenziaria;  stato
          delle  strutture  edilizie,  in  rapporto  alle   tipologie
          edilizie ed agli standard abitativi  previsti  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 230/2000 (Regolamento di
          esecuzione   dell'ordinamento   penitenziario)   e    dalle
          normative  regionali  vigenti  in  materia   di   strutture
          residenziali per adolescenti; 
              requisiti di igienicita' degli alimenti. 
              E' responsabile  dell'Amministrazione  penitenziaria  e
          della  giustizia  minorile  provvedere,   con   appropriata
          programmazione, al  mantenimento  degli  standard  igienico
          sanitari previsti dalla normativa vigente. 
              Organizzare  gli  interventi  di   prevenzione,   cura,
          riabilitazione e recupero sociale. 
              Le aziende sanitarie nel cui ambito  territoriale  sono
          ubicati uno o piu' istituti di pena: 
              assicurano il soddisfacimento dei bisogni di  salute  e
          della domanda di cura dei detenuti, degli internati  e  dei
          minorenni sottoposti a provvedimento penale,  privilegiando
          prioritariamente interventi mirati a prevenire l'insorgenza
          o il peggioramento degli stati patologici, con  particolare
          riferimento a quelli maggiormente diffusi  nelle  comunita'
          cosiddette   confinate   (quali   ad   es.    i    disturbi
          dell'alimentazione e le malattie infettive); 
              organizzano percorsi terapeutici  che  garantiscano  la
          tempestivita'    degli    interventi,    la     continuita'
          assistenziale,  l'appropriatezza  e   la   qualita'   delle
          prestazioni, la verifica dei  risultati,  anche  attraverso
          apposite linee guida. 
              Particolare attenzione programmatica  va  rivolta  agli
          interventi nelle seguenti aree: 
              1) la medicina generale e la valutazione dello stato di
          salute dei nuovi ingressi; 
              2) le prestazioni specialistiche; 
              3) le risposte alle urgenze; 
              4) le patologie infettive; 
              5) prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze
          patologiche; 
              6) prevenzione, cura e riabilitazione nel  campo  della
          salute mentale; 
              7) la  tutela  della  salute  delle  detenute  e  delle
          minorenni sottoposte a misure penali e della loro prole; 
              8) la tutela della salute delle persone immigrate. 
          La medicina generale e la valutazione dello stato di salute
            dei nuovi ingressi. 
              I presidi sanitari, presenti in ogni  istituto  penale,
          garantiscono l'erogazione delle  prestazioni  sanitarie  di
          medicina generale individuate  dai  Livelli  essenziali  di
          assistenza   (LEA),    assicurando    l'erogazione    delle
          prestazioni farmaceutiche necessarie, compresi i farmaci di
          fascia C, in presenza di specifica indicazione terapeutica;
          in particolare, attuano i seguenti interventi: 
              valutazione medica  e  psicologica  di  tutti  i  nuovi
          ingressi, da effettuarsi, se  del  caso,  in  piu'  momenti
          temporali e per congrui periodi  di  osservazione;  i  dati
          rilevati  sono  raccolti  nella  cartella   clinica;   tale
          valutazione e' fatta dal medico di  medicina  generale  del
          presidio, in collaborazione  con  lo  psicologo  e  con  il
          supporto degli accertamenti specialistici del caso; 
              adozione di procedure di accoglienza che consentano  di
          attenuare  gli  effetti  potenzialmente  traumatici   della
          privazione della liberta', ed esecuzione  degli  interventi
          necessari a prevenire atti di autolesionismo; 
              messa a punto di  risposte  appropriate  per  i  quadri
          clinici riscontrati, con valutazione  periodica  in  ordine
          all'efficacia degli interventi,  sempre  in  collaborazione
          con gli specialisti coinvolti; 
              visite  a  richiesta  dei  detenuti  e  dei   minorenni
          sottoposti a provvedimento penale, il piu'  tempestivamente
          possibile,  compatibilmente  con  le  misure  di  sicurezza
          dell'Amministrazione  penitenziaria   e   della   giustizia
          minorile; 
              attuazione  di  programmi  di  diagnosi  precoce  delle
          principali malattie a carattere cronico  degenerativo,  sui
          quali  deve  essere  promosso   il   coinvolgimento   della
          Direzione  degli  istituti  penali  e  dei  servizi   della
          giustizia minorile, nonche' la partecipazione dei  detenuti
          e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale; 
              accertamento   della   situazione   vaccinale,   specie
          riguardo ai soggetti immigrati, con riferimento  al  quadro
          delle  vaccinazioni  obbligatorie  nel  nostro  Paese,   ed
          esecuzione,  se  del  caso,  delle  vaccinazioni,  ritenute
          necessarie; 
              promozione e sviluppo della cultura  della  prevenzione
          sanitaria, anche in collaborazione con  i  Dipartimenti  di
          prevenzione delle aziende sanitarie; 
              raccolta di tutte le informazioni sanitarie relative  a
          ciascun soggetto, onde assicurare una appropriata presa  in
          carico in altri istituti o al ritorno in liberta'; 
              adesione   a   programmi   finalizzati   a    garantire
          l'appropriatezza delle prestazioni. 
              I presidi devono, inoltre, garantire le prestazioni  di
          certificazione in uso nel Servizio sanitario nazionale e le
          certificazioni specifiche in ambito penitenziario. 
              Le succitate prestazioni devono  essere  garantite  nei
          presidi penitenziari ed anche in  tutte  le  strutture  del
          circuito della giustizia minorile. 
          Le prestazioni specialistiche. 
              L'azienda   sanitaria   garantisce    le    prestazioni
          specialistiche su richiesta del medico  responsabile  o  di
          altro specialista, da erogarsi all'interno dell'istituto di
          pena ovvero, nel  rispetto  delle  esigenze  di  sicurezza,
          presso gli ambulatori territoriali o ospedalieri. 
              Gli obiettivi di riferimento sono: 
              uniformare in tutti gli istituti di pena  gli  standard
          di assistenza specialistica; 
              garantire  interventi  tempestivi,  in  rapporto   alle
          esigenze di salute; 
              integrare   le   singole   e   specifiche    competenze
          nell'ambito di una visione globale del paziente detenuto; 
              attuare, attraverso azioni  concertate  tra  i  presidi
          sanitari  degli  istituti  di  pena  e  i  dipartimenti  di
          prevenzione delle aziende  sanitarie,  specifici  programmi
          mirati  alla  prevenzione,  alla  diagnosi  precoce  e   al
          trattamento  degli  stati  patologici  responsabili  di  un
          maggior rischio di disabilita'. 
          Le risposte alle urgenze. 
              La popolazione detenuta e quella minorenne sottoposta a
          provvedimento penale,  per  l'eterogeneita'  e  per  l'alta
          prevalenza di stati morbosi, nonche'  per  la  peculiarita'
          del contesto che  non  consente  l'accesso  spontaneo  alle
          strutture di soccorso, necessita che gli interventi urgenti
          vengano assicurati sia all'interno (qualora l'istituto  sia
          dotato di un centro clinico attrezzato, o qualora erogabili
          dal medico di guardia), sia nelle strutture ospedaliere  di
          riferimento territoriale. 
              Sulla base di tale considerazione e' necessario: 
              garantire  la  possibilita'  di  un  pronto  intervento
          nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza; 
              predisporre  adeguate  attrezzature  e   modalita'   di
          intervento  tali  da  consentire,  laddove  possibile,   la
          gestione delle  urgenze  senza  dover  ricorrere  a  luoghi
          esterni di cura. 
          Le patologie infettive. 
              L'analisi delle patologie infettive piu' frequentemente
          segnalate negli istituti di pena indica che  la  prevalenza
          massima di infezioni e'  determinata  dalle  epatopatie  C-
          correlate e dall'infezione HIV, entrambe in  diversi  stadi
          di evoluzione. Inoltre, altri stati  morbosi  segnalati  di
          frequente in carcere sono la scabbia, le dermatofitosi,  la
          pediculosi e la tubercolosi. 
              Alcune   patologie   (HIV,   epatopatie,   ecc.)   sono
          prevalentemente acquisite prima dell'ingresso nell'istituto
          penale, anche se casi di trasmissione  possono  verificarsi
          durante  la  reclusione   attraverso   rapporti   sessuali,
          procedure di  tatuaggio,  scambio  di  siringhe  e  oggetti
          taglienti, ecc. 
              Altre  patologie  (scabbia,  pediculosi,   ecc.)   sono
          prevalentemente acquisite per trasmissione  persona-persona
          a seguito dell'ingresso di un soggetto infestato. 
              Per tali scopi, le  principali  azioni  da  promuovere,
          sono: 
              attuare una efficace informazione per i detenuti, per i
          minorenni  sottoposti  a  provvedimenti  penali  e  per  il
          personale (con particolare riferimento  agli  addetti  alla
          preparazione    e    distribuzione    dei    cibi)    sulle
          infezioni/malattie   infettive,   ai   fine   di    ridurre
          comportamenti a rischio,  anche  attraverso  l'adozione  di
          modelli di intervento psico-sociale e comportamentale; 
              effettuare  la  valutazione  anamnestico  clinica   dei
          detenuti  adulti  e  di  minorenni  sottoposti   a   misura
          limitativa   della   liberta',   all'ingresso    e    prima
          dell'immissione   nelle   sezioni   di   pena,    associata
          all'offerta  di  esami  diagnostici   per   le   principali
          patologie infettive; 
              sviluppare protocolli per l'inquadramento e la gestione
          delle infezioni/malattie infettive  clinicamente  evidenti,
          con una dettagliata guida delle misure di barriera e  delle
          procedure di isolamento; 
              sperimentare programmi di immunizzazione  primaria  (ad
          esempio epatite A e epatite B) e di terapie preventive  per
          soggetti gia' infetti  (ad  esempio  per  la  tubercolosi),
          anche attraverso una valutazione costo-efficacia. 
          Prevenzione,  cura  e  riabilitazione  per  le   dipendenze
            patologiche. 
              I  tossicodipendenti  e  gli  assuntori   di   sostanze
          stupefacenti, secondo i dati del Ministero della giustizia,
          costituiscono circa il 30%  dei  detenuti  adulti  presenti
          nelle carceri italiane. Per  quanto  riguarda  i  minorenni
          detenuti, il dato fornito e' pari  a  circa  il  15%.  Dati
          osservazionali provenienti dai Servizi specialistici per le
          tossicodipendenze   (Ser.T.)   testimoniano   come   queste
          percentuali siano livellate  su  valori  significativamente
          piu' elevati. 
              Pertanto questa problematica potrebbe coinvolgere  fino
          al 60-70% della popolazione detenuta,  sebbene  ancora  non
          esistano dati clinico-specialistici  certificati.  Inoltre,
          non e' da dimenticare come l'alcol (vino) distribuito nelle
          carceri per adulti, in quanto  alimento  non  proibito,  ma
          solo a distribuzione controllata,  possa  rappresentare  un
          serio problema che si innesta sul terreno delle  dipendenze
          e/o come problema a se stante. Inoltre,  accanto  a  questo
          quadro e' necessario considerare anche tutte  le  forme  di
          «patologie da dipendenza senza sostanza» quali  il  doping,
          il gambling, ecc. 
              L'assistenza ai soggetti tossicodipendenti e' garantita
          dal   Ser.T.   dell'azienda   sanitaria,   competente   per
          territorio, che stabilisce rapporti di interazione clinica,
          sia all'interno dell'istituto penale  che  nel  territorio,
          con la  rete  dei  servizi  sanitari  e  sociali  che  sono
          coinvolti   nel   trattamento   e    nel    recupero    dei
          tossicodipendenti. La presa in carico del tossicodipendente
          prevede l'attuazione delle misure preventive,  diagnostiche
          e terapeutiche che riguardano  sia  l'aspetto  clinico  che
          quello della sfera psicologica. 
              I programmi di intervento devono  garantire  la  salute
          complessiva  del  paziente  all'interno   delle   strutture
          carcerarie; cio'  comporta  la  ridefinizione  del  modello
          assistenziale,  in  un'ottica  di  presa  in  carico  della
          persona nella sua globalita', che concili le strategie piu'
          tipicamente  terapeutiche  con   quelle   preventive,   ivi
          compresa la riduzione del danno e la gestione clinica delle
          patologie associate o secondarie,  in  stretta  connessione
          con gli enti ausiliari. 
              Per tali scopi, e' necessario prevedere: 
              la formulazione di  percorsi  capaci  di  una  corretta
          individuazione  dei  bisogni  di  salute,  in   particolare
          tramite  la  raccolta  di  dati  attendibili  sulle   reali
          dimensioni   della   popolazione    alcol-tossicodipendente
          detenuta e di quella minorile  sottoposta  a  provvedimento
          penale,   ottenuti   con    metodologie    scientificamente
          accreditate,    sul    «turnover»     della     popolazione
          alcol-tossicodipendente  detenuta,   sull'incidenza   delle
          patologie  correlate   all'uso   di   sostanze   (patologie
          psichiatriche, malattie infettive), sullo stato dei presidi
          per  l'assistenza   ai   soggetti   alcol-tossicodipendenti
          presenti negli istituti di pena, compreso il personale  ivi
          operante; 
              la sistematica segnalazione al  Ser.T.,  da  parte  dei
          sanitari  addetti  alle  visite  dei  nuovi   giunti,   dei
          possibili nuovi utenti o soggetti con diagnosi  anche  solo
          sospetta; 
              l'immediata presa in carico dei detenuti e  dei  minori
          sottoposti a provvedimento penale, da parte del  Ser.T.  e'
          la garanzia della necessaria continuita' assistenziale; 
              l'implementazione   di    specifiche    attivita'    di
          prevenzione,  informazione  ed   educazione   mirate   alla
          riduzione del rischio di  patologie  correlate  all'uso  di
          droghe; 
              la   richiesta    ed    effettuazione    di    indagini
          chimico-cliniche ritenute necessarie; 
              la   effettuazione   di   ogni   eventuale   intervento
          specialistico necessario per l'approfondimento  diagnostico
          e terapeutico; 
              la  predisposizione  o  la  prosecuzione  di  programmi
          terapeutici personalizzati,  sulla  base  di  una  accurata
          diagnosi multidisciplinare dei bisogni del soggetto; 
              la definizione di specifici  protocolli  operativi  per
          istituti e sezioni a  custodia  attenuata  quali  strutture
          sanitarie  complesse  sede   di   progettazione   regionale
          terapeutica di riabilitazione; 
              la definizione di procedure per l'invio  dei  soggetti,
          qualora indicato e compatibilmente con  le  caratteristiche
          dei singoli, a sezioni od istituti «a custodia  attenuata»,
          idonei per  settings  terapeutici  piu'  efficaci,  con  la
          previsione di precisi meccanismi per  facilitare  l'accesso
          ai  colloqui  e/o  visite  del  detenuto  da  parte   degli
          operatori; 
              la definizione di protocolli operativi per la  gestione
          degli  interventi  predisposti  nell'ambito  delle   misure
          alternative,  sia  che  riguardino  l'affidamento   ad   un
          servizio di cura, ivi comprese le  comunita'  terapeutiche,
          sia nel caso degli arresti domiciliari; analoghi protocolli
          vanno previsti per il trattamento dei minori  sottoposti  a
          provvedimenti penali presso le comunita' terapeutiche,  nei
          tempi previsti dal provvedimento di esecuzione; 
              la realizzazione di iniziative permanenti di formazione
          che coinvolgano  congiuntamente  sia  gli  operatori  delle
          aziende sanitarie, che quelli della giustizia. 
          Prevenzione, cura e riabilitazione nel campo  della  salute
            mentale. 
              Secondo uno studio dell'Organizzazione  mondiale  della
          sanita' che riporta varie ricerche internazionali, circa la
          meta' dei  soggetti  detenuti  e'  affetta  da  un  qualche
          disturbo di personalita', mentre un decimo soffre di  serie
          patologie mentali, quali psicosi e depressione grave. Quasi
          tutti i detenuti e i minori  entrati  nel  circuito  penale
          presentano episodi di umore depresso. Ed e', altresi', noto
          un tasso di suicidi  e  di  tentativi  di  suicidio  fra  i
          detenuti piu' elevato rispetto alla  popolazione  generale.
          Si  consideri,  infine,  la   consistente   prevalenza   di
          comorbilita'   per   disturbi   psichici    nei    detenuti
          tossicodipendenti. 
              In  assenza  di  dati  epidemiologici  sistematici,  la
          prevalenza di  disturbi  mentali  negli  istituti  di  pena
          italiani e' stimata intorno al 16%. Nella maggior parte dei
          casi il disturbo mentale sopravviene nel corso della misura
          detentiva. Un numero limitato di soggetti gia'  affetti  da
          malattia mentale, autori di  reato,  entrano  nel  circuito
          penitenziario  in  quanto  prosciolti  ed  internati  negli
          Ospedali  psichiatrici  giudiziari  (OPG),  in  misura   di
          sicurezza detentiva. 
              Un  tale  quadro  giustifica  pienamente  un  programma
          sistematico  di  interventi  che  affronti   con   risposte
          adeguate la complessita' del fenomeno, mettendo in atto  le
          seguenti azioni: 
              attivare un  sistema  di  sorveglianza  epidemiologica,
          attraverso l'osservazione dei nuovi giunti e la valutazione
          periodica delle condizioni di rischio; 
              attivare  interventi  di  individuazione  precoce   dei
          disturbi mentali, con particolare  attenzione  ai  soggetti
          minorenni; 
              curare la formazione e l'aggiornamento degli  operatori
          coinvolti, ivi compreso il personale penitenziario, secondo
          moduli che tengano conto delle specificita' del contesto in
          cui si opera; 
              garantire ai soggetti malati tutte le  possibilita'  di
          cura e riabilitazione fornite dai servizi  del  territorio,
          attraverso   la    presa    in    carico    con    progetti
          individualizzati, sia all'interno dell'istituto di pena che
          all'esterno, nel caso di pazienti che fruiscono  di  misure
          trattamentali  all'esterno  ovvero  in  esecuzione   penale
          esterna. Il servizio di salute mentale, responsabile  degli
          interventi  all'interno  di  un  dato  istituto  di   pena,
          stabilisce  ogni  opportuno  contatto  col   servizio   del
          territorio  di  residenza  delle  persone   con   patologia
          mentale, ai fini della continuita' della presa in carico al
          ritorno in liberta'; 
              garantire presso ogni istituto  penale  per  i  minori,
          centro di prima accoglienza e  comunita',  in  presenza  di
          soggetti  con  disturbi  mentali,  appropriati   interventi
          psichiatrici, psicologici, psicoterapeutici; 
              favorire fra i detenuti  e  i  minorenni  sottoposti  a
          provvedimento penale, la nascita e lo sviluppo di gruppi di
          auto sostegno; 
              attivare specifici programmi mirati alla riduzione  dei
          rischi di suicidio; 
              favorire  e  implementare  la  cooperazione  tra   area
          sanitaria e area trattamentale, in modo che  gli  obiettivi
          trattamentali propri dell'amministrazione  penitenziaria  e
          dell'amministrazione  minorile  si  possano  coniugare  con
          quelli  della  tutela  e  della  promozione  della   salute
          mentale, attraverso gli interventi  piu'  adeguati,  sia  a
          tutela della salute  della  persona,  sia  a  tutela  della
          sicurezza sociale. Tale prassi deve essere attuata gia'  al
          primo  ingresso,  tramite  il  servizio  nuovi  giunti,   e
          perseguita in tutto il periodo di permanenza  nell'istituto
          di  pena.  Per  tale  scopo  vanno  definiti  protocolli  e
          modalita' di collaborazione tra gli operatori  dei  servizi
          di  salute  mentale  e  gli  operatori   del   Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria   e   della   giustizia
          minorile.  In  particolare,   tale   prassi   deve   essere
          fortemente incentivata negli istituti di pena  per  minori,
          nei Centri di prima accoglienza e nelle comunita', anche al
          fine di fornire all'Autorita'  giudiziaria,  attraverso  la
          valutazione della personalita' del minorenne (ex art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988), tutti
          gli elementi necessari ad adottare la  misura  penale  piu'
          idonea al trattamento e al recupero del  minore  autore  di
          reato, individuando le  comunita'  terapeutiche  idonee  al
          collocamento  dei  minori  in  misura   cautelare   e   non
          cautelare. 
          La tutela della salute delle  detenute  e  delle  minorenni
            sottoposte a provvedimenti penali e la loro prole. 
              Pur  costituendo  una  netta  minoranza  rispetto  alla
          popolazione  maschile,   alle   detenute   si   riconoscono
          specifiche e particolari esigenze legate ad una  situazione
          sanitaria preoccupante, sia come area  di  provenienza  (il
          disagio  sociale  si  accompagna  spesso  ad   un   disagio
          psichico,  tossicodipendenza  e   elevata   prevalenza   di
          malattie virali croniche), sia  come  peggioramento  dovuto
          alla    detenzione.    Anche    per     quanto     riguarda
          l'Amministrazione della giustizia  minorile,  pure  essendo
          prevalente la componente dell'utenza maschile, le minorenni
          sottoposte  a  provvedimento  penale,  nonche'  l'eventuale
          prole, che transitano nelle apposite sezioni degli istituti
          di pena per i minorenni, nei Centri di prima accoglienza  e
          nelle comunita',  necessitano  di  cure  ed  attenzioni  da
          definire  attraverso  programmi  mirati  tra  le  strutture
          minorili   e   le   aziende   sanitarie    territorialmente
          competenti. 
              La reclusione o la  limitazione  della  liberta'  delle
          gestanti possono rendere la gravidanza e  l'evento  nascita
          particolarmente problematici per l'assetto  psichico  della
          donna,   con   potenziali   ripercussioni   sulla    salute
          psico-fisica del neonato. Si tratta di un problema  sociale
          ancor prima che sanitario al quale solo  alcune  regioni  e
          provveditorati  dell'amministrazione  penitenziaria   hanno
          dato una risposta con  la  realizzazione  di  strutture  di
          accoglienza attente non solo alle esigenze della  sicurezza
          ma anche agli  aspetti  psico-emotivi  della  nascita,  che
          accolgono gestanti puerpere e bambini fino ai tre  anni  di
          eta'. 
              Il decreto legislativo n. 230/1999 ha  previsto  quindi
          prioritari,  specifici  obiettivi  ed  azioni  relativi  al
          settore materno-infantile da attuarsi ovviamente attraverso
          i  relativi  Dipartimenti  delle  aziende   sanitarie   nel
          territorio su cui insistono strutture detentive per donne. 
              Tra  le  azioni   programmatiche,   si   ricordano   in
          particolare: 
              il monitoraggio dei bisogni assistenziali delle recluse
          con  particolare  riguardo  ai   controlli   di   carattere
          ostetrico-ginecologico; 
              gli interventi di prevenzione  e  di  profilassi  delle
          malattie a trasmissione sessuale e dei tumori dell'apparato
          genitale femminile; 
              corsi di informazione sulla salute per le detenute e le
          minorenni sottoposte a provvedimento penale e di formazione
          per il  personale  dedicato,  che  forniscano  anche  utili
          indicazioni sui servizi offerti dalla azienda sanitaria  al
          momento della dismissione dal  carcere  o  dalle  comunita'
          (consultori, punti nascita, ambulatori, ecc.); 
              potenziamento delle attivita' di preparazione al  parto
          svolte dai consultori familiari; 
              espletamento del parto in ospedale o in altra struttura
          diversa dal luogo di reclusione; 
              sostegno  e  accompagnamento  al  normale  processo  di
          sviluppo psico-fisico del neonato. 
          La tutela della salute della popolazione immigrata. 
              La popolazione immigrata  detenuta  e  quella  minorile
          sottoposta a provvedimenti penali,  ha  subito  nell'ultimo
          decennio  un  incremento  sostanziale  legato  anche   alla
          presenza di alcune frange di criminalita' proveniente dagli
          ambienti degli immigrati. 
              L'entita'  del   fenomeno   suggerisce   di   prevedere
          specifiche raccomandazioni per gli immigrati detenuti. 
              Propedeutica  ad  ogni  intervento  migliorativo  delle
          condizioni  di  salute  degli  immigrati  in  carcere   e',
          infatti,  la   conoscenza   delle   caratteristiche   della
          popolazione di cui trattasi, con particolare attenzione  ai
          minorenni   immigrati   non   accompagnati   sottoposti   a
          provvedimento dell'Autorita' giudiziaria minorile. Pertanto
          e' necessario: 
              1) conoscere i reali  bisogni  di  carattere  sanitario
          della popolazione immigrata  ristretta  negli  istituti  di
          pena; 
              2) rendere  fruibili  le  risorse  sanitarie  esistenti
          anche  per  i  minorenni  privi  di  regolare  permesso  di
          soggiorno o di documenti di identita'; 
              3) adottare i programmi di prevenzione esistenti per le
          malattie trasmissibili, tenendo  conto  della  specificita'
          della popolazione immigrata. 
              Tra i punti critici da superare, si evidenziano: 
              la carenza di esperienze specifiche di  prevenzione  da
          adottare come modelli di riferimento; 
              l'assenza di formazione  specifica  del  personale  che
          opera negli istituti di pena; 
              la non comprensione della lingua italiana da  parte  di
          molti detenuti; 
              la non conoscenza da parte dell'immigrato delle norme e
          dei regolamenti che  disciplinano  le  attivita'  sanitarie
          negli istituti di pena e delle opportunita'  offerte  dalle
          misure alternative; 
              la  scarsita'  e  la  non  uniformita'  sul  territorio
          nazionale di aiuti esterni su cui contare una volta  usciti
          dall'istituzione; 
              la frammentarieta' e la disomogeneita' degli interventi
          (opuscoli  informativi  multilingue,  sportelli  d'ascolto,
          ecc.) spesso di iniziativa regionale, a  volte  addirittura
          locale; 
              la pressoche' assoluta carenza di mediatori culturali; 
              la  presenza  nel  circuito  penale  minorile   di   un
          consistente numero di minorenni immigrati non accompagnati,
          privi di identificazione e di riferimenti parentali. 
              Si rende necessario, pertanto, uno specifico  programma
          per la salute della popolazione immigrata sul quale  devono
          essere impegnati i servizi  sanitari,  le  direzioni  degli
          istituti di pena, gli enti locali e il volontariato, per la
          messa a  disposizione  di  mediatori  culturali  e  per  la
          predisposizione di opportunita' di accoglienza  all'esterno
          del carcere, in  modo  da  consentire  la  fruizione  delle
          opportunita' consentite dall'ordinamento penitenziario. 
          Indicazioni sui modelli organizzativi. 
              Il decreto legislativo n.  230/1999,  prevede  che  gli
          obiettivi per la tutela della salute  dei  detenuti,  degli
          internati e dei minori del circuito penale siano  precisati
          nei programmi delle regioni e  delle  aziende  sanitarie  e
          realizzati mediante l'individuazione di  specifici  modelli
          organizzativi, anche di tipo dipartimentale,  differenziati
          in  rapporto  alla  tipologia  e  alla  consistenza   degli
          istituti di pena ubicati in ciascuna regione. 
              Per tale scopo, e' prioritaria una  ricognizione  della
          realta' esistente, in merito all'assistenza sanitaria negli
          istituti penitenziari e negli istituti  di  pena  minorili,
          per  quanto  attiene  alle  risorse  umane,  economiche   e
          strutturali attualmente utilizzate. I  provveditorati  e  i
          centri per la giustizia minorile forniranno alle regioni un
          dettagliato  elenco  dei  locali  ad  uso  sanitario   giu'
          utilizzati    sia    dalle    aziende     sanitarie     che
          dall'Amministrazione  penitenziaria   e   dalla   giustizia
          minorile. Del pari, verra' fornito l'elenco con lo stato di
          conservazione e l'efficienza delle strumentazioni  presenti
          e gli arredi utilizzati in detti locali alla  data  del  1°
          gennaio 2007, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo
          n.  230/1999.  Fino  a  nuove  disposizioni,   le   aziende
          sanitarie continueranno ad utilizzare  detti  spazi,  anche
          per uso sanitario-amministrativo, mentre le  strumentazioni
          ed il mobilio per uso  sanitario,  saranno  trasferiti  con
          decreto delle amministrazioni competenti. 
              Pur tenendo conto che l'organizzazione dei servizi  del
          Servizio sanitario nazionale e' di competenza regionale, in
          considerazione  della  specificita'  del   contesto   degli
          istituti di pena, e'  necessario  assicurare  in  tutto  il
          sistema   sanitario    penitenziario    ed    extra-murario
          un'organizzazione omogenea dei servizi,  per  garantire  in
          modo  uniforme  i  livelli  essenziali  delle   prestazioni
          sanitarie e sociosanitarie. 
              A tal fine,  le  regioni,  entro  il  termine  previsto
          dall'art. 3, comma  4,  ultimo  periodo,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  il  presente
          allegato   costituisce   parte   integrante,    individuano
          strumenti omogenei piu' idonei per assicurare, nel rispetto
          della normativa applicabile al Servizio sanitario nazionale
          ed in conformita' ai modelli organizzativi  adottati  dalle
          singole regioni, la necessaria  continuita'  nell'esercizio
          delle funzioni trasferite. 
              La definizione dei  modelli  organizzativi  deve  tener
          conto  di  criteri  diversificati,  quali  il  numero   dei
          detenuti previsti per capienza negli istituti di  pena,  ma
          anche la tipologia dei ristretti (minori, donne,  disabili,
          persone affette da specifiche patologie ...), o particolari
          esigenze di sicurezza  (collaboratori  di  giustizia,  alta
          sicurezza, ecc.). 
              Tenuto conto  di  cio',  e  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie, umane e  strumentali  trasferite,  si  propone
          quanto segue: 
              nelle  aziende  sanitarie  sul  cui   territorio   sono
          presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva
          fino   a    200    detenuti,    istituire    un    servizio
          multiprofessionale che assicuri le prestazioni  di  base  e
          specialistiche.  Il  medico   responsabile   del   servizio
          coordina le  prestazioni  erogate  dalle  strutture  e  dal
          personale dell'azienda sanitaria. La regione stabilisce  la
          collocazione organizzativa  del  servizio  nell'ambito  del
          distretto  o  alle  dirette  dipendenze   della   direzione
          sanitaria dell'azienda sanitaria; 
              nelle  aziende  sanitarie  sul  cui   territorio   sono
          presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva
          da 200 a  500  detenuti,  istituire  una  unita'  operativa
          multiprofessionale,  ai   fini   della   erogazione   delle
          prestazioni   di   base   e   specialistiche.   Il   medico
          responsabile dell'unita' coordina la  medicina  generale  e
          quella specialistica, promuove gli interventi necessari  da
          parte delle competenti  articolazioni  organizzative  delle
          aziende sanitarie; 
              nelle  aziende  sanitarie  sul  cui   territorio   sono
          presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva
          di oltre 500 detenuti, o istituti sede di centro clinico  o
          di   sezioni   specializzate   di   degenza    ospedaliera,
          osservazione e/o riabilitazione  psichiatrica,  disabilita'
          motoria, malattie infettive, ovvero  quando  presenti  piu'
          istituti penitenziari anche di diversa tipologia (minorili,
          femminili), l'indicazione e' di istituire idonea  struttura
          con autonomia organizzativa; 
              nelle  aziende  sanitarie  sul  cui   territorio   sono
          presenti Istituti di pena per minorenni  (IPM),  Centri  di
          prima accoglienza (CPA) o comunita',  l'indicazione  e'  di
          istituire   nell'ambito   della   struttura   organizzativa
          istituita dalla regione, una  specifica  unita'  operativa,
          ovvero uno specifico servizio multidisciplinare. 
              L'unita'   operativa   o   servizio   multidisciplinare
          comprende  tutte  le   professionalita'   necessarie   allo
          svolgimento dello specifico tipo di assistenza e  collabora
          con gli uffici di servizio sociale della  giustizia  e  del
          territorio con il compito precipuo di sottrarre  il  minore
          al circuito penale; 
                nelle  aziende  sanitarie  sul  cui  territorio  sono
          presenti istituti penitenziari femminili per adulti  e  per
          minori l'indicazione e'  di  istituire,  nell'ambito  della
          struttura  organizzativa  istituita  dalla   regione,   una
          specifica unita' operativa, ovvero uno  specifico  servizio
          multidisciplinare. 
              Le  regioni  e  le  aziende  sanitarie  individuano  le
          modalita'  organizzative   idonee   a   garantire,   quando
          necessario, il ricovero  dei  detenuti  e  degli  internati
          nelle  strutture   ospedaliere   del   Servizio   sanitario
          nazionale, di cui alla  legge  n.  296/1993,  ovvero  nelle
          strutture residenziali extraospedaliere, nel rispetto delle
          esigenze  di  sicurezza.  Onde  contenere  il   ricorso   a
          strutture esterne agli istituti di pena, le  regioni  e  le
          aziende    valutano    l'opportunita'     di     provvedere
          all'adeguamento o alla ristrutturazione dei centri  clinici
          penitenziari. 
              In ogni caso, qualunque sia  il  modello  organizzativo
          adottato, l'azienda sanitaria deve garantire,  in  analogia
          con quanto prescritto per i cittadini in stato di  liberta'
          dall' art. 8, comma 1, lettera e), del decreto  legislativo
          n. 229/1999, l'attivita' assistenziale  per  l'intero  arco
          della giornata  e  per  tutti  i  giorni  della  settimana,
          attraverso  il  coordinamento  operativo  e  l'integrazione
          professionale tra tutti gli attori sanitari in gioco  e  le
          strutture  operative   esterne   del   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              Allo  stesso  modo,  deve  essere  garantito  a   tutti
          l'accesso  a  programmi   di   intervento   che   integrano
          prestazioni sanitarie e prestazioni sociali. 
          Indicazioni  specifiche  nel   settore   delle   dipendenze
            patologiche. 
              Per quanto riguarda il modello organizzativo dei Ser.T.
          che operano negli  istituti  di  pena,  ferme  restando  la
          competenza  regionale  al  riguardo  e   le   esigenze   di
          sicurezza,  l'indicazione  e'  l'istituzione  di  una  area
          detentiva  (Day  Hospital  o  Day   Service),   idonea   al
          trattamento  della  sindrome  di  astinenza  (fase  acuta),
          distinta da quelle di normale permanenza dei detenuti (fase
          post-acuta). Questa area sanitaria, che  si  affianca  alle
          sezioni ed istituti a custodia  attenuata  gia'  esistenti,
          deve garantire interventi terapeutici tempestivi, anche  al
          fine di gestire il disagio dell'arresto e i potenziali atti
          di autolesionismo, oltre  che  la  necessaria  osservazione
          clinica; i locali  individuati  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' terapeutico  riabilitative  intra-murarie  devono
          avere una valenza esclusivamente sanitaria. 
              Il modello organizzativo dovra',  altresi',  consentire
          il coordinamento con i  programmi  svolti  all'esterno,  in
          particolare  con  quelli  svolti  in   regime   di   misura
          alternativa alla detenzione. 
              Per la diagnosi, cura e riabilitazione degli  stati  di
          tossicodipendenza si applicano il decreto  ministeriale  n.
          444/1990, la legge n. 45/1999 ed il decreto del  Presidente
          della  Repubblica  n.   309/1990   e   sue   modifiche   ed
          integrazioni. 
          Indicazioni specifiche nel settore della salute mentale. 
              In   considerazione   della   specificita'   e    della
          complessita' degli interventi in favore dei detenuti e  dei
          minorenni   sottoposti   a   provvedimenti   dall'Autorita'
          giudiziaria,  con  disturbi  mentali,  onde  dare  risposte
          tempestive ed appropriate, l'indicazione  e'  l'istituzione
          di sezioni o reparti a custodia attenuata,  in  prossimita'
          dell'infermeria,         per         i          trattamenti
          terapeutico-riabilitativi,   con    funzione    anche    di
          osservazione per l'accertamento delle infermita' psichiche,
          nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e  strumentali
          trasferite. 
              Tali reparti sono destinati agli imputati e  condannati
          con infermita' psichica sopravvenuta nel corso della misura
          detentiva,  che  non  comporti  l'applicazione  provvisoria
          della  misura  di  sicurezza  del  ricovero   in   Ospedale
          psichiatrico giudiziario o l'ordine di ricovero in OPG o in
          case  di  cura  o  custodia;  presso  le   stesse   sezioni
          potrebbero essere assegnati, per l'esecuzione  della  pena,
          anche i soggetti condannati  a  pena  diminuita  per  vizio
          parziale di mente. 
              Gli interventi di cura e riabilitazione sono attuati in
          stretto collegamento con le articolazioni organizzative dei
          servizi psichiatrici del territorio. 
              In base agli stessi  principi,  si  ritiene  necessaria
          l'attivazione o il potenziamento di comunita'  terapeutiche
          e centri clinici specializzati per la diagnosi, la  cura  e
          il  trattamento  dei  disturbi  psicopatologici   in   eta'
          evolutiva rivolti ai minorenni sottoposti  a  provvedimento
          penale, con disturbi psicopatologici, di alcooldipendenza o
          di tossicodipendenza o portatori di doppia diagnosi. 
          Monitoraggio e valutazione. 
              Al fine di valutare l'efficienza  e  l'efficacia  degli
          interventi  a  tutela  della  salute  dei  detenuti,  degli
          internati  e  dei  minorenni  sottoposti  a   provvedimento
          penale, garantendo, nel contempo, l'efficacia delle  misure
          di sicurezza, viene realizzato in ogni regione e  provincia
          autonoma   un   osservatorio   permanente   sulla   sanita'
          penitenziaria,   con    rappresentanti    della    regione,
          dell'Amministrazione  penitenziaria   e   della   giustizia
          minorile,  competenti  territorialmente   senza   nuovi   o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              Contestualmente, ai fini del  coordinamento  nazionale,
          viene realizzato presso  la  Conferenza  unificata  fra  lo
          Stato, le regioni e le province  autonome  e  le  autonomie
          locali,  un  tavolo   di   consultazione,   costituito   da
          rappresentanti  dei  dicasteri   della   Salute   e   della
          Giustizia,  delle  regioni  e  province  autonome  e  delle
          autonomie   locali,   con    l'obiettivo    di    garantire
          l'uniformita'  degli   interventi   e   delle   prestazioni
          sanitarie e trattamentali nell'intero territorio nazionale. 
              Parimenti,  allo  scopo  di  assicurare  la  necessaria
          coerenza tra le misure connesse alla sicurezza e le  misure
          connesse alla tutela della salute, e'  opportuno  prevedere
          una struttura di  riferimento  presso  il  Ministero  della
          giustizia,     sia     nell'ambito     del     Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  sia  in   quello   del
          Dipartimento della giustizia minorile.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  C  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
          2008: 
 
                                                          «Allegato C 
 
                     Linee di indirizzo per gli interventi 
                 negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) 
                        e nelle case di cura e custodia 
 
          Premessa. 
              Nell'ambito degli interventi  di  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione in favore dei detenuti affetti  da  disturbi
          mentali, un programma specifico deve  essere  attivato  per
          gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)  e  le  Case  di
          cura  e  custodia  (CCC),  strutture  di  internamento  che
          ospitano soggetti con patologie psichiatriche, tutti autori
          di reato, ma con posizioni giuridiche eterogenee. 
              Le azioni principali devono essere considerate in  tale
          programma riguardano  da  un  lato  l'organizzazione  degli
          interventi   terapeutico   riabilitativi,   dall'altro   la
          previsione di specifiche indicazioni affinche' il passaggio
          di  competenza  delle  funzioni   sanitarie   al   Servizio
          sanitario nazionale si modelli su un assetto  organizzativo
          in grado di garantire una corretta  armonizzazione  fra  le
          misure sanitarie e le esigenze di sicurezza. Per tale scopo
          e' necessaria una  costante  collaborazione  fra  operatori
          sanitari, operatori dell'Amministrazione della giustizia  e
          la magistratura. 
              E'  da  sottolineare  che  il  successo  del  programma
          specifico per gli  OPG  e'  strettamente  connesso  con  la
          realizzazione di tutte le misure e azioni indicate  per  la
          tutela della salute mentale negli  istituti  di  pena,  con
          particolare riferimento all'attivazione, all'interno  degli
          istituti, di sezioni organizzate o reparti, destinati  agli
          imputati e condannati, con infermita' psichica sopravvenuta
          nel  corso  della  misura  detentiva   che   non   comporti
          l'applicazione provvisoria della misura  di  sicurezza  del
          ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario o l'ordine di
          ricovero in OPG o in case di cura  o  custodia;  presso  le
          stesse   sezioni   potrebbero   essere    assegnati,    per
          l'esecuzione della pena, anche i soggetti condannati a pena
          diminuita per vizio parziale di mente. 
              In coerenza con il dettato costituzionale, la legge  n.
          833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario  nazionale,
          all' art. 2, punto 8, lettera g) pone  come  obiettivo  "la
          tutela  della  salute  mentale,  privilegiando  il  momento
          preventivo e inserendo i servizi psichiatrici  nei  servizi
          sanitari generali  in  modo  da  eliminare  ogni  forma  di
          discriminazione e di segregazione, pur  nella  specificita'
          delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero  e  il
          reinserimento sociale dei disturbati psichici". 
              L'ambito  territoriale  costituisce,  dunque,  la  sede
          privilegiata per affrontare i problemi della salute,  della
          cura,  della  riabilitazione  delle  persone  con  disturbi
          mentali per il fatto che nel territorio e' possibile creare
          un efficace sinergismo tra i diversi servizi sanitari,  tra
          questi e  i  servizi  sociali,  tra  le  Istituzioni  e  la
          comunita' per il fine  fondamentale  del  recupero  sociale
          delle persone.  Il  principio  del  reinserimento  sociale,
          sancito nell' art. 27 della Costituzione, per  coloro  che,
          autori di  reato,  sono  stati  prosciolti  per  infermita'
          mentale e ricoverati in OPG puo' e  deve  essere  garantito
          attraverso la cura, che ne e' fondamentale  presupposto,  e
          l'azione integrata dei servizi sociosanitari territoriali. 
              Peraltro  il  principio  di  territorialita'  e'  parte
          integrante dello stesso ordinamento penitenziario che  all'
          art. 42 stabilisce che "nel disporre i  trasferimenti  deve
          essere favorito il criterio  di  destinare  i  soggetti  in
          istituti prossimi alla residenza delle famiglie". 
              Per   tutte   queste   ragioni,   il    principio    di
          territorialita' costituisce il  fondamento  che  motiva  il
          decentramento   degli   OPG   e    rende    possibile    la
          differenziazione   nella   esecuzione   della   misura   di
          sicurezza, come del  resto  hanno  sanzionato  le  sentenze
          della Corte costituzionale che  non  legano  l'applicazione
          della misura di sicurezza  in  modo  univoco  ed  esclusivo
          all'OPG. 
          Le azioni. 
              In una prima fase, a passaggio di competenze  avvenuto,
          la responsabilita' della gestione sanitaria  degli  OPG  e'
          assunta interamente dalle regioni in cui gli  stessi  hanno
          sede. Nello specifico, per lo stabilimento  di  Castiglione
          delle Stiviere subentra la regione Lombardia, per quello di
          Reggio Emilia  subentra  l'Emilia-Romagna,  per  quello  di
          Montelupo Fiorentino la Toscana, per  quello  di  Napoli  e
          quello di Aversa subentra  la  Campania  e  per  quello  di
          Barcellona Pozzo di Gotto la Sicilia. 
              Contestualmente i Dipartimenti di  salute  mentale  nel
          cui  territorio  di  competenza  insistono  gli   OPG,   in
          collaborazione con l'equipe responsabile della cura  e  del
          trattamento dei ricoverati dell'istituto,  provvedono  alla
          stesura di un programma operativo che prevede: 
              dimettere gli internati che hanno  concluso  la  misura
          della sicurezza, con soluzioni concordate  con  le  regioni
          interessate,  che  devono  prevedere  forme  di  inclusione
          sociale  adeguata,  coinvolgendo   gli   enti   locali   di
          provenienza, le aziende sanitarie interessate e  i  servizi
          sociali  e  sanitari  delle  realta'  di   origine   o   di
          destinazione dei ricoverati da dimettere; 
              riportare nelle carceri di provenienza i ricoverati  in
          OPG per disturbi psichici sopravvenuti durante l'esecuzione
          della pena. Questa  azione  e'  resa  possibile  solo  dopo
          l'attivazione  delle  sezioni  di  cura  e  riabilitazione,
          all'interno delle carceri; 
              assicurare che le osservazioni per l'accertamento delle
          infermita' psichiche di cui  all'  art.  112,  decreto  del
          Presidente della Repubblica  n.  230/2000  siano  espletate
          negli istituti ordinari. 
              Questi primi provvedimenti avranno come conseguenza  un
          primo e opportuno sfoltimento del  carico  di  internamento
          degli attuali OPG, il  che  rende  possibile  una  migliore
          gestione  personalizzata,  un  piu'  idoneo  rapporto   tra
          operatori  e  internati  e  una  maggiore  possibilita'  di
          programmare le ulteriori fasi successive. 
              In una seconda fase, a distanza di un anno, si  prevede
          una prima distribuzione degli attuali internati in modo che
          ogni OPG, senza modificarne in modo sostanziale la capienza
          e la consistenza, si configuri come la sede per ricoveri di
          internati delle regioni limitrofe o comunque viciniori,  in
          modo da stabilire immediatamente rapporti di collaborazione
          preliminari  per  ulteriori  fasi  di  avvicinamento  degli
          internati alle realta' geografiche di provenienza. 
              In via orientativa: 
              all'OPG  di   Castiglione   delle   Stiviere,   saranno
          assegnati internati provenienti  dal  Piemonte,  dalla  Val
          d'Aosta,  dalla  Liguria,  oltre  che  naturalmente   dalla
          Lombardia; considerando che tale struttura e'  l'unica  con
          una  sezione  femminile,  ad  essa  verranno  assegnate  le
          internate provenienti da tutte le regioni; 
              all'OPG di Reggio Emilia, gli internati  delle  regioni
          Veneto,  Trentino-Alto  Adige  e  Friuli  Venezia-Giulia  e
          Marche, oltre che dall'Emilia Romagna; 
              all'OPG di Montelupo Fiorentino,  gli  internati  della
          Toscana, dell'Umbria, del Lazio e della Sardegna; 
              all'OPG di Aversa e all'OPG di  Napoli,  gli  internati
          della Campania, dell'Abruzzo, del Molise, della  Basilicata
          e della Puglia; 
              all'OPG di Barcellona Pozzo  di  Gotto,  gli  internati
          della Sicilia e della Calabria. 
              Tra la regione  titolare  della  competenza  gestionale
          dell'OPG e le regioni limitrofe e/o viciniore devono essere
          predisposti programmi  di  cura,  di  riabilitazione  e  di
          recupero sociale di  ciascuno  degli  internati  prevedendo
          rapporti tra i diversi servizi sociali e sanitari  utili  e
          necessari  per  realizzare  il   programma   di   ulteriore
          decentramento nelle regioni di provenienza. 
              La terza fase, a  distanza  di  due  anni,  prevede  la
          restituzione  ad  ogni  regione  italiana  della  quota  di
          internati in OPG di  provenienza  dai  propri  territori  e
          dell'assunzione  della  responsabilita'  per  la  presa  in
          carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi da
          attuarsi all'interno della struttura, anche in preparazione
          alla dimissione e all'inserimento nel contesto  sociale  di
          appartenenza, dando  cosi'  piena  attuazione  al  disposto
          dell' art. 115,  comma  1,  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 230/2000 . 
              Le soluzioni possibili, compatibilmente con le  risorse
          finanziarie,  vanno  dalle  strutture   OPG   con   livelli
          diversificati di vigilanza, a strutture  di  accoglienza  e
          all'affido ai servizi psichiatrici e sociali  territoriali,
          sempre e comunque sotto  la  responsabilita'  assistenziale
          del Dipartimento di salute mentale della azienda  sanitaria
          dove la struttura o il servizio e' ubicato. 
              Tramite  specifico  accordo  in  sede   di   Conferenza
          permanente fra lo Stato e le regioni e  province  autonome,
          vengono definite la  tipologia  assistenziale  e  le  forme
          della  sicurezza,  gli  standard  di  organizzazione  e   i
          rapporti   di   collaborazione   tra   le   Amministrazioni
          coinvolte. 
              Nelle fasi transitorie, le persone affette da  disturbi
          psichici cui  a  partire  dal  1°  gennaio  2008  e'  stata
          applicata la misura di  sicurezza  saranno  destinate  alle
          sedi trattamentali piu' prossime  alla  residenza,  tenendo
          conto   della    fase    attuativa    del    Progetto    di
          regionalizzazione degli OPG e delle  forme  alternative  in
          essere per la esecuzione della misura di sicurezza. 
          Indicazioni sui modelli organizzativi. 
              Nelle  aziende  sanitarie  sul  cui   territorio   sono
          presenti gli Ospedali psichiatrici giudiziari l'indicazione
          e' di istituire, nell'ambito  del  Dipartimento  di  salute
          mentale, idonea struttura avente  autonomia  organizzativa.
          La struttura, coordinata con  gli  altri  servizi  sanitari
          della azienda sanitaria e con i servizi sociali, deve avere
          funzioni di raccordo nei confronti delle aziende  sanitarie
          (regionali ed extraregionali) di  provenienza  dei  singoli
          internati ospitati presso gli OPG, al fine di concordare ed
          attuare  piani  individualizzati  di  trattamento  per   il
          reinserimento dei pazienti nel  territorio  entro  i  tempi
          previsti dalla misura di sicurezza comminata e favorire  la
          continuita' terapeutica. 
              In ogni regione dove e'  ubicato  un  OPG  deve  essere
          realizzato  uno  specifico  accordo  tra  l'Amministrazione
          penitenziaria e la regione, con il quale sono  definite  le
          rispettive  competenze  nella  gestione  della   struttura,
          individuando  le  funzioni  proprie  del  responsabile  dei
          servizi  di  cura  e  riabilitazione  e  le   funzioni   di
          competenza  dell'Amministrazione  penitenziaria.  L'accordo
          andra' rivisto a cadenza annuale. 
              In detto  accordo,  sono  stabiliti  gli  ambiti  delle
          funzioni di sicurezza in base  alle  esigenze  dei  singoli
          OPG, sono definite le modalita' di intervento  in  casi  di
          necessita' ed urgenza, con la raccomandazione di  istituire
          presidi  di   sicurezza   e   vigilanza,   preferibilmente,
          perimetrali o esterni ai reparti. 
              E'   comunque   raccomandato   l'avvio   di    apposite
          convenzioni tra amministrazione penitenziaria e le  regioni
          al fine di consentire la regionalizzazione delle misure  di
          sicurezza per infermi di mente. 
          Monitoraggio e valutazione. 
              Il programma di superamento graduale degli OPG impegna,
          dunque, tanto l'ordinamento penitenziario  che  il  sistema
          sanitario sia per le scelte di campo che esso richiede  che
          per la sua  applicazione  nella  quotidianita'  degli  atti
          amministrativi da assumere. 
              Questo richiede di determinare le forme della reciproca
          responsabilita' e della sinergica collaborazione a  livello
          nazionale,  regionale  e  locale,  facendo   tesoro   delle
          esperienze positive di  collaborazione  realizzate  tra  il
          Ministero della giustizia e il Servizio sanitario nazionale
          su specifici problemi e  su  diverse  realta'  regionali  e
          locali. 
              Per tale scopo,  deve  essere  attivato  uno  specifico
          gruppo di lavoro,  sia  all'interno  di  ogni  osservatorio
          regionale, sia, a livello nazionale, all'interno del tavolo
          di consultazione permanente presso la Conferenza  unificata
          fra lo Stato, le  regioni  e  le  province  autonome  e  le
          autonomie  locali,  previsto  nelle  linee  guida  per  gli
          interventi del Servizio sanitario nazionale a tutela  della
          salute  dei  detenuti  e  degli  internati  negli  istituti
          penitenziari, e dei minorenni  sottoposti  a  provvedimento
          penale per il  monitoraggio  del  passaggio  di  competenze
          della   sanita'   penitenziaria   al   Servizio   sanitario
          nazionale. Gli interventi previsti dovranno essere posti in
          essere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
          e  nell'ambito   delle   risorse   finanziarie,   umane   e
          strumentali trasferite.».