Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini ed agli effetti  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto, si applicano le seguenti definizioni: 
  b) tabacco: foglie e altre parti naturali, lavorate o non  lavorate
della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito; 
  c) tabacco da pipa: il tabacco che puo' essere  consumato  mediante
un processo  di  combustione  e  destinato  esclusivamente  a  essere
utilizzato in una pipa; 
  d) tabacco da arrotolare: il tabacco che puo' essere utilizzato dai
consumatori o dalle rivendite per confezionare le sigarette; 
  e) prodotti del tabacco: i prodotti che possono essere consumati  e
sono  costituiti,  anche  parzialmente,  da  tabacco,   geneticamente
modificato o no; 
  f) prodotto del tabacco non da fumo: un prodotto  del  tabacco  che
non  comporta  un  processo  di  combustione,  quale  il  tabacco  da
masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale; 
  g) tabacco da masticare:  un  prodotto  del  tabacco  non  da  fumo
destinato esclusivamente ad essere masticato; 
  h) tabacco da fiuto: un prodotto del tabacco non da fumo  che  puo'
essere consumato per via nasale; 
  i) prodotti del tabacco per uso orale: tutti i prodotti del tabacco
destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati  a  essere
inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco,
sotto  forma  di  polvere,  di  particelle  fini   o   di   qualsiasi
combinazione  di  tali  forme,  specialmente  quelle  presentate   in
sacchetti-porzioni o sacchetti porosi; 
  j) tabacco da fumo: i prodotti del tabacco diversi dai prodotti del
tabacco non da fumo; 
  l) sigaretta: un  rotolo  di  tabacco  che  puo'  essere  consumato
mediante un processo di combustione come anche definito  all'articolo
3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE; 
  m) sigaro: un rotolo di tabacco che puo' essere consumato  mediante
un processo  di  combustione  come  anche  definito  all'articolo  4,
paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE; 
  n) sigaretto: un  tipo  di  sigaro  piccolo,  come  anche  definito
all'articolo  8,  paragrafo  1,  della   direttiva   2007/74/CE   del
Consiglio; 
  o) tabacco per pipa ad acqua: un  prodotto  del  tabacco  che  puo'
essere consumato mediante una pipa ad acqua.  Ai  fini  del  presente
decreto, il tabacco per pipa ad acqua e' considerato un prodotto  del
tabacco da fumo. Se un prodotto puo' essere usato  sia  mediante  una
pipa ad acqua che come tabacco da arrotolare, e' considerato  tabacco
da arrotolare; 
  p) prodotto del tabacco  di  nuova  generazione:  un  prodotto  del
tabacco che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: 
  1) non rientra nelle  categorie  seguenti:  sigarette,  tabacco  da
arrotolare, tabacco da pipa,  tabacco  per  pipa  ad  acqua,  sigari,
sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco  per  uso
orale; 
  2) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014; 
  q) prodotto da fumo a base di erbe: un prodotto a base  di  piante,
erbe o frutta che non contiene tabacco e che  puo'  essere  consumato
mediante un processo di combustione; 
  r) sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile per  il  consumo
di  vapore  contenente  nicotina  tramite  un  bocchino  o  qualsiasi
componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un  serbatoio  e
il dispositivo privo  di  cartuccia  o  di  serbatoio.  Le  sigarette
elettroniche possono essere usa e getta o  ricaricabili  mediante  un
contenitore di  ricarica  o  un  serbatoio  oppure  ricaricabili  con
cartucce monouso; 
  s) contenitore di liquido di  ricarica:  flacone  che  contiene  un
liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta
elettronica; 
  t) ingrediente: il tabacco, un  additivo  e  qualunque  sostanza  o
elemento presente in un prodotto finito del  tabacco  o  in  prodotti
correlati, compresi cartina, filtro,  inchiostro,  capsule  e  agenti
collanti; 
  u) nicotina: gli alcaloidi nicotinici; 
  v) catrame: il condensato  di  fumo  grezzo  anidro  ed  esente  da
nicotina; 
  z) emissioni:  le  sostanze  rilasciate  quando  un  tabacco  o  un
prodotto correlato e' utilizzato nel modo  previsto,  ad  esempio  le
sostanze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante l'uso dei
prodotti del tabacco non da fumo; 
  aa) livello massimo o livello massimo di emissioni: la quantita'  o
l'emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata  in
milligrammi, in un prodotto del tabacco; 
  bb) additivo: una sostanza diversa dal tabacco che e' aggiunta a un
prodotto del tabacco, in  una  confezione  unitaria  o  in  qualsiasi
imballaggio esterno; 
  cc) aroma: un additivo che conferisce odore o gusto ovvero odore  e
gusto; 
  dd)  aroma  caratterizzante:  un  odore  o  un  gusto   chiaramente
distinguibile, diverso da uno di tabacco, dovuto a un additivo o  una
combinazione di additivi, ivi  compresi,  ma  non  soltanto,  frutta,
spezie,  erbe,  alcool,  caramelle,  mentolo  o  vaniglia,   che   e'
percepibile prima o durante il consumo del prodotto del tabacco; 
  ee) capacita' di indurre dipendenza: il potenziale farmacologico di
una sostanza di  indurre  dipendenza,  condizione  che  incide  sulla
capacita' dell'individuo di controllare il proprio comportamento,  di
norma tramite un meccanismo di gratificazione  o  una  riduzione  dei
sintomi astinenziali, o entrambi; 
  ff)  tossicita':  il  grado  di  nocivita'  di  una  sostanza   per
l'organismo umano, intendendo anche gli effetti  che  si  manifestano
nel tempo, di  solito  mediante  consumo  o  esposizione  ripetuti  o
continui; 
  gg) mutamento sostanziale della situazione: un aumento  minimo  del
10 per cento del volume delle  vendite  per  una  data  categoria  di
prodotti in almeno cinque Stati membri,  registrato  sulla  base  dei
dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 6, comma 7, oppure
un aumento  minimo  di  cinque  punti  percentuali  della  diffusione
dell'uso nel gruppo di consumatori di eta' inferiore ai  25  anni  in
almeno cinque Stati membri  per  rispettiva  categoria  di  prodotto,
registrato sulla base dell'indagine speciale  Eurobarometro  385  del
maggio 2012 o di analoghi studi  di  diffusione;  in  ogni  caso,  si
considera che non vi e' un mutamento sostanziale della situazione  se
il volume delle vendite della categoria di prodotti al dettaglio  non
supera il 2,5 per cento delle vendite totali di prodotti del  tabacco
a livello dell'Unione europea; 
  hh) imballaggio esterno:  qualsiasi  imballaggio  con  il  quale  i
prodotti del tabacco o i prodotti correlati sono immessi sul  mercato
e che comprende una confezione unitaria o un  insieme  di  confezioni
unitarie;  gli  incarti  trasparenti  non   sono   considerati   come
imballaggio esterno; 
  ii) confezione unitaria: la piu' piccola confezione singola  di  un
prodotto del tabacco o di un prodotto correlato immesso sul mercato; 
  ll) busta: confezione unitaria di tabacco da arrotolare  avente  la
forma di un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude o  di
una busta autoportante; 
  mm) avvertenza relativa alla salute:  un'avvertenza  relativa  agli
effetti nocivi sulla salute umana del prodotto  o  altre  conseguenze
indesiderate del suo consumo, tra  cui  le  avvertenze  testuali,  le
avvertenze combinate relative alla salute, le avvertenze generali e i
messaggi  di  informazione,  secondo  quanto  previsto  dal  presente
decreto; 
  nn)  avvertenza  combinata  relativa  alla  salute:   un'avvertenza
relativa alla salute composta da un'avvertenza testuale  combinata  a
una fotografia o a un'illustrazione  corrispondente,  secondo  quanto
previsto dal presente decreto; 
  oo) vendite a distanza  transfrontaliere:  vendite  a  distanza  ai
consumatori nelle quali, al momento dell'ordine del  prodotto  a  una
rivendita, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso  dallo
Stato membro o dal paese terzo di stabilimento di tale rivendita. Una
rivendita si considera stabilita in uno Stato membro: 
  1) se, trattandosi di una persona fisica, questi ha la propria sede
di attivita' in quello Stato membro; 
  2)  se,  negli  altri  casi,  la  rivendita  ha  la  sede   legale,
l'amministrazione centrale o la sede di attivita', comprese  filiali,
agenzie o qualsiasi altra sede, in quello Stato membro; 
  pp) consumatore: una persona fisica che agisce per  scopi  estranei
alla propria attivita' commerciale,  imprenditoriale,  artigianale  o
professionale; 
  qq) sistema di  verifica  dell'eta':  un  sistema  informatico  che
conferma inequivocabilmente  l'eta'  del  consumatore  con  strumenti
elettronici, in conformita' delle norme nazionali; 
  rr) fabbricante: una persona fisica o  giuridica  che  fabbrica  un
prodotto oppure lo fa progettare o  fabbricare  e  lo  commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio; 
  ss) importazione di prodotti del tabacco o di  prodotti  correlati:
l'entrata di tali prodotti nel territorio  dell'Unione,  a  meno  che
tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale  sospensiva  o
ad un regime doganale sospensivo al momento dell'entrata nell'Unione,
nonche' lo svincolo  di  tali  prodotti  da  una  procedura  doganale
sospensiva o un regime doganale sospensivo; 
  tt) importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati: il
proprietario o il titolare del diritto di disporre dei  prodotti  del
tabacco  o  dei  prodotti   correlati   introdotti   nel   territorio
dell'Unione; 
  uu)  immissione  sul  mercato:  il  fatto  di   mettere   prodotti,
indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei
consumatori dell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito,  anche
mediante  vendita  a  distanza;  nel  caso  di  vendite  a   distanza
transfrontaliere il prodotto e' considerato immesso sul mercato nello
Stato membro in cui si trova il consumatore; 
  vv) rivendita: qualsiasi punto vendita nel  quale  i  prodotti  del
tabacco sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per la direttiva 2011/64/UE si veda nelle  note  alle
          premesse 
              - Per la direttiva 2007/74/CE si veda nelle  note  alle
          premesse