Art. 2 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il divieto di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo n. 188 del 2008 non si applica alle pile  e  agli
accumulatori portatili destinati ad  essere  utilizzati  in  utensili
elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016. 
  2. I produttori di  apparecchi  in  cui  sono  incorporati  pile  o
accumulatori adempiono all'obbligo di fornire le istruzioni di cui al
comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come
introdotto  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  f),  del  presente
decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  3. Il  decreto  di  cui  all'articolo  27,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 188 del 2008, come modificato dall'articolo  1,  comma
1, lettera m), e'  adottato  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Fino alla suddetta  adozione,
alla copertura degli oneri  di  funzionamento  del  Comitato  di  cui
all'articolo 16 del citato decreto legislativo n.  188  del  2008  si
provvede in conformita' al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 41,
comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Galletti,  Ministro  dell'ambiente  e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Guidi,   Ministro   dello    sviluppo
                                economico 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi all'art.  3  del  decreto
          legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Per i riferimenti normativi all'art.  9  del  decreto
          legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Per i riferimenti normativi all'art. 27  del  decreto
          legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Il testo dell'art.  16  del  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 16 (Centro di coordinamento). - 1.  E'  istituito
          il Centro di coordinamento, in forma  di  consorzio  avente
          personalita' giuridica di diritto privato, cui  partecipano
          i produttori di pile e di accumulatori,  individualmente  o
          in forma collettiva. 
              2. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto il Centro di  coordinamento  si
          dota di apposito statuto.». 
              - Il testo dell'art.  41  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2014, n. 49 (Attuazione  della  direttiva  2012/19/UE
          sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche -
          RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  marzo  2014,
          n. 73, S.O., cosi' recita: 
              «Art.   41    (Disposizioni    finanziarie).    -    1.
          Dall'attuazione del presente decreto  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              2. Le amministrazioni pubbliche  competenti  provvedono
          agli adempimenti  previsti  dal  presente  decreto  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              3. Gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva
          e delle ispezioni di cui all'art. 20, commi 3 e 4,  nonche'
          quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e  dei
          controlli  effettuati  da   parte   dei   pubblici   uffici
          territoriali in  applicazione  del  presente  decreto  sono
          posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni
          e controlli, sulla base del costo effettivo  del  servizio,
          secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali. 
              4. Gli oneri relativi alle attivita' di monitoraggio di
          cui all'art. 14, comma 3, e 19, comma 9, nonche' gli  oneri
          di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del
          Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e  di  tenuta
          del Registro nazionale di cui all'art. 29 sono a carico dei
          produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  stabilite  le  tariffe   per   la
          copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  4,  nonche'  le
          relative  modalita'   di   versamento.   Con   disposizioni
          regionali,  sentiti  gli  enti  locali  interessati,   sono
          determinate le tariffe per la copertura degli oneri di  cui
          al comma 3, nonche' le relative modalita' di versamento.».