Art. 2 
 
 
             Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro 
 
  1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente  ad  attivita'
di  lavoro  subordinato  pubblico  o  privato,  il  praticante   deve
informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari  e  le
modalita' di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell'ordine accerta
l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e  verifica
che l'attivita' lavorativa si svolga secondo modalita' e orari idonei
a consentire l'effettivo e puntuale  svolgimento  del  tirocinio.  Il
praticante deve comunicare immediatamente  al  consiglio  dell'ordine
ogni notizia relativa a nuove  attivita'  lavorative  e  a  mutamenti
delle modalita' di svolgimento delle  medesime,  anche  in  relazione
agli orari. 
  2. All'esito della verifica, ove ne  ricorrano  i  presupposti,  il
consiglio dell'ordine dispone,  con  delibera  motivata,  il  diniego
dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto  inizio  durante
il  periodo  di  tirocinio,  la  cancellazione   dal   registro   dei
praticanti. Si  applica  l'articolo  17,  comma  7,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della  citata  legge
          31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art.   17   (Iscrizione   e   cancellazione).   -   1.
          Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: 
              a) essere cittadino italiano o  di  Stato  appartenente
          all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma  2  per
          gli stranieri  cittadini  di  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea; 
              b) avere superato l'esame di abilitazione; 
              c) avere il domicilio professionale nel circondario del
          tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; 
              d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
              e)  non   trovarsi   in   una   delle   condizioni   di
          incompatibilita' di cui all'art. 18; 
              f)  non  essere  sottoposto  ad  esecuzione   di   pene
          detentive, di misure cautelari o interdittive; 
              g) non avere riportato condanne  per  i  reati  di  cui
          all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e
          per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374,  374-bis,
          377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale; 
              h) essere di condotta irreprensibile secondo  i  canoni
          previsti dal codice deontologico forense. 
              2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi  della
          cittadinanza italiana o della cittadinanza di  altro  Stato
          appartenente    all'Unione    europea     e'     consentita
          esclusivamente nelle seguenti ipotesi: 
              a) allo straniero  che  ha  conseguito  il  diploma  di
          laurea in giurisprudenza presso un'universita'  italiana  e
          ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo
          di avvocato in uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  ai
          sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 16 febbraio 1998,  previa  documentazione  al
          consiglio dell'ordine degli specifici visti di  ingresso  e
          permessi di soggiorno di cui all'art. 47 del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1999, n. 394; 
              b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso
          di  un  titolo  abilitante  conseguito  in  uno  Stato  non
          appartenente all'Unione europea,  nei  limiti  delle  quote
          definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  previa
          documentazione del riconoscimento  del  titolo  abilitativo
          rilasciato dal Ministero della giustizia e del  certificato
          del  CNF  di  attestazione  di  superamento   della   prova
          attitudinale. 
              3.  L'accertamento  dei  requisiti  e'   compiuto   dal
          consiglio dell'ordine, osservate le norme dei  procedimenti
          disciplinari, in quanto applicabili. 
              4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre
          il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),  c),  d),
          e), f), g) ed h) del comma 1. 
              5.  E'  consentita  l'iscrizione  ad   un   solo   albo
          circondariale salva la possibilita' di trasferimento. 
              6. La domanda di iscrizione  e'  rivolta  al  consiglio
          dell'ordine  del  circondario  nel  quale  il   richiedente
          intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve
          essere corredata dai documenti comprovanti il  possesso  di
          tutti i requisiti richiesti. 
              7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti
          e delle condizioni  prescritti,  provvede  alla  iscrizione
          entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della
          domanda. Il rigetto della domanda  puo'  essere  deliberato
          solo dopo aver  sentito  il  richiedente  nei  modi  e  nei
          termini di cui al comma 12. La  deliberazione  deve  essere
          motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici
          giorni all'interessato. Costui puo' presentare entro  venti
          giorni dalla  notificazione  ricorso  al  CNF.  Qualora  il
          consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di
          trenta giorni di cui al primo periodo,  l'interessato  puo'
          entro  dieci  giorni  dalla  scadenza   di   tale   termine
          presentare  ricorso  al  CNF,   che   decide   sul   merito
          dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF e' immediatamente
          esecutivo. 
              8. Gli iscritti ad  albi,  elenchi  e  registri  devono
          comunicare al consiglio  dell'ordine  ogni  variazione  dei
          dati di iscrizione con la massima sollecitudine. 
              9. La cancellazione dagli albi, elenchi e  registri  e'
          pronunciata   dal   consiglio   dell'ordine   a   richiesta
          dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero
          d'ufficio o su richiesta del procuratore generale: 
              a) quando viene meno uno  dei  requisiti  indicati  nel
          presente articolo; 
              b)  quando  l'iscritto  non  abbia  prestato  l'impegno
          solenne di cui all'art. 8 senza giustificato  motivo  entro
          sessanta giorni dalla notificazione  del  provvedimento  di
          iscrizione; 
              c) quando viene accertata  la  mancanza  del  requisito
          dell'esercizio   effettivo,   continuativo,   abituale    e
          prevalente della professione ai sensi dell'art. 21; 
              d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui
          all'art. 23, quando sia cessata l'appartenenza  all'ufficio
          legale  dell'ente,  salva  la  possibilita'  di  iscrizione
          all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta. 
              10. La cancellazione  dal  registro  dei  praticanti  e
          dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio
          sostitutivo e' deliberata, osservata la procedura  prevista
          nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: 
              a)  se  il  tirocinio   e'   stato   interrotto   senza
          giustificato motivo per oltre sei mesi.  L'interruzione  e'
          in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute  e
          quando ricorrono le  condizioni  per  l'applicazione  delle
          disposizioni in materia di maternita' e di paternita' oltre
          che di adozione; 
              b)  dopo  il  rilascio  del  certificato  di   compiuta
          pratica, che non puo' essere richiesto trascorsi  sei  anni
          dall'inizio,   per   la   prima   volta,   della   pratica.
          L'iscrizione puo' tuttavia permanere per tutto il tempo per
          cui e' stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione
          al patrocinio sostitutivo; 
              c) nei casi previsti  per  la  cancellazione  dall'albo
          ordinario, in quanto compatibili. 
              11. Gli effetti della  cancellazione  dal  registro  si
          hanno: 
              a) dalla data della delibera, per  i  casi  di  cui  al
          comma 10; 
              b)  automaticamente,  alla  scadenza  del  termine  per
          l'abilitazione al patrocinio sostitutivo. 
              12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei
          requisiti necessari per l'iscrizione, il  consiglio,  prima
          di deliberare la cancellazione,  con  lettera  raccomandata
          con avviso di ricevimento invita  l'iscritto  a  presentare
          eventuali osservazioni entro un  termine  non  inferiore  a
          trenta  giorni  dal  ricevimento  di   tale   raccomandata.
          L'iscritto puo' chiedere di essere ascoltato personalmente. 
              13.  Le  deliberazioni  del  consiglio  dell'ordine  in
          materia di cancellazione sono  notificate,  entro  quindici
          giorni, all'interessato. 
              14. L'interessato puo' presentare ricorso  al  CNF  nel
          termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il  ricorso
          proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. 
              15.  L'avvocato  cancellato  dall'albo  ai  sensi   del
          presente articolo  ha  il  diritto  di  esservi  nuovamente
          iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno
          determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza  dei
          titoli in base ai quali fu originariamente iscritto  e  sia
          in possesso dei requisiti di cui alle lettere da  b)  a  g)
          del comma  1.  Per  le  reiscrizioni  sono  applicabili  le
          disposizioni dei commi da 1 a 7. 
              16. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia
          in  corso  un  procedimento  disciplinare,   salvo   quanto
          previsto dall'art. 58. 
              17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma
          15 e' anche reiscritto nell'albo speciale di  cui  all'art.
          22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione
          dall'albo ordinario. 
              18. Qualora il consiglio  abbia  rigettato  la  domanda
          oppure   abbia   disposto   per   qualsiasi    motivo    la
          cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso  al  CNF
          ai sensi dell'art. 61. Il ricorso contro  la  cancellazione
          ha effetto sospensivo e  il  CNF  puo'  provvedere  in  via
          sostitutiva. 
              19.  Divenuta  esecutiva  la  pronuncia,  il  consiglio
          dell'ordine comunica immediatamente al  CNF  e  a  tutti  i
          consigli degli ordini territoriali la cancellazione.».