Art. 2 
 
 
Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali
                        della Marina militare 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2017,  al  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 118 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 118 (Corpi della  Marina  militare).  -  1.  L'organizzazione
della Marina militare e' suddivisa in: 
    a) Corpo di stato maggiore; 
    b) Corpo del genio della Marina; 
    c) Corpo sanitario militare marittimo; 
    d) Corpo di commissariato militare marittimo; 
    e) Corpo delle capitanerie di porto; 
    f) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 
  2. Il Corpo del genio della Marina  e'  articolato  nelle  seguenti
specialita': 
    a) genio navale; 
    b) armi navali; 
    c) infrastrutture. 
  3. Il Corpo delle capitanerie di porto e' trattato nella sezione II
del presente capo. Il Corpo degli  equipaggi  militari  marittimi  e'
costituito dai sottufficiali, graduati e  militari  di  truppa  della
Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle  capitanerie
di porto. 
  4. Per gli ufficiali appartenenti ai  corpi  di  cui  al  comma  1,
possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: 
    a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello 
    b) per il Corpo del genio della Marina: 
      1) per la specialita' genio navale: ufficiali G.N.; 
      2) per la specialita' armi navali: ufficiali A.N.; 
      3) per la specialita' infrastrutture: ufficiali INFR.; 
    c) per  il  Corpo  sanitario  militare  marittimo:  ufficiali  di
Sanita'; 
    d) per il Corpo di commissariato  militare  marittimo:  ufficiali
commissari; 
    e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.; 
    f) per il Corpo degli  equipaggi  militari  marittimi:  ufficiali
C.S.»; 
    b) all'articolo 119, comma 1, lettera e) le  parole:  «del  Corpo
delle armi navali» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  Corpo  del
genio della marina, specialita' armi navali»; 
    c) all'articolo 120: 
      1) alla  rubrica,  la  parola:  «navale»  e'  sostituita  dalla
seguente: «della Marina»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) all'alinea, la  parola:  «navale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «della Marina, specialita' genio navale»; 
        2.2) alla  lettera  a)  le  parole:  «e  gli  immobili  o  le
infrastrutture della Marina militare» sono soppresse; 
        2.3) alla lettera b), le parole: «, nonche' degli immobili  e
delle infrastrutture della Marina militare» sono soppresse; 
        2.4) alla lettera e), le parole: «, le  direzioni  e  sezioni
del genio militare per la marina militare» sono soppresse; 
        2.5) alla lettera f), le parole: «del corpo» sono soppresse; 
        2.6) alla lettera g), le parole:  «,  agli  immobili  e  alle
infrastrutture alla Marina militare» sono soppresse; 
      3) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della  Marina,
specialita' armi navali: 
    a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato,
studiare l'armamento delle navi di  nuova  costruzione  e  provvedere
all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti,  in  base  ai
programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le
nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a  tutti  i  servizi
del  munizionamento  e  degli  esplosivi,  secondo  quanto  stabilito
all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio  tecnico  relativo
ai servizi di cui alla presente lettera; 
    b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento  del  Ministero
della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti
per la Marina militare all'estero; 
    c) imbarcare sulle  navi  per  esercitare  funzioni  inerenti  al
proprio servizio; 
    d)  dirigere  i  lavori  di  costruzione,   di   montamento,   di
riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a)  nonche',
con  il  personale  in  possesso  dei  previsti  titoli  e  requisiti
professionali, progettare, seguire e controllare la  costruzione  dei
materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli  articoli
126 e 127, inclusi  i  relativi  allestimenti,  armamenti,  collaudi,
servizi tecnici e interventi di mantenimento; 
    e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare
per i servizi di cui alla lettera a); 
    f) vigilare i beni e  servizi,  ovvero  materiali  e  lavori,  di
competenza che sono eseguiti dall'industria privata per  conto  della
Marina militare; 
    g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento  dei
servizi di propria competenza. 
  1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio  della  Marina,
specialita' infrastrutture: 
    a) progettare gli immobili o le  infrastrutture  dello  Stato  in
base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le
disposizioni dello Stato maggiore della Marina; 
    b)  dirigere,  seguire  e  controllare  la   costruzione   o   il
mantenimento e il collaudo degli immobili e delle  infrastrutture  in
base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le
disposizioni dello Stato maggiore della Marina; 
    c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento  del  Ministero
della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti
per la Marina militare all'estero; 
    d) dirigere le direzioni e sezioni  del  genio  militare  per  la
Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in
ambito interforze; 
    e) vigilare i beni e  servizi,  ovvero  materiali  e  lavori,  di
competenza che sono eseguiti dall'industria privata per  conto  della
Marina militare. 
    f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento  dei
servizi di propria competenza.»: 
    d) l'articolo 121 e' abrogato; 
    e) all'articolo 130,  comma  1,  le  parole:  «Corpo  delle  armi
navali» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Corpo  del  genio  della
Marina, specialita' armi navali»; 
    f) all'articolo 812, comma 1: 
      1) alla lettera b), la parola:  «navale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «della Marina, suddiviso nelle  specialita'  genio  navale,
armi navali e infrastrutture»; 
      2) la lettera c) e' soppressa; 
      3) alla lettera h), la parola:  «navale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «genio della  Marina,  suddiviso  nelle  specialita'  genio
navale, armi navali e infrastrutture»; 
      4) la lettera i) e' soppressa; 
    g) dopo l'articolo 833-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 833-quater (Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o
speciale   del   Corpo   del   genio   della   Marina,    specialita'
infrastrutture). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, gli  ufficiali
fino al grado di capitano di vascello dei ruoli  normali  e  speciali
degli altri corpi  della  Marina  militare,  laureati  in  ingegneria
edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o  in
architettura, che hanno operato nel  settore  infrastrutture  possono
transitare a domanda nel corrispondente ruolo  del  Corpo  del  genio
della Marina, specialita' infrastrutture. 
  2. Gli ufficiali transitati ai sensi  del  comma  1  mantengono  il
grado, la posizione di stato, l'anzianita' di grado e  sono  iscritti
in  ruolo   nel   Corpo   del   genio   della   Marina,   specialita'
infrastrutture, secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2
e 3.»; 
    h) all'articolo 926, ovunque ricorrono, le parole: «navale e  del
Corpo delle armi  navali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della
Marina»; 
    i) all'articolo 1015, comma 1, le  parole:  «navale,  delle  armi
navali» sono sostituite dalle seguenti «della Marina»; 
    l) all'articolo 1043, comma 1, alla lettera c), le parole: «degli
altri corpi della Marina del Corpo del genio  navale,  o  delle  armi
navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto,
se la valutazione  riguarda  ufficiali  del  rispettivo  Corpo»  sono
sostituite  dalla  seguenti:  «di  ciascuno  degli  altri   corpi   o
specialita' della Marina, se la valutazione  riguarda  ufficiali  del
rispettivo Corpo o specialita'»; 
    m)  all'articolo  1072-bis,  comma  1,  lettera  c),  la  parola:
«navale» e' sostituita dalle seguenti: «della Marina»: 
    n) all'articolo 1264, comma 2: 
      1) alla lettera b), la parola:  «navale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «della Marina»; 
      2) alla lettera c), le parole: «capitano di corvetta del  corpo
delle armi navali e» sono soppresse; 
      3) la lettera d) e' soppressa; 
    o) alla Tabella 2 allegata al codice: 
      1) il Quadro I e' sostituito dal Quadro I allegato al  presente
decreto legislativo; 
      2) il Quadro  II  e'  sostituito  dal  Quadro  II  allegato  al
presente decreto legislativo; 
      3) il Quadro VII e'  sostituito  dal  Quadro  VII  allegato  al
presente decreto legislativo; 
      4) il Quadro VIII e' sostituito dal  Quadro  VIII  allegato  al
presente decreto legislativo; 
      5) i Quadri III e IX sono abrogati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 119, comma  1,  lettera
          e) del citato decreto legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 119 (Corpo di stato maggiore). - 1. Rientra nelle
          competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore: 
              a) - d) (Omissis).; 
              e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i  servizi
          delle artiglierie e delle armi  subacquee  e  provvedere  a
          bordo alle relative sistemazioni  e  al  munizionamento  in
          concorso con  gli  ufficiali  del  Corpo  del  genio  della
          Marina, specialita' armi navali, e amministrare il relativo
          materiale; dirigere a bordo  ed  eventualmente  a  terra  i
          reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della
          Marina militare; 
              f) - l) (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 120 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 120 (Corpo del genio della Marina). - 1.  Rientra
          nelle  competenze  del  Corpo  del  genio   della   Marina,
          specialita' genio navale: 
              a) progettare le navi dello Stato in base ai  programmi
          stabiliti  dagli  organi  competenti,   nonche',   con   il
          personale in  possesso  dei  previsti  titoli  e  requisiti
          professionali,  progettare,  seguire   e   controllare   la
          costruzione  dei   materiali   inerenti   l'impiego   degli
          aeromobili di cui  agli  articoli  126  e  127,  inclusi  i
          relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici
          e interventi di mantenimento; 
              b) seguire e controllare la costruzione o  il  raddobbo
          delle navi dello Stato, delle macchine,  degli  impianti  e
          degli attrezzi relativi; 
              c) - d) (Omissis).; 
              e) dirigere  gli  arsenali  e  gli  stabilimenti  della
          Marina militare; 
              f) vigilare  i  beni  e  servizi,  ovvero  materiali  e
          lavori, di  competenza  che  sono  eseguiti  dall'industria
          privata per conto della Marina militare; 
              g) provvedere a ogni altro  servizio  tecnico  relativo
          alle costruzioni navali; 
              h)  eseguire  le  ispezioni  generali  e   quelle   sul
          funzionamento dei servizi di propria competenza. 
              1-bis. Rientra nelle competenze  del  Corpo  del  genio
          della Marina, specialita' armi navali: 
              a) progettare il sistema di  combattimento  delle  navi
          dello Stato,  studiare  l'armamento  delle  navi  di  nuova
          costruzione e provvedere all'acquisto e  alla  sistemazione
          dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli
          organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e  i
          materiali d'armamento; provvedere a  tutti  i  servizi  del
          munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto  stabilito
          all'art. 119; provvedere  a  ogni  altro  servizio  tecnico
          relativo ai servizi di cui alla presente lettera; 
              b) coprire le cariche prescritte  dall'ordinamento  del
          Ministero della difesa, compresi gli incarichi  di  addetti
          aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; 
              c)  imbarcare  sulle  navi  per   esercitare   funzioni
          inerenti al proprio servizio; 
              d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento,  di
          riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a)
          nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e
          requisiti professionali, progettare, seguire e  controllare
          la costruzione dei  materiali  inerenti  all'impiego  degli
          aeromobili di cui  agli  articoli  126  e  127,  inclusi  i
          relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici
          e interventi di mantenimento; 
              e) dirigere  gli  arsenali  e  gli  stabilimenti  della
          Marina militare per i servizi di cui alla lettera a); 
              f) vigilare  i  beni  e  servizi,  ovvero  materiali  e
          lavori, di  competenza  che  sono  eseguiti  dall'industria
          privata per conto della Marina militare; 
              g)  eseguire  le  ispezioni  generali  e   quelle   sul
          funzionamento dei servizi di propria competenza. 
              1-ter. Rientra nelle competenze  del  Corpo  del  genio
          della Marina, specialita' infrastrutture: 
              a) progettare gli immobili o  le  infrastrutture  dello
          Stato  in  base  ai  programmi   stabiliti   dagli   organi
          competenti  ovvero  secondo  le  disposizioni  dello  Stato
          maggiore della Marina; 
              b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o  il
          mantenimento  e  il  collaudo  degli   immobili   e   delle
          infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli  organi
          competenti  ovvero  secondo  le  disposizioni  dello  Stato
          maggiore della Marina; 
              c) coprire le cariche prescritte  dall'ordinamento  del
          Ministero della difesa, compresi gli incarichi  di  addetti
          aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; 
              d) dirigere le direzioni e sezioni del  genio  militare
          per la Marina militare ovvero le articolazioni del  settore
          infrastrutture in ambito interforze; 
              e) vigilare  i  beni  e  servizi,  ovvero  materiali  e
          lavori, di  competenza  che  sono  eseguiti  dall'industria
          privata per conto della Marina militare. 
              f)  eseguire  le  ispezioni  generali  e   quelle   sul
          funzionamento dei servizi di propria competenza.». 
              - L'art. 121 del citato decreto legislativo n.  66  del
          2010, abrogato dal presente decreto,  recava  "Corpo  delle
          armi navali". 
              - Si riporta il testo dell'art. 130, comma 1 del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  130  (Istituto  per   le   telecomunicazioni   e
          l'elettronica    della    Marina    militare     «Giancarlo
          Vallauri»). -  1.  Alla  direzione  dell'Istituto  per   le
          telecomunicazioni e  l'elettronica  della  Marina  militare
          «Giancarlo Vallauri» e' preposto un ufficiale di grado  non
          inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio  della
          Marina, specialita' armi navali. All'Istituto sono  inoltre
          destinati ufficiali, sottufficiali, graduati,  militari  di
          truppa  e  dipendenti  civili,  secondo  apposite   tabelle
          stabilite dallo Stato maggiore della  Marina  militare.  Il
          personale  di  cui  al  presente  comma  e'  compreso   nei
          rispettivi organici. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 812, comma  1,  lettere
          b), c), h) e i) del citato decreto legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 812 (Ruoli del personale in servizio permanente).
          - 1. I ruoli nei quali  sono  iscritti  gli  ufficiali  del
          servizio permanente sono i seguenti: 
              a) (Omissis).; 
              b) ruolo normale del  Corpo  del  genio  della  Marina,
          suddiviso nelle specialita' genio  navale,  armi  navali  e
          infrastrutture; 
              c) (soppressa); 
              d) - g) (Omissis).; 
              h) ruolo speciale del Corpo  del  genio  della  Marina,
          suddiviso nelle specialita' genio  navale,  armi  navali  e
          infrastrutture; 
              i) (soppressa).; 
              l) - n) (Omissis).; 
              2. -3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 926 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 926 (Speciali limiti di eta'  per  gli  ufficiali
          della Marina militare). -  1.  I  limiti  di  eta'  per  la
          cessazione dal servizio permanente, oltre il  60°  anno  di
          eta', per gli ufficiali della Marina militare, in relazione
          al grado rivestito e  al  ruolo  di  appartenenza,  sono  i
          seguenti: 
              a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale
          del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo
          e  ammiraglio  ispettore  del  ruolo  normale   del   Corpo
          sanitario, del Corpo di commissariato  e  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto; 
              b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del
          Corpo di stato maggiore;  ammiraglio  ispettore  del  ruolo
          normale del Corpo del genio della  Marina;  contrammiraglio
          del  ruolo  normale  del  Corpo  sanitario,  del  Corpo  di
          commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; 
              c) 61 anni: ammiraglio di divisione del  ruolo  normale
          del Corpo di  stato  maggiore;  contrammiraglio  del  ruolo
          normale del Corpo  del  genio  della  Marina;  capitano  di
          vascello del ruolo normale del Corpo sanitario,  del  Corpo
          di commissariato e del Corpo delle  capitanerie  di  porto;
          capitano di vascello dei ruoli speciali.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1015,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.   1015    (Abilitazione    all'esercizio    della
          professione d'ingegnere). - 1. Gli ufficiali generali e gli
          ufficiali superiori dell'artiglieria, del  genio  militare,
          del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio
          della  Marina,  del  genio   aeronautico   e   delle   armi
          dell'Aeronautica militare i quali  cessano  definitivamente
          dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati
          all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo
          di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano  di  possedere
          tutti i requisiti indicati nel regolamento. 
              2. - 4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1043, comma 1,  lettera
          c), del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1043 (Commissione ordinaria di avanzamento  della
          Marina  militare). -  1.  La   commissione   ordinaria   di
          avanzamento della Marina militare e' composta: 
              a) - b) (Omissis).; 
              c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di
          vascello di ciascuno degli altri corpi o specialita'  della
          Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo
          Corpo o specialita'. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1072-bis,  comma  1,
          lettera c) del citato decreto legislativo n. 66  del  2010,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1072-bis  (Promozione  dei  tenenti   colonnelli
          dell'Esercito    italiano,    della    Marina     militare,
          dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei  carabinieri). -
          1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando  il
          numero di promozioni di cui alle  tabelle  1,  2,  3  e  4,
          allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta  al
          grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle
          promozioni da attribuire  ai  tenenti  colonnelli  e  gradi
          corrispondenti con almeno tredici anni  di  anzianita'  nel
          grado e' determinato annualmente con decreto  del  Ministro
          della  difesa,  di   concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  per   il   Corpo   delle
          capitanerie  di  Porto,  su  proposta  dei  Capi  di  stato
          maggiore di Forza armata  ovvero  dei  Comandanti  generali
          dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie  di
          porto, in misura non superiore a: 
              a) - b) (Omissis).; 
              c)  due  per  i  ruoli  normali  del  Corpo   sanitario
          dell'Esercito, del Corpo del genio della Marina e del Corpo
          del genio aeronautico; 
              d) (Omissis). 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1264, comma 2,  lettere
          b), c) e d) del citato decreto legislativo n. 66 del  2010,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1264  (Ufficiali  dei  vari  Corpi  della  Marina
          militare). - 1. (Omissis). 
              2. I periodi di imbarco e di servizio  validi  ai  fini
          dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni  di  cui
          al  comma  1  e  in  relazione  al  grado  e  al  corpo  di
          appartenenza sono i seguenti: 
              a) (Omissis).; 
              b)  capitano  di  corvetta,  tenente  di   vascello   e
          sottotenente di vascello del Corpo del genio della  Marina:
          1 anno di imbarco o di servizio tecnico; 
              c)  capitano  di  corvetta,  tenente  di   vascello   e
          sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del
          Corpo  di  commissariato  marittimo  e  del   Corpo   delle
          capitanerie di porto: 1 anno di servizio; 
              d) (soppressa).».