Art. 2 
 
                Principi e criteri direttivi generali 
 
  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: 
  a) riconoscere, favorire e garantire il piu'  ampio  esercizio  del
diritto  di  associazione  e  il  valore  delle  formazioni   sociali
liberamente costituite, ove si svolge la  personalita'  dei  singoli,
quale strumento  di  promozione  e  di  attuazione  dei  principi  di
partecipazione   democratica,    solidarieta',    sussidiarieta'    e
pluralismo,  ai  sensi  degli  articoli  2,  3,  18   e   118   della
Costituzione; 
  b) riconoscere e favorire l'iniziativa  economica  privata  il  cui
svolgimento, secondo le finalita' e nei limiti di cui  alla  presente
legge, puo' concorrere ad elevare i livelli  di  tutela  dei  diritti
civili e sociali; 
  c)  assicurare,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  l'autonomia
statutaria degli enti, al fine di consentire il  pieno  conseguimento
delle loro finalita' e la tutela degli interessi coinvolti; 
  d) semplificare la  normativa  vigente,  garantendone  la  coerenza
giuridica, logica e sistematica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo degli articoli 2,  3,  18  e  118  della
          Costituzione, si vedano le note all'art. 1.