Art. 2 
 
         Disposizioni relative all'etichettatura del miele. 
                     Caso EU Pilot 7400/15/AGRI 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004,  n.  179,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  f),  non  si
applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri  nel
rispetto delle definizioni  e  delle  norme  di  cui  alla  direttiva
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.
          179/2004   (Attuazione    della    direttiva    2001/110/CE
          concernente la  produzione  e  la  commercializzazione  del
          miele) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio  2004,
          n. 168, modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art.  3.  -  1.  Al  miele  si  applica   il   decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n.   109,   e   successive
          modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3. 
              2.  Al  miele  si  applicano  le  seguenti  particolari
          disposizioni: 
                a) la denominazione di vendita «miele»  e'  riservata
          al miele definito nell'art. 1, comma 1,  ed  e'  utilizzata
          nel commercio per designare tale prodotto; 
                b) la denominazione di vendita  di  cui  all'art.  1,
          commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti  e
          sono  utilizzate  nel  commercio  per  designarli.   Queste
          denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione
          di vendita «miele», ad eccezione del  miele  filtrato,  del
          miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo  tagliato
          nel miele e del miele per uso industriale; 
                c) il  miele  per  uso  industriale  deve  riportare,
          accanto  alla  denominazione  di   vendita,   la   menzione
          «destinato solo alla preparazione di cibi cotti»; 
                d) ad esclusione del miele filtrato e del  miele  per
          uso industriale, le denominazioni possono essere completate
          da indicazioni che fanno riferimento: 
                  1) all'origine floreale o vegetale, se il  prodotto
          e'  interamente  o  principalmente  ottenuto  dalla  pianta
          indicata e ne possiede le  caratteristiche  organolettiche,
          fisicochimiche e microscopiche; 
                  2)   all'origine    regionale,    territoriale    o
          topografica,   se   il   prodotto   proviene    interamente
          dall'origine indicata; 
                  3) a criteri di qualita' specifici  previsti  dalla
          normativa comunitaria; 
                e) il  miele  per  uso  industriale  utilizzato  come
          ingrediente di un prodotto alimentare composto puo'  essere
          designato con il solo termine «miele»  nella  denominazione
          di vendita di tale prodotto alimentare composto.  Tuttavia,
          l'elenco degli ingredienti deve riportare la  denominazione
          completa di miele per uso industriale; 
                f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i
          Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto; 
                g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso
          industriale, i contenitori per la merce alla  rinfusa,  gli
          imballaggi  e  i  documenti  commerciali  devono   indicare
          chiaramente la denominazione completa del prodotto  di  cui
          all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3; 
                g-bis) il polline non e' considerato un  ingrediente,
          ai  sensi  dell'art.  2,  paragrafo  2,  lettera  f),   del
          regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, dei prodotti di  cui  all'art.  1  del  presente
          decreto, essendo  una  componente  naturale  specifica  del
          miele. 
              3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a),  b),
          c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana. 
              4.  Il  miele  destinato  ai  consumatori  deve  essere
          preconfezionato all'origine in contenitori chiusi. 
              4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  f),
          non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in  altri
          Stati membri nel rispetto delle definizioni e  delle  norme
          di cui alla direttiva 2001/110/CE  del  Consiglio,  del  20
          dicembre 2001.».