Art. 2 
 
 
                 Informazione di cittadini e imprese 
 
  1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro delegato  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
adottano  moduli   unificati   e   standardizzati   che   definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti  tipici  e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle  comunicazioni  di  cui  ai  decreti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge  n.  124  del  2015,   nonche'   della
documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro,
la  possibilita'  del  privato  di  indicare  l'eventuale   domicilio
digitale  per  le  comunicazioni  con   l'amministrazione.   Per   la
presentazione  di  istanze,   segnalazioni   o   comunicazioni   alle
amministrazioni regionali o locali, con  riferimento  all'edilizia  e
all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli  sono  adottati,
in attuazione del principio  di  leale  collaborazione,  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, con accordi  ai  sensi  dell'articolo  9  dello  stesso
decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno  2003,
n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali. 
  2. Fermi restando gli obblighi di cui  al  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, le pubbliche  amministrazioni  destinatarie  delle
istanze, segnalazioni e comunicazioni  pubblicano  sul  proprio  sito
istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia
del procedimento, nei casi in  cui  la  documentazione  debba  essere
individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino  all'adozione
dei moduli di cui al comma 1, le medesime  pubbliche  amministrazioni
pubblicano sul  proprio  sito  istituzionale  l'elenco  degli  stati,
qualita' personali e fatti oggetto di dichiarazione  sostitutiva,  di
certificazione o di atto di notorieta', nonche' delle attestazioni  e
asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  o  delle   dichiarazioni   di
conformita' dell'agenzia delle imprese,  necessari  a  corredo  della
segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. 
  3. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo  n.  33
del 2013, qualora gli enti locali non provvedano  alla  pubblicazione
dei documenti di cui al  presente  articolo,  le  regioni,  anche  su
segnalazione  del  cittadino,  assegnano  agli  enti  interessati  un
congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano
le misure  sostitutive,  nel  rispetto  della  disciplina  statale  e
regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza
della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8
della legge n. 131 del 2003. 
  4. L'amministrazione puo' chiedere all'interessato  informazioni  o
documenti solo  in  caso  di  mancata  corrispondenza  del  contenuto
dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati  a
quanto  indicato  nel  comma  2.  E'  vietata   ogni   richiesta   di
informazioni o documenti ulteriori  rispetto  a  quelli  indicati  ai
sensi del comma 2, nonche' di documenti in possesso di  una  pubblica
amministrazione. 
  5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto  legislativo  n.
33 del 2013,  la  mancata  pubblicazione  delle  informazioni  e  dei
documenti di cui al presente articolo e la richiesta di  integrazioni
documentali non  corrispondenti  alle  informazioni  e  ai  documenti
pubblicati  costituiscono  illecito  disciplinare  punibile  con   la
sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione  da  tre
giorni a sei mesi. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per l'art. 5 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,
          vedasi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
          deliberazioni,  promuove  e  sancisce  intese  ed  accordi,
          esprime pareri, designa rappresentanti  in  relazione  alle
          materie ed ai compiti di  interesse  comune  alle  regioni,
          alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
                  1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni
          di legge collegati; 
                  2) sul  documento  di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                  3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in
          base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
                c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
                d)  acquisisce  le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                e) assicura lo scambio di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
                f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
                g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
                a) coordinamento nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
                b)   studio,   informazione   e    confronto    nelle
          problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale
          che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di
          province e comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
                a)  dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
                b) dei problemi relativi alle attivita'  di  gestione
          ed erogazione dei servizi pubblici; 
                c) di ogni altro problema connesso con gli  scopi  di
          cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su
          richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,
          al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
          ministri o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
                a)   l'informazione   e   le   iniziative   per    il
          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
                b) la promozione di accordi o contratti di  programma
          ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 
                c)  le  attivita'  relative  alla  organizzazione  di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.». 
              - La legge 5 giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  Legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5  aprile  2013,  n.
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