Art. 2 
 
  1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del  codice  penale,  dopo
l'articolo 384-bis e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 384-ter (Circostanze speciali). - Se  i  fatti  di  cui  agli
articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi  al  fine  di
impedire, ostacolare o sviare un'indagine o  un  processo  penale  in
relazione ai delitti di cui agli articoli  270,  270-bis,  276,  280,
280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306,  416-bis,  416-ter  e
422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio  1982,
n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o  di
materiale nucleare, chimico o biologico e comunque  in  relazione  ai
reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura
penale, la pena e' aumentata dalla meta' a due terzi e non  opera  la
sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter. 
  La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle
cose,  delle  persone  o  delle  prove,  nonche'  per   evitare   che
l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori,  ovvero
aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'  giudiziaria
nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento  processuale  e
depistaggio e nell'individuazione degli autori».