Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ferme restando le  definizioni  contenute  nell'articolo  4  del
decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,  ai  fini  del  seguente
regolamento si intende per: 
    a) «costo di gestione di fine vita dell'AEE»: somma dei costi  di
raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio  di  un'apparecchiatura
elettrica ed elettronica, intesi sia come costi  economici  che  come
costi ambientali; 
    b) «fine vita»: insieme delle attivita'  di  raccolta,  recupero,
trattamento e riciclaggio con le quali si garantisce la gestione  del
bene divenuto rifiuto; 
    c)  «prodotto  ricondizionato»:  bene  che  dopo   essere   stato
sottoposto ad un processo di riparazione e manutenzione, sia di  tipo
estetico che meccanico-funzionale viene immesso sul mercato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 4  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo si intende per: 
                a) "apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche"  o
          "AEE": le apparecchiature che dipendono,  per  un  corretto
          funzionamento,  da   correnti   elettriche   o   da   campi
          elettromagnetici  e  le  apparecchiature  di   generazione,
          trasferimento e misurazione di queste correnti  e  campi  e
          progettate per essere usate con una tensione non  superiore
          a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per  la
          corrente continua; 
                b) "utensili industriali fissi di grandi dimensioni":
          un   insieme   di   grandi    dimensioni    di    macchine,
          apparecchiature e componenti,  o  entrambi  che  funzionano
          congiuntamente per un'applicazione specifica, installati  e
          disinstallati in maniera permanente da professionisti in un
          determinato luogo e utilizzati e gestiti da  professionisti
          presso un impianto di produzione industriale o un centro di
          ricerca e sviluppo; 
                c) "installazioni fisse di  grandi  dimensioni":  una
          combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed,
          eventualmente, di altri dispositivi, che: 
                  1) sono assemblati, installati e  disinstallati  da
          professionisti; 
                  2) sono destinati  ad  essere  utilizzati  in  modo
          permanente come parti di un edificio o di una struttura  in
          un luogo prestabilito e apposito; 
                  3) possono  essere  sostituiti  unicamente  con  le
          stesse apparecchiature appositamente progettate; 
                d) "macchine mobili non stradali": le macchine dotate
          di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento
          richiede mobilita'  o  movimento  continuo  o  semicontinuo
          durante il lavoro, tra una serie di  postazioni  di  lavoro
          fisse; 
                e)  "rifiuti   di   apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche" o "RAEE":  le  apparecchiature  elettriche  o
          elettroniche che sono rifiuti ai sensi  dell'articolo  183,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n.  152,  inclusi  tutti  i  componenti,   sottoinsiemi   e
          materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto
          al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione
          o l'obbligo disfarsene; 
                f) "RAEE  di  piccolissime  dimensioni":  i  RAEE  di
          dimensioni esterne inferiori a 25 cm; 
                g) "produttore": la persona fisica o  giuridica  che,
          qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la
          comunicazione a distanza, ai sensi della  Sezione  II,  del
          Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6  settembre
          2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori  in
          materia di contratti a distanza: 
                  1) e' stabilita nel territorio nazionale e fabbrica
          AEE recanti il  suo  nome  o  marchio  di  fabbrica  oppure
          commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le
          commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio
          nome o marchio di fabbrica; 
                  2) e' stabilita nel territorio nazionale e  rivende
          sul mercato  nazionale,  con  il  suo  nome  o  marchio  di
          fabbrica, apparecchiature prodotte da altri  fornitori;  il
          rivenditore  non   viene   considerato   "produttore",   se
          l'apparecchiatura reca il marchio del  produttore  a  norma
          del numero 1); 
                  3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette
          sul  mercato   nazionale,   nell'ambito   di   un'attivita'
          professionale, AEE di un Paese terzo o di  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea; 
                  4)  e'  stabilita  in   un   altro   Stato   membro
          dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato
          nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza
          direttamente a nuclei domestici o  a  utilizzatori  diversi
          dai nuclei domestici; 
                h)  "distributore":  persona   fisica   o   giuridica
          iscritta al Registro delle imprese di  cui  alla  legge  29
          dicembre 1993, n. 580,  e  successive  modificazioni,  che,
          operando  nella   catena   di   approvvigionamento,   rende
          disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a
          che un distributore sia al tempo stesso  un  produttore  ai
          sensi della lettera g); 
                i) "distributore al dettaglio": una persona fisica  o
          giuridica  come  definita  nella  lettera  h),  che   rende
          disponibile un'AEE all'utilizzatore finale; 
                l) "RAEE provenienti dai nuclei  domestici":  i  RAEE
          originati  dai  nuclei  domestici  e  i  RAEE  di   origine
          commerciale, industriale, istituzionale e  di  altro  tipo,
          analoghi, per natura e quantita', a  quelli  originati  dai
          nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere
          usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori  diversi
          dai nuclei domestici sono in  ogni  caso  considerati  RAEE
          provenienti dai nuclei domestici; 
                m) "RAEE professionali": i  RAEE  diversi  da  quelli
          provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l); 
                n) "RAEE equivalenti": i RAEE ritirati a fronte della
          fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano  svolto
          la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita; 
                o)   "RAEE   storici":   i    RAEE    derivanti    da
          apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  immesse  sul
          mercato prima del 13 agosto 2005; 
                p)  "accordo  finanziario":  qualsiasi  contratto   o
          accordo  di   prestito,   noleggio,   affitto   o   vendita
          dilazionata   relativo   a    qualsiasi    apparecchiatura,
          indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto
          o accordo o di un contratto o accordo  accessori  prevedano
          il trasferimento o la possibilita' del trasferimento  della
          proprieta' di tale apparecchiatura; 
                q) "messa a disposizione sul mercato":  la  fornitura
          di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
          mercato nazionale nel corso di un'attivita' commerciale,  a
          titolo oneroso o gratuito; 
                r)  "immissione  sul  mercato":  la  prima  messa   a
          disposizione  di  un   prodotto   sul   mercato   nazionale
          nell'ambito di un'attivita' professionale; 
                s)  "rimozione":  l'operazione  manuale,   meccanica,
          chimica o metallurgica in seguito alla quale  le  sostanze,
          le miscele e le componenti pericolose sono confinate in  un
          flusso identificabile o sono una parte identificabile di un
          flusso nel  processo  di  trattamento.  Una  sostanza,  una
          miscela o una componente e' identificabile se  puo'  essere
          monitorata per verificare che il trattamento e' sicuro  per
          l'ambiente; 
                t) "dispositivo medico": un dispositivo medico  o  un
          accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a)  o  b)
          dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, recante  attuazione  della  direttiva
          93/42/CEE,  del  Consiglio  del   14   giugno   1993,   sui
          dispositivi medici, che costituisca un'AEE; 
                u)  "dispositivo  medico-diagnostico  in  vitro":  un
          dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio  ai  sensi
          rispettivamente delle lettere b)  o  c),  dell'articolo  1,
          comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  37,
          recante attuazione della direttiva 98/79/CE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998,  relativa  ai
          dispositivi medico-diagnostici  in  vitro  che  costituisca
          un'AEE; 
                v)  "dispositivo  medico  impiantabile  attivo":   un
          dispositivo   medico   impiantabile   attivo   ai    sensi,
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 14  dicembre  1992,  n.  507,  che  costituisca
          un'AEE; 
                z) "rifiuto pericoloso": i rifiuti che presentano  le
          caratteristiche  indicate  nell'articolo  183,   comma   1,
          lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                aa) "prevenzione": le misure  indicate  nell'articolo
          183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152; 
                bb) "raccolta": le operazioni  definite  all'articolo
          183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare
          alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta  di  cui
          alla lettera mm); 
                cc) "deposito preliminare alla raccolta": il deposito
          temporaneo di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 10, e alle
          note  al  punto  D15  dell'Allegato  I  e  al   punto   R13
          dell'Allegato II della direttiva 2008/98/CE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008; 
                dd) "raccolta differenziata":  la  raccolta  definita
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  p),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                ee)    "riutilizzo":    le    operazioni     indicate
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  r),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                ff) "preparazione per il riutilizzo":  le  operazioni
          indicate  nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  q),  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                gg) "recupero": le operazioni indicate  nell'articolo
          183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152; 
                hh) "riciclaggio": le operazioni di recupero indicate
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  u),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                ii)    "smaltimento":    le    operazioni    indicate
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  z),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                ll)    "trattamento":    le    operazioni    indicate
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  s),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                mm) "centro di raccolta dei RAEE": centro di raccolta
          definito e disciplinato ai sensi dell'art.  183,  comma  1,
          lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          e successive modificazioni, presso il quale sono  raccolti,
          mediante raggruppamento  differenziato,  anche  le  diverse
          tipologie di RAEE; 
                nn) "marchio": immagine, simbolo o iscrizione apposta
          sulla apparecchiatura elettrica  ed  elettronica  ai  sensi
          dell'art.   28,   che   permette   l'identificazione    del
          produttore; 
                oo) "raggruppamento": ciascuno dei raggruppamenti  di
          RAEE definiti all'Allegato 1 del regolamento  25  settembre
          2007, n. 185; 
                pp) "luogo di raggruppamento":  deposito  preliminare
          alla  raccolta   dei   RAEE   domestici   organizzato   dai
          distributori ai sensi dell'art. 11; 
                qq) "rifiuti derivanti  dai  pannelli  fotovoltaici":
          sono considerati RAEE provenienti dai  nuclei  domestici  i
          rifiuti originati da pannelli  fotovoltaici  installati  in
          impianti di potenza  nominale  inferiore  a  10  KW.  Detti
          pannelli  vanno  conferiti  ai  "Centri  di  raccolta"  nel
          raggruppamento  n.  4  dell'Allegato  1  del   decreto   25
          settembre 2007,  n.  185;  tutti  i  rifiuti  derivanti  da
          pannelli fotovoltaici installati  in  impianti  di  potenza
          nominale superiore o uguale a 10 KW sono  considerati  RAEE
          professionali. 
              2. Non  e'  "produttore"  ai  sensi  della  lettera  g)
          chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o
          a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in
          qualita' di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della
          lettera g). 
              3. Per le apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
          destinate all'esportazione  il  produttore  e'  considerato
          tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.».