Art. 2 Modifiche all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 e' verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.». 2. All'allegato 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'ultima riga della tabella: i. alla colonna «Ambito», le parole: «regolamento 1222/2009» sono soppresse; ii. alla colonna «Requisiti minimi di efficienza energetica» sono aggiunte le seguenti parole: «Conformita' al criterio della piu' elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe piu' elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosita' esterna di rotolamento, laddove cio' sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6. (Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalita' con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi. 1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 e' verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 2. L'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora l'acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" indicate nei "Criteri ambientali minimi" per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del "Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)". 3. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo. 4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia, fattibilita' economica e idoneita' tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici ed economici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei documenti di gara. In materia di immobili, e' ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora l'acquisto sia finalizzato a: a) intraprendere una ristrutturazione importante o una demolizione; b) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto in virtu' dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico. 5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle forze armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle forze armate. In ogni caso, l'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto contestuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell'efficienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono l'intera fornitura. 7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, individuano, al proprio interno, uno o piu' soggetti responsabili dell'attuazione degli obblighi suddetti. 8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo. 9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.». - Il testo dell'allegato 1 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165.