Art. 2 Verifiche 1. Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l'ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza delle cause impeditive indicate nell'articolo 1, comma 4, della legge. 2. Ai fini di cui al comma 1 l'ufficiale adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria e puo' chiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete nonche' l'esibizione di documenti. 3. Se e' accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, l'ufficiale ne da' a ciascuna delle parti immediata comunicazione.
Note all'art. 2: - Per il riferimento al comma 4 dell'articolo 1 della citata legge 20 maggio 2016, n. 76, vedasi nelle note all'articolo 1.