Art. 2 
 
 
                              Verifiche 
 
  1. Entro  quindici  giorni  dalla  presentazione  della  richiesta,
l'ufficiale   dello   stato   civile   verifica   l'esattezza   delle
dichiarazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  e  puo'  acquisire
d'ufficio eventuali  documenti  che  ritenga  necessari  per  provare
l'inesistenza delle cause impeditive indicate nell'articolo 1,  comma
4, della legge. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 l'ufficiale adotta ogni misura per  il
sollecito svolgimento dell'istruttoria e puo' chiedere  la  rettifica
di  dichiarazioni  erronee  o  incomplete  nonche'  l'esibizione   di
documenti. 
  3. Se e' accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza
di una causa impeditiva, l'ufficiale ne da' a  ciascuna  delle  parti
immediata comunicazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il riferimento al comma 4 dell'articolo  1  della
          citata legge 20 maggio  2016,  n.  76,  vedasi  nelle  note
          all'articolo 1.