Art. 2 
 
 
  Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 
 
  1. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del
1963, dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «,
anche in forma di Citta' metropolitane,». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 7 del citato Statuto  speciale
          della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 7. La Regione provvede con legge: 
              1) all'approvazione dei bilanci  di  previsione  e  dei
          rendiconti consuntivi; 
              2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione  dei
          prestiti indicati nell'art. 52; 
              3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in  forma  di
          Citta' metropolitane,  ed  alla  modificazione  della  loro
          circoscrizione  e  denominazione,  intese  le   popolazioni
          interessate.".