Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Al fine della presente legge si intendono per: 
    a) «operatori del settore  alimentare»:  i  soggetti  pubblici  o
privati, operanti con o senza fini di lucro, che  svolgono  attivita'
connesse  ad  una  delle   fasi   di   produzione,   confezionamento,
trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti; 
    b) «soggetti  donatari»:  gli  enti  pubblici  nonche'  gli  enti
privati costituiti per il perseguimento, senza  scopo  di  lucro,  di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio
di sussidiarieta' e in coerenza  con  i  rispettivi  statuti  o  atti
costitutivi, promuovono e realizzano attivita'  d'interesse  generale
anche mediante la produzione e  lo  scambio  di  beni  e  servizi  di
utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita',  compresi  i
soggetti di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460; 
    c) «eccedenze alimentari»:  i  prodotti  alimentari,  agricoli  e
agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti  di
igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: invenduti o non  somministrati  per  carenza  di  domanda;
ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti  aziendali
di  vendita;  rimanenze  di  attivita'  promozionali;   prossimi   al
raggiungimento  della  data  di  scadenza;  rimanenze  di  prove   di
immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni
provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori  nella
programmazione della produzione; non idonei alla  commercializzazione
per alterazioni dell'imballaggio  secondario  che  non  inficiano  le
idonee condizioni di conservazione; 
    d)  «spreco  alimentare»:  l'insieme  dei   prodotti   alimentari
scartati  dalla  catena  agroalimentare  per  ragioni  commerciali  o
estetiche ovvero per  prossimita'  della  data  di  scadenza,  ancora
commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o  animale
e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono  destinati  a
essere smaltiti; 
    e) «donazione»: cessione di beni a titolo gratuito; 
    f) «termine minimo di conservazione»: la data fino alla quale  un
prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate
condizioni di conservazione. Gli alimenti  che  hanno  superato  tale
termine possono essere ceduti ai sensi  dell'articolo  4,  garantendo
l'integrita' dell'imballaggio primario  e  le  idonee  condizioni  di
conservazione; 
    g) «data di scadenza»: la data che sostituisce il termine  minimo
di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal  punto  di
vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e
non possono essere trasferiti ne' consumati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria
          degli enti  non  commerciali  e  delle  organizzazioni  non
          lucrative di utilita' sociale), e' il seguente: 
              "Art. 10 
              (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale) 
              1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'
          sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
          le societa' cooperative  e  gli  altri  enti  di  carattere
          privato, con o senza personalita' giuridica, i cui  statuti
          o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto  pubblico
          o  della  scrittura  privata  autenticata   o   registrata,
          prevedono espressamente: 
                a) lo svolgimento di attivita'  in  uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
              1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
              2) assistenza sanitaria; 
              3) beneficenza; 
              4) istruzione; 
              5) formazione; 
              6) sport dilettantistico; 
              7)  tutela,  promozione  e  valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ; 
              8)   tutela   e   valorizzazione   della    natura    e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  D.Lgs.  5
          febbraio 1997, n. 22 ; 
              9) promozione della cultura e dell'arte; 
              10) tutela dei diritti civili; 
              11)  ricerca  scientifica  di   particolare   interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
              11-bis)  cooperazione  allo  sviluppo  e   solidarieta'
          internazionale; 
              b)   l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'    di
          solidarieta' sociale; 
              c) il divieto di svolgere attivita' diverse  da  quelle
          menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle  ad  esse
          direttamente connesse; 
              d) il divieto di distribuire, anche in modo  indiretto,
          utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
          destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
          o siano effettuate a favore di altre ONLUS che  per  legge,
          statuto  o  regolamento  fanno  parte  della  medesima   ed
          unitaria struttura; 
              e) l'obbligo di impiegare gli utili  o  gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
              f)    l'obbligo    di    devolvere    il     patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di  cui  all'art.  3,  comma  190,
          della legge 23  dicembre  1996,  n.  662  ,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
              g) l'obbligo  di  redigere  il  bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
              h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto    medesimo,    escludendo    espressamente     la
          temporaneita' della partecipazione alla vita associativa  e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il diritto di voto per l'approvazione  e  le  modificazioni
          dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina  degli
          organi direttivi dell'associazione; 
              i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia  segno
          distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  della
          locuzione  «organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
              a)  persone  svantaggiate  in  ragione  di   condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
              b) componenti collettivita' estere, limitatamente  agli
          aiuti umanitari. 
              2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai  sensi
          del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
          erogazioni  gratuite  in  denaro  con  utilizzo  di   somme
          provenienti dalla  gestione  patrimoniale  o  da  donazioni
          appositamente raccolte, a favore di  enti  senza  scopo  di
          lucro che operano prevalentemente nei  settori  di  cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione  diretta
          di progetti di utilita' sociale. 
              3. Le finalita'  di  solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,  si  considerano  comunque  inerenti  a   finalita'   di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409  ,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.
          22 , della ricerca  scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 , nonche' le  attivita'  di  promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
              5.  Si  considerano  direttamente  connesse  a   quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
              6. Si considerano in ogni caso distribuzione  indiretta
          di utili o di avanzi di gestione: 
              a) le cessioni di beni e le prestazioni  di  servizi  a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli organi amministrativi e di controllo, a  coloro  che  a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte, ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  a
          favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il  terzo
          grado ed ai loro affini entro  il  secondo  grado,  nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono  fatti
          salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori  di  cui
          ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i  vantaggi
          accordati a soci, associati o partecipanti ed  ai  soggetti
          che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro  familiari,
          aventi significato puramente onorifico e  valore  economico
          modico; 
              b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi  che,
          senza valide ragioni economiche, siano  superiori  al  loro
          valore normale; 
              c)  la  corresponsione   ai   componenti   gli   organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
              d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche  e
          dagli intermediari  finanziari  autorizzati,  di  interessi
          passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di   ogni   specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
              e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari
          o stipendi superiori del 20 per  cento  rispetto  a  quelli
          previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
          qualifiche. 
              7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del  comma  1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
              8. Sono in ogni caso considerati  ONLUS,  nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita', gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266  ,
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi  di  cui
          all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
          la  base  sociale  formata  per  il  cento  per  cento   da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
              9. Gli enti ecclesiastici delle  confessioni  religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25
          agosto 1991, n. 287 , le cui finalita' assistenziali  siano
          riconosciute dal Ministero dell'interno,  sono  considerati
          ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita'  elencate
          alla lettera  a)  del  comma  1;  fatta  eccezione  per  la
          prescrizione di cui alla  lettera  c)  del  comma  1,  agli
          stessi enti e associazioni  si  applicano  le  disposizioni
          anche agevolative del presente decreto,  a  condizione  che
          per tali attivita' siano tenute separatamente le  scritture
          contabili  previste  all'art.  20-bis   del   decreto   del
          Presidente delle Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600  ,
          introdotto dall'art. 25, comma 1. 
              10. Non si considerano in  ogni  caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa'  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria.".