Art. 2 
 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 2,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a)  la  rubrica  e'  cosi'  sostituita:  «Organizzazioni  portuali,
autorita'  di  sistema  portuale,  uffici  territoriali  portuali   e
autorita' marittime»; 
  b) al comma 2, le  parole:  «autorita'  portuali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»; 
  c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  «2-bis.  Sono  uffici
territoriali portuali ai sensi della presente legge le  strutture  di
cui all'articolo 6-bis.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta l'art. 2 della citata legge 28 gennaio 1994,
          n. 84, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 2. Organizzazioni portuali, autorita' di  sistema
          portuale,  uffici   territoriali   portuali   e   autorita'
          marittime 
              1. Ai fini della  presente  legge  sono  organizzazioni
          portuali: 
              a) il Provveditorato al porto di  Venezia,  di  cui  al
          regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla
          legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed
          integrazioni; 
              b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al
          testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n.
          801, e successive modificazioni ed integrazioni; 
              c) l'Ente autonomo del porto di Palermo,  di  cui  alla
          legge 14 novembre 1961, n. 1268; 
              d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia,  di  cui
          alla legge 9 febbraio 1963, n. 223; 
              e) l'Ente autonomo del porto di Trieste,  di  cui  alla
          legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni  ed
          integrazioni; 
              f) l'Ente autonomo del porto di  Savona,  di  cui  alla
          legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni  ed
          integrazioni; 
              g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al
          decreto-legge  11  gennaio  1974,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  1974,  n.  46,   e
          successive modificazioni ed integrazioni; 
              h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla  legge  9
          ottobre  1967,  n.  961,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni; 
              i) i consorzi costituitisi  nei  porti  di  Bari  e  di
          Brindisi. 
              2. Sono autorita' di sistema portuale  ai  sensi  della
          presente legge gli enti di cui all'art. 6. 
              2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della
          presente legge le strutture di cui all'art. 6-bis. 
              3. Sono autorita' marittime  ai  sensi  della  presente
          legge i soggetti  di  cui  all'art.  16  del  codice  della
          navigazione.".