Art. 2 
 
Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre  i  tempi  di
copertura delle vacanze  nell'organico  degli  uffici  giudiziari  di
                             primo grado 
 
  1. All'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per  una
sola volta, a un periodo  di  formazione  teorico-pratica  presso  le
Corti di appello, i tribunali  ordinari,  gli  uffici  requirenti  di
primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza  e  i
tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»
sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a  domanda  e  per
una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso  la
Corte di cassazione, le Corti di appello, i  tribunali  ordinari,  la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti
di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza  e
i tribunali per i minorenni  della  durata  complessiva  di  diciotto
mesi.»; 
    b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e»
sono inserite  le  seguenti:  «con  il  Consiglio  nazionale  forense
relativamente agli uffici di legittimita', nonche'». 
  2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi  a  concorso»  sono
inserite le seguenti «e  di  quelli  aumentati  ai  sensi  del  comma
3-bis»; 
      2) dopo il comma 3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Entro
cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali  del  concorso  il
Ministro  della  giustizia  richiede  al  Consiglio  superiore  della
magistratura di assegnare ai concorrenti  risultati  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria, ulteriori  posti  disponibili  o  che  si
renderanno tali entro sei mesi  dall'approvazione  della  graduatoria
medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli  messi
a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede  entro
un mese dalla richiesta.»; 
    b) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato. 
  3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine  di  consentire
una piu' celere copertura delle vacanze  nell'organico  degli  uffici
giudiziari di primo  grado,  il  tirocinio  dei  magistrati  ordinari
dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi  negli  anni  2014  e
2015  e  nominati  con  decreto   ministeriale   adottato   a   norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in
via straordinaria,  la  durata  di  dodici  mesi  e  si  articola  in
sessioni, una delle  quali  della  durata  di  due  mesi,  anche  non
consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura
ed una della durata di dieci mesi, anche non consecutivi,  effettuata
presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi  in  cui
si articola  la  sessione  presso  gli  uffici  giudiziari,  a  norma
dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n.  26  del
2006, hanno la seguente durata: 
    a) tre mesi, per il primo periodo; 
    b) due mesi, per il secondo periodo; 
    c) cinque mesi, per il terzo periodo. 
  4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano  anche  ai
concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4  e'
autorizzata la spesa di euro  5.804.334  per  l'anno  2017,  di  euro
6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro
3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro
3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro
3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro
3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026.