Art. 2 Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado 1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.» sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»; b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'». 2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8: 1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi a concorso» sono inserite le seguenti «e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis»; 2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.»; b) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato. 3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una piu' celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di dieci mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata: a) tre mesi, per il primo periodo; b) due mesi, per il secondo periodo; c) cinque mesi, per il terzo periodo. 4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano anche ai concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di euro 5.804.334 per l'anno 2017, di euro 6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro 3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro 3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro 3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro 3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026.