(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 2)
 
                               Art. 2 
 
                   (Distribuzione degli incarichi) 
 
 
  1. Tutti i giudici della sezione giurisdizionale regionale  debbono
affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli  iscritti
nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione. 
 
 
  2. Il giudice che conferisce un incarico a un  consulente  iscritto
in albo di tribunale con sede  in  altra  regione  o  a  persona  non
iscritta in alcun albo deve sentire il  presidente  della  sezione  e
indicare nel provvedimento i motivi della scelta. 
 
 
  3. Le funzioni di  consulente  presso  le  sezioni  giurisdizionali
d'appello sono normalmente affidate  agli  iscritti  negli  albi  dei
tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito  ad  iscritti  in
altri albi o a persone  non  iscritte  in  alcun  albo,  deve  essere
sentito il  presidente  della  sezione  d'appello  e  debbono  essere
indicati nel provvedimento i motivi della scelta.