Art. 2 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 2 del decreto  legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «modalita' piu'  appropriate»  sono
inserite le seguenti: «e nel modo piu'  adeguato  al  soddisfacimento
degli interessi degli utenti»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del
presente Codice si applicano alle pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, nel rispetto del riparto di competenza di cui  all'articolo  117
della Costituzione, nonche' alle societa' a controllo pubblico,  come
definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo
18 della legge n. 124 del 2015,  escluse  le  societa'  quotate  come
definite dallo stesso  decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015.»; 
    c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 
      «5. Le  disposizioni  del  presente  Codice  si  applicano  nel
rispetto  della  disciplina  in  materia  di  trattamento  dei   dati
personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia
di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196; 
      6.  Le  disposizioni  del  presente  Codice  non  si  applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni ispettive e di
controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza
nazionale, polizia  giudiziaria  e  polizia  economico-finanziaria  e
consultazioni elettorali. Le  disposizioni  del  presente  Codice  si
applicano  altresi'  al  processo  civile,  penale,   amministrativo,
contabile e tributario, in quanto compatibili e  salvo  che  non  sia
diversamente disposto  dalle  disposizioni  in  materia  di  processo
telematico.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione 
              1.  Lo  Stato,  le  Regioni  e  le   autonomie   locali
          assicurano la disponibilita', la  gestione,  l'accesso,  la
          trasmissione,   la   conservazione   e    la    fruibilita'
          dell'informazione in modalita' digitale e si organizzano ed
          agiscono a tale fine  utilizzando  con  le  modalita'  piu'
          appropriate e nel modo  piu'  adeguato  al  soddisfacimento
          degli    interessi    degli    utenti     le     tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione. 
              2. Le disposizioni del  presente  Codice  si  applicano
          alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
          2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nel
          rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo  117
          della  Costituzione,  nonche'  alle  societa'  a  controllo
          pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in
          attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del  2015  ,
          escluse le societa'  quotate  come  definite  dallo  stesso
          decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18
          della legge n. 124 del 2015. 
              3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40,
          43 e 44 del capo III, nonche' al capo IV, si  applicano  ai
          privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e  successive
          modificazioni. 
              4. Le  disposizioni  di  cui  al  capo  V,  concernenti
          l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita'  delle
          informazioni digitali si  applicano  anche  ai  gestori  di
          servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico. 
              5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel
          rispetto della disciplina in  materia  di  trattamento  dei
          dati personali e, in particolare,  delle  disposizioni  del
          Codice  in  materia  di  protezione  dei   dati   personali
          approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano
          limitatamente  all'esercizio  delle  attivita'  e  funzioni
          ispettive e di controllo fiscale,  di  ordine  e  sicurezza
          pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria
          e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali.
          Le disposizioni del presente Codice si  applicano  altresi'
          al processo civile,  penale,  amministrativo,  contabile  e
          tributario, in quanto  compatibili  e  salvo  che  non  sia
          diversamente disposto  dalle  disposizioni  in  materia  di
          processo telematico.».