Art. 2 
 
 
 Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori 
 
  1. Per  fronteggiare  l'aggravarsi  delle  esigenze  abitative  nei
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli
eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto  2016,
individuando soluzioni che consentano, nelle more della fornitura  di
diverse soluzioni abitative,  un'adeguata  sistemazione  alloggiativa
delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto
che garantiscano il regolare svolgimento della vita  della  comunita'
locale, assicurando anche il presidio di  sicurezza  del  territorio,
tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale,  i  Sindaci
dei Comuni interessati forniscono al  Dipartimento  della  protezione
civile  le  indicazioni  relative  alle  aree   da   destinare   agli
insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al  venir  meno
dell'esigenza.  In  assenza  di  indicazioni,  procede  il  Capo  del
Dipartimento della protezione civile d'intesa con i Presidenti  delle
Regioni competenti per territorio. Nella  individuazione  delle  aree
deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto  a
quelle  private,  e  il   contenimento   del   relativo   numero.   I
provvedimenti  di  localizzazione  su  aree  private  comportano   la
dichiarazione di sussistenza di grave necessita' pubblica  e  valgono
anche  quale  provvedimenti  di  occupazione   d'urgenza   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,  allegato  E.  Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e  50  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  2. La predisposizione delle aree, comprensiva  della  realizzazione
delle opere infrastrutturali strettamente necessarie  alla  immediata
fruizione degli insediamenti,  avviene  con  modalita'  definite  con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in
relazione   alla   effettiva   capacita'   operativa   dei   soggetti
individuati. 
  3.  Il  Dipartimento  della   protezione   civile   provvede   alla
installazione dei  moduli  di  cui  ai  contratti  stipulati  per  la
fornitura mediante noleggio  dei  container,  destinati  ad  esigenze
abitative, uffici e servizi connessi, nel piu' breve tempo possibile,
in relazione all'avanzamento  dei  lavori  di  predisposizione  delle
aree. 
  4. Ritenute sussistenti le condizioni di  estrema  urgenza  di  cui
all'articolo 63, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile  procede,
anche avvalendosi di CONSIP S.p.a, ad effettuare procedure negoziate,
anche finalizzate alla individuazione contestuale di  una  pluralita'
di aggiudicatari, per la  stipula  di  contratti  aventi  ad  oggetto
fornitura, noleggio, disponibilita' dei container di cui al comma  1,
nonche' correlati servizi e beni strumentali. 
  5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte  in  deroga
agli articoli 40, comma 1, e 93 del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50,  nonche'  all'obbligo  di  utilizzo  della  banca  dati
AVCPass,  istituita  presso  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione
(ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di
cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  anche  in
relazione alle modalita' di esecuzione della fornitura. 
  6. Quando non e' possibile individuare piu' operatori economici per
l'affidamento dei contratti di cui al comma 4  in  tempi  compatibili
con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze  abitative  della
popolazione interessata, la procedura negoziata di  cui  all'articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 puo' svolgersi con  l'unico
operatore  eventualmente  disponibile,  tenuto  anche   conto   della
possibilita' di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in
appalto. 
  7. I  Comuni  provvedono  ad  assicurare  la  gestione  delle  aree
temporanee  di  cui  al  presente  articolo,  acquisendo  i   servizi
necessari con le  procedure  previste  con  ordinanze  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile. 
  8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed
il fabbisogno di tecnostrutture per stalle  e  fienili  destinate  al
ricovero invernale del bestiame nei territori  colpiti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in ragione della
oggettiva imprevedibilita' degli stessi, in sede  di  esecuzione  dei
contratti, gia' stipulati ovvero da stipulare, aventi  ad  oggetto  i
moduli necessari allo scopo, puo' essere richiesto un  aumento  delle
prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario,
in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma  12,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta
comunque di  soddisfare  i  fabbisogni  di  assistenza  in  corso  di
quantificazione  speditiva,  in  deroga  alle  disposizioni   vigenti
possono essere interpellati in  ordine  progressivo  i  soggetti  che
hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire  a  nuove  ed
ulteriori  aggiudicazioni  delle   forniture   oggetto   delle   gare
espletate, alle medesime condizioni alle quali  e'  stata  effettuata
l'aggiudicazione originaria. Qualora  non  risultino  sufficienti  le
modalita' di cui al primo periodo e si renda necessario procedere  ad
una nuova procedura di affidamento, si applicano le  disposizioni  di
cui ai commi 4, 5 e 6. 
  10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4,  nonche'
di quelli gia' conclusi in relazione ad  altre  tipologie  di  moduli
abitativi e container, possono essere applicate  le  disposizioni  di
cui al comma 8. 
  11. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo
il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono  avvalersi
anche delle componenti e strutture operative del  Servizio  nazionale
della protezione civile. 
  12. Le procedure contrattuali di  cui  al  presente  articolo  sono
effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita' e
i relativi atti sono trasmessi all'ANAC  ai  fini  dell'effettuazione
dei controlli di competenza. 
  13. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo  si
provvede  nei  limiti  delle  risorse  stanziate  per   la   gestione
dell'emergenza nell'ambito del fondo per le emergenze nazionali (FEN)
di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies,  della  legge  n.  225  del
1992.