Articolo 2 
 
 
                    Carta Europea dei ricercatori 
 
  1. Gli Enti  nei  propri  statuti  e  regolamenti,  recepiscono  la
Raccomandazione  della  Commissione  Europea   dell'11   marzo   2005
riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di  Condotta
per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono  conto  delle
indicazioni contenute nel documento European Framework  for  Research
Careers, e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi: 
  a) la liberta' di ricerca; 
  b) la portabilita' dei progetti; 
  c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche; 
  d) le necessarie attivita' di perfezionamento ed aggiornamento; 
  e) la valorizzazione professionale; 
  f) l'idoneita' degli ambienti di ricerca; 
  g) la necessaria flessibilita' lavorativa  funzionale  all'adeguato
svolgimento delle attivita' di ricerca; 
  h) la mobilita' geografica, intersettoriale e quella tra un ente  e
un altro; 
  i) la tutela della proprieta' intellettuale; 
  l) la possibilita' di svolgere specifiche attivita' di insegnamento
in quanto compatibili con le attivita' di ricerca; 
  m) adeguati sistemi di valutazione; 
  n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli  organi
scientifici e di governo degli enti. 
  2. I ricercatori e i tecnologi devono: 
  a) osservare le pratiche  etiche  riconosciute  e  applicate  nelle
rispettive discipline di ricerca; 
  b) operare  nella  previa  osservanza  dei  vincoli  procedimentali
vigenti; 
  c) assicurare una gestione finanziaria  dei  fondi  utilizzati  nel
rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile; 
  d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza; 
  e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati; 
  f) favorire la divulgazione delle attivita' di ricerca; 
  g) rendere verificabili le attivita' di ricerca espletate; 
  h) garantire un aggiornamento professionale continuo. 
  3. A decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro  il  mese  di
aprile di ciascun anno, effettuano  il  monitoraggio  sull'attuazione
delle prescrizioni del presente decreto da parte degli Enti  vigilati
nonche' della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo
2005 riguardante la Carta Europea dei  ricercatori  e  il  Codice  di
Condotta  per  l'Assunzione  dei  Ricercatori  (2005/251/CE)  e   del
documento European Framework for Research Careers. 
  4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio di  cui  al  comma  3,  i
Ministeri vigilanti verificano in particolare: 
  a) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle  prescrizioni
del presente decreto e ai documenti internazionali di cui al comma 2; 
  b) l'elaborazione di prassi applicative virtuose; 
  c) l'adozione di adeguate iniziative di  formazione,  comunicazione
istituzionale, informazione  e  disseminazione  dei  risultati  delle
ricerche; 
  d)   la   programmazione   di    iniziative    di    collaborazione
pubblico-pubblico e pubblico-privato; 
  e) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare  la  liberta'
di ricerca e la portabilita' dei progetti; 
  f)  l'individuazione  di  misure  adeguate  per  la  valorizzazione
professionale e la tutela  della  proprieta'  intellettuale  connesse
anche a strumenti di valutazione interna; 
  g) l'efficacia delle  forme  di  partecipazione  di  ricercatori  e
tecnologi alle fasi decisionali per la  programmazione  e  attuazione
della ricerca; 
  h) il rientro in Italia  di  ricercatori  e  tecnologi  di  elevata
professionalita' e  competenza  e  il  livello  di  competitivita'  e
attrattivita' delle strutture di ricerca italiane per  i  ricercatori
stranieri; 
  i)  l'equilibrio  tra  sostegno  alle  attivita'   di   ricerca   e
programmazione finanziaria. 
  5. Per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, a
decorrere dall'anno 2018, nel  Programma  Nazionale  per  la  Ricerca
(PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali sono  riportati,  in  apposita
sezione, ulteriori specifici indicatori e risultati attesi. 
  6. Gli esiti dell'attivita' di monitoraggio sono illustrati in  una
apposita  e  dettagliata  relazione   annuale,   anche   recante   la
dimostrazione dei risultati  attesi,  che  ogni  Ministero  vigilante
trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al  Parlamento  e
pubblica sul proprio sito istituzionale.