Art. 2 
 
 
            Regimi amministrativi delle attivita' private 
 
  1. A ciascuna delle attivita' elencate nell'allegata tabella A, che
forma parte integrante del presente decreto,  si  applica  il  regime
amministrativo ivi indicato. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' per le  quali  la  tabella  A
indica  la  comunicazione,  quest'ultima  produce  effetto   con   la
presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello  unico.
Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attivita'  siano
richieste altre  comunicazioni  o  attestazioni,  l'interessato  puo'
presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui  all'articolo
19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono  allegate
asseverazioni  o  certificazioni  ove   espressamente   previste   da
disposizioni legislative o regolamentari. 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' per le  quali  la  tabella  A
indica la Scia, si applica il regime di  cui  all'articolo  19  della
legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella  indica  il  regime
amministrativo  della  Scia  unica,  si   applica   quanto   previsto
dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n.  241  del  1990.
Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia
condizionata ad atti  di  assenso  comunque  denominati,  si  applica
quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge  n.
241 del 1990. 
  4. Nei casi del regime amministrativo della  Scia,  il  termine  di
diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge  n.
241 del 1990, decorre dalla data di  scadenza  del  termine  previsto
dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte
dell'amministrazione  competente.  Resta   fermo   quanto   stabilito
dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
  5. Per lo svolgimento delle attivita' per le  quali  la  tabella  A
indica l'autorizzazione, e'  necessario  un  provvedimento  espresso,
salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo  20
della legge n. 241 del 1990, ove indicato.  Ove  per  lo  svolgimento
dell'attivita' sia necessaria l'acquisizione  di  ulteriori  atti  di
assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990. 
  6. Le amministrazioni,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
possono ricondurre le  attivita'  non  espressamente  elencate  nella
tabella A, anche in ragione delle loro specificita'  territoriali,  a
quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale. 
  7. Con i successivi  decreti  recanti  disposizioni  integrative  e
correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3,  della  legge
n. 124 del 2015, la tabella A puo'  essere  integrata  e  completata.
Successivamente,  con  decreto   del   Ministro   delegato   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
281 del 1997, si  procede  periodicamente  all'aggiornamento  e  alla
pubblicazione  della  tabella  A,  con  le   modifiche   strettamente
conseguenti    alle    disposizioni    legislative    successivamente
intervenute.