Art. 2 
 
               Oneri economici per le procedure di VIA 
 
  1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle  procedure  di  VIA
sono determinati come segue: 
    a) 0,5 per mille del  valore  delle  opere  da  realizzare,  come
stabilito dall'art. 9, comma  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di  VIA  ai  sensi
dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    b)  0,25  per  mille  del  valore  dell'opera  da  realizzare  e,
comunque, nel limite massimo dell'importo di euro  10.000,00  per  le
procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, ai sensi  dell'art.
20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007: 
              «Art. 9. (Commissione tecnica di verifica  dell'impatto
          ambientale VIA e VAS.). - (Omissis). 
              6. E'  posto  a  carico  dei  soggetto  committente  il
          progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato
          di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere
          da realizzare, che e' riassegnata con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          essere  riutilizzata  esclusivamente  per  le  spese  della
          Commissione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 23. (Presentazione dell'istanza). - 1.  L'istanza
          e'  presentata  dal  proponente  l'opera   o   l'intervento
          all'autorita' competente. Ad essa sono allegati il progetto
          definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non
          tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'art.
          24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i
          termini  per  l'informazione  e   la   partecipazione,   la
          valutazione e la decisione. 
              2. Alla domanda e'  altresi'  allegato  l'elenco  delle
          autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
          osta e assensi comunque denominati,  gia'  acquisiti  o  da
          acquisire ai  fini  della  realizzazione  e  dell'esercizio
          dell'opera o  intervento,  nonche'  una  copia  in  formato
          elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati,  conforme
          agli originali presentati. 
              3.  La  documentazione  e'   depositata   su   supporto
          informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta'  di
          ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a  seconda  dei
          casi, presso gli uffici  dell'autorita'  competente,  delle
          regioni, delle province e dei comuni il cui territorio  sia
          anche solo parzialmente interessato dal  progetto  o  dagli
          impatti della sua attuazione. 
              4. Entro trenta giorni l'autorita' competente  verifica
          la completezza della documentazione e l'avvenuto  pagamento
          del  contributo  dovuto  ai  sensi  dell'art.  33.  Qualora
          l'istanza  risulti   incompleta,   l'autorita'   competente
          richiede al proponente  la  documentazione  integrativa  da
          presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e
          comunque correlato  alla  complessita'  delle  integrazioni
          richieste. In  tal  caso  i  termini  del  procedimento  si
          intendono  interrotti   fino   alla   presentazione   della
          documentazione  integrativa.  Qualora  entro   il   termine
          stabilito il  proponente  non  depositi  la  documentazione
          completa degli elementi mancanti e,  l'istanza  si  intende
          ritirata. E' fatta salva la facolta' per il  proponente  di
          richiedere una proroga del  termine  per  la  presentazione
          della   documentazione   integrativa   in   ragione   della
          complessita' della documentazione da presentare. 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 20. (Verifica  di  assoggettabilita').  -  1.  Il
          proponente trasmette all'autorita' competente  il  progetto
          preliminare, lo studio preliminare  ambientale  in  formato
          elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta'  di
          ordine tecnico, anche su supporto  cartaceo,  nel  caso  di
          progetti: 
                a)   elencati   nell'allegato    II    che    servono
          esclusivamente o  essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il
          collaudo di nuovi metodi o prodotti e non  sono  utilizzati
          per piu' di due anni; 
                b) inerenti le modifiche o  estensioni  dei  progetti
          elencati   all'Allegato    II    la    cui    realizzazione
          potenzialmente   puo'   produrre   effetti    negativi    e
          significativi sull'ambiente; 
                c) elencati nell'allegato IV,  secondo  le  modalita'
          stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome,  tenendo
          conto dei commi successivi del presente articolo. 
              2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato
          sintetico avviso nel sito  web  dell'autorita'  competente.
          Tale forma di pubblicita' tiene luogo  delle  comunicazioni
          di cui all'art. 7 e ai commi 3 e 4  dell'articolo  8  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono  indicati  il
          proponente, la procedura, la  data  di  trasmissione  della
          documentazione di cui al  comma  1,  la  denominazione  del
          progetto, la localizzazione, una  breve  descrizione  delle
          sue  caratteristiche,  le  sedi  e  le  modalita'  per   la
          consultazione degli atti nella loro interezza e  i  termini
          entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni
          caso, copia integrale degli atti  e'  depositata  presso  i
          comuni  ove  il  progetto  e'  localizzato.  Nel  caso  dei
          progetti  di  competenza  statale  la   documentazione   e'
          depositata anche presso  la  sede  delle  regioni  e  delle
          province ove il progetto e' localizzato. L'intero  progetto
          preliminare, esclusi  eventuali  dati  coperti  da  segreto
          industriale, disponibile in formato digitale, e  lo  studio
          preliminare  ambientale  sono  pubblicati  nel   sito   web
          dell'autorita' competente. 
              3.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione
          dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
          far pervenire le proprie osservazioni. 
              4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
          giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
          presente  decreto  e  tenuto   conto   delle   osservazioni
          pervenute, verifica se il progetto abbia possibili  effetti
          negativi e significativi sull'ambiente. Entro  la  scadenza
          del   termine   l'autorita'   competente   deve    comunque
          esprimersi.  L'autorita'  competente  puo',  per  una  sola
          volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
          proponente, entro il termine previsto dal comma 3.  In  tal
          caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
          richiesta presso gli uffici di cui ai commi  1  e  2  entro
          trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
          L'Autorita' competente si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla scadenza del termine previsto per il  deposito
          della documentazione da parte  del  proponente.  La  tutela
          avverso il silenzio  dell'Amministrazione  e'  disciplinata
          dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 
              5.  Se  il  progetto  non   ha   impatti   negativi   e
          significativi sull'ambiente, l'autorita'  compente  dispone
          l'esclusione dalla procedura di valutazione  ambientale  e,
          se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. 
              6. Se il  progetto  ha  possibili  impatti  negativi  e
          significativi sull'ambiente si  applicano  le  disposizioni
          degli articoli da 21 a 28. 
              7. Il provvedimento di assoggettabilita',  comprese  le
          motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
          mediante: 
                a) un  sintetico  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana ovvero  nel  Bollettino
          Ufficiale della regione o della provincia autonoma; 
                b)  con  la  pubblicazione  integrale  sul  sito  web
          dell'autorita' competente.».