Art. 2 
 
              Termini per la stipula della convenzione 
 
  1. Entro il 28 febbraio 2017 gli enti beneficiari e  il  Segretario
generale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  stipulano  le
convenzioni  relative  alla  realizzazione  e  al  finanziamento  dei
progetti di cui all'art. 1. 
  2. Qualora, per cause imputabili a un ente  beneficiario,  non  sia
possibile sottoscrivere la convenzione ai sensi ed entro  il  termine
di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  revoca
l'ammissione del progetto al Programma e al  relativo  finanziamento,
al fine di procedere alla riassegnazione  del  finanziamento  secondo
l'ordine della graduatoria.