Art. 2 Termini per la stipula della convenzione 1. Entro il 28 febbraio 2017 gli enti beneficiari e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri stipulano le convenzioni relative alla realizzazione e al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1. 2. Qualora, per cause imputabili a un ente beneficiario, non sia possibile sottoscrivere la convenzione ai sensi ed entro il termine di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri revoca l'ammissione del progetto al Programma e al relativo finanziamento, al fine di procedere alla riassegnazione del finanziamento secondo l'ordine della graduatoria.