Art. 2 Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato 1. Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilita' e della definizione di strumenti nazionali di valutazione, anche in attuazione del Piano per la non autosufficienza, di cui all'art. 7 del citato decreto interministeriale 26 settembre 2016, la valutazione multidimensionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilita' in prospettiva della sua migliore qualita' di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree: a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; b) mobilita'; c) comunicazione e altre attivita' cognitive; d) attivita' strumentali e relazionali della vita quotidiana. 2. La valutazione di cui al comma 1 e' finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona con disabilita' grave. Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilita' grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualita' di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime. Nel caso la persona sia gia' stata valutata e disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle di cui al presente decreto, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'art. 3. Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. 3. Il progetto personalizzato e' definito assicurando la piu' ampia partecipazione possibile della persona con disabilita' grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresi' il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Laddove la persona con disabilita' grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volonta', e' sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, secondo periodo. 4. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. 5. Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilita' grave.