Art. 2 
 
 
           Aree di attivita' della prevenzione collettiva 
                         e sanita' pubblica 
 
  1. Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanita' pubblica,  il
Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri  servizi
nonche' avvalendosi  dei  medici  ed  i  pediatri  convenzionati,  le
seguenti attivita': 
    a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive
e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; 
    b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti  e
confinati; 
    c) sorveglianza, prevenzione e tutela della  salute  e  sicurezza
sui luoghi di lavoro; 
    d) salute animale e igiene urbana veterinaria; 
    e) sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori; 
    f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la
promozione di stili di  vita  sani  ed  i  programmi  organizzati  di
screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 
    g) attivita' medico legali per finalita' pubbliche. 
  2. Nell'ambito delle attivita' di  cui  al  comma  1,  il  Servizio
sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate  nell'allegato
1 al presente decreto.