Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
  a) Certificato Bianco  o  anche  titolo  di  efficienza  energetica
(TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto.  La
dimensione commerciale di ogni  Certificato  Bianco  e'  pari  a  una
tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»); 
  b)  componente  rigenerato:  un  componente  gia'  utilizzato,  che
necessita di essere sottoposto a processi sostanziali di  riparazione
e  manutenzione  straordinaria  che  consentano  di  ripristinare  le
normali condizioni di operativita'; 
  c) consumo di baseline: consumo di  energia  primaria  del  sistema
tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei
risparmi energetici addizionali  per  i  quali  sono  riconosciuti  i
Certificati Bianchi. Il consumo di baseline e' dato dal minor  valore
tra  il  consumo  antecedente  alla  realizzazione  del  progetto  di
efficienza energetica e il consumo di riferimento. Nel caso di  nuovi
impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono
valori di consumi energetici antecedenti all'intervento,  il  consumo
di baseline e' pari al consumo di riferimento; 
  d) consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto
di riferimento, cioe'  il  consumo  che,  in  relazione  al  progetto
proposto, e' attribuibile all'intervento, o l'insieme di  interventi,
realizzati con i sistemi o  con  le  tecnologie  che,  alla  data  di
presentazione  del  progetto,  costituiscono  l'offerta  standard  di
mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo  fissato  dalla
normativa; 
  e) contratto tipo:  contratto  che,  ai  fini  dell'erogazione  dei
Certificati  Bianchi,  disciplina  i   rapporti   tra   il   soggetto
proponente, il  soggetto  titolare  del  progetto,  ove  diverso  dal
soggetto proponente, e GSE; 
  f) data di avvio della realizzazione del progetto: data  di  inizio
dei lavori di realizzazione dell'intervento.  Non  rilevano  ai  fini
della determinazione della data di inizio dei lavori  il  momento  di
acquisto del terreno, i lavori preparatori,  quali  la  richiesta  di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' preliminari; 
  g) data di prima attivazione del  progetto:  data  nella  quale  il
progetto inizia a produrre risparmi addizionali di energia primaria; 
  h) distributore: la persona giuridica  che  effettua  attivita'  di
trasporto  dell'energia  elettrica  e  gas  attraverso  le  reti   di
distribuzione affidate in concessione in un  ambito  territoriale  di
competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare
della concessione, e la  persona  fisica  o  giuridica  che  effettua
attivita' di trasporto di gas naturale attraverso  reti  di  gasdotti
locali per la consegna ai clienti finali; 
  i)  energia  elettrica  o  gas  complessivamente  distribuiti   sul
territorio   nazionale:   rispettivamente   la   somma   dell'energia
elettrica, a tutti  i  livelli  di  tensione,  o  la  somma  del  gas
trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti aventi  diritto  ad
esercitare  l'attivita'  di  distribuzione  ai  sensi  della  vigente
normativa, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti; 
  j)  energia  elettrica  o  gas  distribuiti  da  un   distributore:
rispettivamente l'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o
il gas trasportati ai clienti finali connessi alla rete dello  stesso
distributore   avente   diritto   ad   esercitare   l'attivita'    di
distribuzione ai sensi  della  vigente  normativa,  ivi  inclusi  gli
autoconsumi del distributore medesimo; 
  k)  obblighi  quantitativi  nazionali:  la  quota  degli  obiettivi
quantitativi nazionali che deve essere  conseguita,  rispettivamente,
dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale; 
  l) periodo di monitoraggio di una RC o RS: il periodo nel corso del
quale  sono  contabilizzati  i  risparmi  energetici  oggetto   della
richiesta, secondo quanto  specificato  all'Allegato  1  al  presente
decreto; 
  m)  progetto  a  consuntivo  -  PC:  il  progetto  con  metodo   di
valutazione dei risparmi a  consuntivo  di  cui  all'Allegato  1,  in
conformita' al programma di misura; 
  n) progetto di efficienza energetica (di seguito anche «progetto»):
intervento o insieme di interventi realizzati dal  medesimo  soggetto
titolare del progetto presso uno o piu' stabilimenti, edifici o  siti
comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformita'
ad un programma di misura approvato dal GSE; 
  o) progetto  di  efficienza  energetica  ammissibile:  progetto  di
efficienza energetica che genera risparmi  energetici  addizionali  e
per il quale si dispone di idonea documentazione attestante  che  per
la messa in opera sono  utilizzati  nuovi  componenti,  o  componenti
rigenerati per i quali non  sia  stato  percepito  in  precedenza  un
incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi,  al  netto
degli impianti gia' esistenti  afferenti  o  funzionali  al  medesimo
progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto  e'
successiva alla data di  presentazione  dell'istanza  di  accesso  al
meccanismo dei Certificati Bianchi; 
  p) progetto di riferimento: l'intervento o l'insieme di  interventi
che, in relazione al progetto proposto, e' realizzato con i sistemi o
con le tecnologie che,  alla  data  di  presentazione  del  progetto,
costituiscono  lo  standard  di  mercato  in  termini  tecnologici  e
normativi; 
  q)  progetto  standardizzato  -  PS:  il  progetto  con  metodo  di
valutazione dei risparmi standardizzato di  cui  all'Allegato  1,  in
conformita' al programma di misura; 
  r)  richiesta  certificazione  risparmi  a  consuntivo  -  RC:   la
richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti  dalla
realizzazione del progetto a consuntivo; 
  s)  richiesta  certificazione  risparmi  standardizzata  -  RS:  la
richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti  dalla
realizzazione del progetto standardizzato; 
  t) risparmio energetico addizionale: la differenza, in  termini  di
energia primaria (espressa in TEP), fra il consumo di baseline  e  il
consumo energetico conseguente alla  realizzazione  di  un  progetto.
Tale risparmio e' determinato, con riferimento al  medesimo  servizio
reso,  assicurando   una   normalizzazione   delle   condizioni   che
influiscono sul consumo energetico; 
  u) Societa' di Servizi  Energetici  o  SSE  o  ESCO:  societa'  che
attraverso  interventi  di  risparmio  energetico,  anche  finanziati
autonomamente o tramite terzi, consegue  un  aumento  dell'efficienza
del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la
responsabilita' del risultato nel rispetto del  livello  di  servizio
concordato; 
  v) soggetto proponente:  soggetto  in  possesso  dei  requisiti  di
ammissibilita' di cui all'art. 5, comma 1, che presenta l'istanza per
la richiesta di incentivo al GSE; puo' anche non  coincidere  con  il
titolare del progetto e, in tal caso, l'istanza per la  richiesta  di
incentivo al GSE e' presentata su delega del soggetto titolare; 
  w)  soggetto  titolare  del   progetto:   soggetto   che   sostiene
l'investimento  per  la  realizzazione  del  progetto  di  efficienza
energetica; 
  x) vita utile  del  progetto:  periodo  durante  il  quale  vengono
riconosciuti i Certificati Bianchi  al  progetto,  nel  rispetto  dei
limiti di cui all'Allegato 2 del presente decreto. 
  2. Ferme restando le definizioni di cui al comma  1,  ai  fini  del
presente  decreto  si  applicano  altresi'  le  definizioni  previste
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 164 del 2000, dall'art. 2  del
decreto legislativo n. 79 del 1999, dall'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 102 del 2014 e  dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 115 del 2008.