Art. 2 SIA - Modificazioni al decreto 26 maggio 2016 1. Al decreto interministeriale 26 maggio 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste dal presente comma, le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al SIA e alle misure locali di contrasto alla poverta' disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del SIA unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con il Soggetto attuatore al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della provincia autonoma.»; b) all'art. 3, comma 3, in principio, le parole: «I comuni attivano flussi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, ovvero gli ambiti territoriali in caso di gestione associata, attivano flussi informativi»; c) all'art. 4, comma 3, lettera b), punto ii), dopo le parole: «deve essere inferiore a 600 euro mensili» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU»; d) all'art. 4, comma 3, lettera b), punto iv), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;»; e) all'art. 4, comma 3, lettera c), le parole: «superiore o uguale a 45» sono sostituite dalle seguenti: «superiore o uguale a 25»; f) all'art. 4, comma 3, lettera c), punto iii), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.»; g) all'art. 5, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, e' attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.»; h) all'art. 5, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, superati i quali il sostegno non potra' essere richiesto se non trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito. In caso di revoca del beneficio, e' necessario che intercorra un medesimo periodo di almeno tre bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta.»; i) all'art. 6, comma 1, nel secondo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda»; l) all'art. 8, comma 1, le parole: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni l'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali in caso di gestione associata, l'elenco».