Allegato 2 Linee guida per la formulazione delle proposte dei Ministeri e degli Accordi di monitoraggio Le proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero possono essere formulate con riferimento a: (i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza (ii) il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi; (iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o priorita'. Le proposte dovranno essere corredate dagli elementi informativi richiesti in apposite schede che verranno fornite all'Amministrazione tramite posta elettronica: «sintesi_proposte» (in excel); «relazione_tecnica_proposte_sezione_I» (in word); «relazione_tecnica_proposte_sezione_II» (in word). Le proposte di riduzione dovranno essere trasmesse entro il 20 luglio 2017 alle strutture di indirizzo politico del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro la medesima data le stesse proposte, corredate dalle suddette schede informative in formato elaborabile (word e/o excel), dovranno essere inviate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@mef.gov.it Il file della scheda «sintesi_proposte» dovra' recare per ciascun Ministero il prospetto di sintesi degli effetti finanziari delle proposte per il conseguimento dell'obiettivo assegnato, articolato come segue: l'identificativo della proposta ossia un numero progressivo che identifica univocamente la proposta di riduzione; la sezione I o II del disegno di legge di bilancio interessata dalla proposta di riduzione; l'oggetto della proposta ossia una descrizione sintetica dell'intervento che si propone per realizzare la riduzione di spesa; il numero del capitolo dello stato di previsione interessato; il numero dell'articolo/piano gestionale del capitolo interessato; l'indicazione (SI/NO) nel caso in cui il capitolo/piano gestionale oggetto di proposta di riduzione sia o meno interessato anche da ulteriori variazioni rispetto alla legislazione vigente, previste dall'Amministrazione in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2018-2020; gli effetti finanziari della proposta di riduzione per ciascun esercizio del triennio 2018-2020 e a decorrere, in termini di saldo netto da finanziare (competenza e cassa) e di indebitamento netto. Il file della scheda «relazione_tecnica_proposte_sezione_I» dovra' essere compilato da ciascun Ministero per ciascuna proposta di riduzione che necessita di una modifica normativa da inserire nella sezione I del disegno di legge di bilancio: l'identificativo della proposta (corrispondente a quello indicato nel file della scheda «sintesi proposte»); il centro di responsabilita' amministrativa (CDR) di riferimento; la proposta normativa che dovra' avere carattere strutturale ed efficacia immediata; i criteri e le motivazioni della proposta normativa; la relativa relazione tecnica compilata secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In tale documento dovranno essere indicati gli effetti finanziari della proposta normativa di riduzione per ciascun esercizio del triennio 2018-2020 e a decorrere in termini di saldo netto da finanziare (competenza e cassa) e di indebitamento netto, i criteri per la quantificazione degli stessi e le relative fonti informative per la verifica. Nella relazione tecnica dovranno, inoltre, essere indicate le leve e le misure adottate per la riduzione e il relativo scadenzario temporale; gli eventuali effetti attesi in termini di quantita' e qualita' di beni e servizi erogati; i contatti (e-mail e telefono) del referente della proposta. Il file della scheda «relazione_tecnica_proposte_sezione_II» dovra' essere compilato da ciascun Ministero per ciascuna proposta di riduzione degli stanziamenti della sezione II del disegno di legge di bilancio relativa a spese di fabbisogno e di fattore legislativo (derivanti dalla revisione delle procedure amministrative o organizzative e/o dal definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative vigenti). Tale relazione tecnica dovra' contenere i seguenti elementi: l'identificativo della proposta (corrispondente a quello indicato nel file della scheda «sintesi proposte»); il centro di responsabilita' amministrativa (CDR) di riferimento; l'indicazione della relativa autorizzazione di spesa nel caso del definanziamento di un fattore legislativo; i criteri e le motivazioni della proposta di revisione; le leve e le misure adottate per la riduzione e il relativo scadenzario temporale, nonche' il metodo utilizzato per la quantificazione degli effetti finanziari e le relative fonti informative per la verifica; gli eventuali effetti attesi in termini di quantita' e qualita' di beni e servizi erogati; i contatti (e-mail e telefono) del referente della proposta. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica la quantificazione degli effetti finanziari e la congruenza delle proposte con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero. Per la quantificazione degli effetti in termini di indebitamento netto, tenuto conto delle regole di contabilita' nazionale, si seguiranno, in via generale, i seguenti criteri: per le spese di personale, tenuto conto dei relativi effetti fiscali e contributivi, l'impatto della proposta di riduzione sara' valutato pari al 50% della riduzione di stanziamento di competenza di bilancio proposto; per le spese correnti diverse da quelle di personale, l'impatto della proposta di riduzione sara' valutato per un importo pari alla riduzione di stanziamento di competenza di bilancio proposto; per le spese di conto capitale, l'impatto della proposta di riduzione e' valutato pari a 1/3 della riduzione di stanziamento di competenza di per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale. La valutazione, in particolare per le spese di conto capitale, potra' risultare differente da quanto sopra indicato in base agli elementi aggiuntivi forniti dalle Amministrazioni anche in relazione all'effettiva spendibilita' delle somme, e/o dello stato di avanzamento delle opere, e/o della data di presumibile consegna del bene.