Art. 2 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita'  scolastiche  di  cui  all'allegato  I  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.  151  ivi  individuate
con il numero 67, esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  ovvero  a  quelle  di  nuova   realizzazione,   ad
esclusione degli asili nido. 
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni  di
prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro  dell'interno  del
26 agosto 1992. 
  3. All'esito del monitoraggio di cui all'art.  4  del  decreto  del
Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono  verificati,  entro  il  31
dicembre  2019,  gli  elementi  raccolti  al  fine   di   determinare
l'esclusiva  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione  incendi  per  le
attivita' scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'interno del
26 agosto 1992. 
  4. La verifica di cui al comma 3  viene  effettuata  dal  Ministero
dell'interno   d'intesa    con    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, in  relazione  agli  esiti  della
verifica medesima, con decreto del Ministro dell'interno di  concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  si
procede  all'eventuale   abrogazione   del   decreto   del   Ministro
dell'interno del 26 agosto 1992.