Art. 2 
 
                    Adempimenti dei concessionari 
 
  1. Ai fini  dell'attuazione  dell'art.  1,  ciascun  concessionario
della  conduzione  della  rete   telematica   degli   apparecchi   da
divertimento e intrattenimento procede: 
    a) nel periodo compreso tra la data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di  almeno  il
15 per cento del numero dei nulla osta di  cui  risulta  intestatario
alla data del 31 dicembre 2016; 
    b) entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore  riduzione  del  numero
dei nulla osta, fino al raggiungimento di una  riduzione  complessiva
in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di  nulla  osta  di  cui
risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016. 
  2. Fermo restando  l'obbligo,  per  ciascun  concessionario,  della
riduzione minima di cui al comma 1, qualora si riscontri, a decorrere
dal 1° maggio 2018, un numero di nulla osta complessivo  inferiore  a
265.000,  i  concessionari  di  rete  interessati  potranno  avanzare
istanza di rilascio di nulla osta  fino  al  raggiungimento  di  tale
numero  massimo.  A  tal  fine,  qualora  all'esito  delle  verifiche
effettuate ai sensi dell'art. 3  risulti  un  numero  di  nulla  osta
inferiore a 265.000,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  Monopoli  con
propria determinazione da pubblicare sul sito internet  istituzionale
indica il numero di nulla osta attivi alla data del 30 aprile 2018.