Art. 2 1. Il presente decreto e' aggiornato o modificato, con successivi decreti, in relazione all'evolversi delle risultanze dell'applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle necessita' operative, per quanto riguarda la tutela della salute della popolazione dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e l'ottimizzazione delle risorse.