Art. 2 Le modalita' di erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 12 dell'avviso 713/Ric. del 29 ottobre 2010, successivamente alla stipula del disciplinare/contratto sono cosi' determinate: a) una anticipazione in misura del 50% del cofinanziamento, successivamente alla adozione del decreto di concessione e all'accettazione del relativo atto disciplinare, nonche' alla presentazione, ove necessario, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa; b) in favore dei soggetti pubblici e' riconosciuta una anticipazione fino al 100% dell'intervento concesso. L'erogazione del finanziamento, per i soggetti pubblici, e' effettuata dal Ministero secondo le seguenti modalita': b.1) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 60% dell'importo totale dell'agevolazione spettante previa richiesta da parte del soggetto beneficiario; b.2) una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 20% dell'importo totale dell'agevolazione spettante, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute (completa di documentazione contabile di spesa e documentazione di pagamento) di almeno il 50% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento; b.3) una terza quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 20% dell'importo totale dell'agevolazione spettante, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute (completa di documentazione contabile di spesa e documentazione di pagamento) di almeno il 70% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento. c) ulteriori erogazioni in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di positivo esito delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e ss.mm.e ii.