Art. 2 
 
  Le modalita' di erogazione dell'anticipazione di  cui  all'art.  12
dell'avviso  713/Ric.  del  29  ottobre  2010,  successivamente  alla
stipula del disciplinare/contratto sono cosi' determinate: 
  a)  una  anticipazione  in  misura  del  50%  del  cofinanziamento,
successivamente  alla  adozione  del   decreto   di   concessione   e
all'accettazione  del  relativo  atto  disciplinare,   nonche'   alla
presentazione, ove necessario, di  fidejussione  bancaria  o  polizza
assicurativa; 
  b)  in  favore  dei   soggetti   pubblici   e'   riconosciuta   una
anticipazione fino al 100% dell'intervento concesso. L'erogazione del
finanziamento, per i soggetti pubblici, e' effettuata  dal  Ministero
secondo le seguenti modalita': 
  b.1) una prima quota,  a  titolo  di  anticipazione,  pari  al  60%
dell'importo totale dell'agevolazione spettante previa  richiesta  da
parte del soggetto beneficiario; 
  b.2) una seconda quota, a  titolo  di  anticipazione,  pari  ad  un
ulteriore 20% dell'importo totale dell'agevolazione spettante, previa
richiesta  da  parte  del  soggetto  beneficiario,  corredata   dalla
rendicontazione delle spese  sostenute  (completa  di  documentazione
contabile di spesa e documentazione di pagamento) di  almeno  il  50%
del costo totale del progetto ammesso a finanziamento; 
  b.3) una terza  quota,  a  titolo  di  anticipazione,  pari  ad  un
ulteriore 20% dell'importo totale dell'agevolazione spettante, previa
richiesta  da  parte  del  soggetto  beneficiario,  corredata   dalla
rendicontazione delle spese  sostenute  (completa  di  documentazione
contabile di spesa e documentazione di pagamento) di  almeno  il  70%
del costo totale del progetto ammesso a finanziamento. 
    c) ulteriori erogazioni in  base  agli  importi  rendicontati  ed
accertati semestralmente a seguito di positivo esito delle  verifiche
tecnico-contabili previste dal decreto  ministeriale  n.  593/2000  e
ss.mm.e ii.