Art. 2 
 
Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari  e
  contributivi e (( altri interventi  ))  nei  territori  colpiti  da
  calamita' naturali 
 
  1. Nei confronti  delle  persone  fisiche,  che  alla  data  del  9
settembre 2017, avevano la residenza ovvero  la  sede  operativa  nel
territorio  dei  comuni  di  Livorno,  Rosignano   Marittimo   e   di
Collesalvetti (provincia di  Livorno)  sono  sospesi  i  termini  dei
versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,  nonche'
dagli atti previsti dall'articolo  29  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9  settembre  2017
ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al  comma
1. 
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si  applica  alle  ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In  caso
di impossibilita' dei sostituti ad effettuare  gli  adempimenti  e  i
versamenti  delle  predette  ritenute  nei   termini   previsti,   e'
applicabile  l'articolo  6,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  (( 3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata  alla
richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa  di
abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai  sensi  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa  richiesta  agli
uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. 
  4. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono
essere effettuati in unica soluzione entro  il  16  ottobre  2018.  I
soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i  requisiti  richiesti
dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini  relativi
agli adempimenti e versamenti tributari dal  9  settembre  2017  fino
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto  ed  effettuano  gli  adempimenti  e  i  versamenti
tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017. 
  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 25 milioni di euro per l'anno  2017.  Agli
oneri   derivanti   dal   presente   comma   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  derivanti  dai  commi
3-bis e 4. 
  4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 4, pari a complessivi
25 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 10  milioni
di euro, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2017, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
medesimo  Ministero  e,  quanto  a  15  milioni  di  euro,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. (Soppresso). 
  5-bis.  Il  termine  di  scadenza  della  sospensione  dei  termini
relativi ai versamenti e  agli  adempimenti  tributari  previsto  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20  ottobre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27  ottobre  2017,  e'
prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione  e'  subordinata  alla
richiesta del contribuente che contenga  anche  la  dichiarazione  di
inagibilita', in tutto o in parte, della casa  di  abitazione,  dello
studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
con trasmissione della  stessa  richiesta  agli  uffici  dell'Agenzia
delle  entrate  territorialmente  competenti.  Gli  adempimenti  e  i
versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto  2017
al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro  il  16
ottobre  2018.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  comma  si
applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e  Lacco  Ameno,
anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di  quanto  gia'
versato. 
  5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di  Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi
il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, purche' distrutti od  oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero, comunque  adottate  entro  il  31
dicembre 2017, in quanto inagibili  totalmente  o  parzialmente,  non
concorrono  alla  formazione   del   reddito   imponibile   ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  fino  alla  definitiva   ricostruzione   e
agibilita' dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all'anno  di
imposta 2018. I fabbricati di cui al primo  periodo  sono,  altresi',
esenti  dall'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  a  decorrere  dalla  rata
scadente successivamente al  21  agosto  2017  fino  alla  definitiva
ricostruzione o agibilita' dei  fabbricati  stessi  e  comunque  fino
all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo'  dichiarare,  entro  il  28  febbraio  2018,  la  distruzione  o
l'inagibilita'  totale  o  parziale  del   fabbricato   all'autorita'
comunale, che nei successivi venti giorni trasmette  copia  dell'atto
di   verificazione    all'ufficio    dell'Agenzia    delle    entrate
territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno  e
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri
e le modalita' per  il  rimborso  ai  comuni  interessati  del  minor
gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo. 
  6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno
2017 a carico dei comuni di cui ai commi  1  e  5-bis  connessi  alla
sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari  di  cui  ai
medesimi commi 1 e 5-bis, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5,8  milioni  di
euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con  decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali entro quaranta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto.  Successivamente  alla
ripresa  dei  versamenti  dal  17  ottobre  2018,   l'Agenzia   delle
entrate-Struttura di gestione versa all'entrata  del  bilancio  dello
Stato una quota dell'imposta  municipale  propria  di  spettanza  dei
singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di  ciascun  comune
di cui ai commi 1 e 5-bis. 
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione  dei  commi  5-bis  e
5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad  euro  110.000  per
l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni
di Casamicciola Terme, Forio  e  Lacco  Ameno  dell'isola  di  Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, e' autorizzata la spesa di euro
20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno  2020,  da
iscrivere in apposito fondo. 
  6-quater. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  6-ter,  pari  a  euro
20.000.000 per l'anno 2019 e a euro 10.000.000 per  l'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2017, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
medesimo Ministero. 
  6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti gli interventi e le modalita' di ripartizione del fondo  di
cui  al  comma  6-ter   per   l'erogazione,   la   ripartizione,   la
ricostruzione  e  la  ripresa  economica  nei  territori  dei  comuni
interessati. 
  6-sexies.  Al  fine  di  sostenere  la  ripresa   delle   attivita'
produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21  agosto  2017,  e'
concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di  euro  per
gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola  di  Ischia  un
contributo in conto capitale pari al 30 per cento  della  perdita  di
reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attivita'  nei
sei mesi successivi agli eventi sismici stessi. 
  6-septies. La perdita di  reddito  di  cui  al  comma  6-sexies  e'
calcolata  sulla  base  dei  dati  finanziari  dell'impresa   colpita
confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al  21  agosto
2017 con la media  dei  tre  anni  scelti  tra  i  cinque  anni,  ove
disponibili,  precedenti  il  verificarsi   degli   eventi   sismici,
escludendo  il  migliore  e  il  peggiore  risultato  finanziario   e
calcolata per lo stesso semestre dell'anno. 
  6-octies. I contributi di cui al comma  6-sexies  sono  concessi  a
condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia
giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi  sismici
e la perdita di reddito. 
  6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono  concessi  nel
rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento  (UE)
n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del  regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. 
  6-decies. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di
erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale
di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies sono stabiliti con decreto del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  6-undecies. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  da
6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di  euro  per  gli
anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per  l'anno
2018,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a  5  milioni  di  euro  per
l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 
  7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Gli adempimenti e
i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei  premi
per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai  sensi  del  presente
articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione
di sanzioni e interessi, anche  mediante  rateizzazione  fino  ad  un
massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere  dal  mese  di
maggio 2018.». 
  (( 7-bis. L'indicazione  dell'impresa  affidataria  dei  lavori  da
parte del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6,  comma
13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del  progetto  da
parte degli Uffici speciali per la ricostruzione. )) 
  8. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  430,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' ridotto di 100 milioni di euro  per  l'anno
2018. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  29  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              "Art.    29.    Concentrazione    della     riscossione
          nell'accertamento 
              1. Le  attivita'  di  riscossione  relative  agli  atti
          indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal  1°
          ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso  alla
          data del 31 dicembre 2007  e  successivi,  sono  potenziate
          mediante le seguenti disposizioni: 
              a) l'avviso di accertamento emesso  dall'Agenzia  delle
          Entrate ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
          delle sanzioni, devono  contenere  anche  l'intimazione  ad
          adempiere, entro il termine di presentazione  del  ricorso,
          all'obbligo  di  pagamento  degli  importi   negli   stessi
          indicati, ovvero, in caso di  tempestiva  proposizione  del
          ricorso ed a titolo provvisorio,  degli  importi  stabiliti
          dall'articolo  15  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.  L'intimazione  ad
          adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
          atti  da  notificare  al   contribuente,   anche   mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi  in
          cui siano rideterminati gli importi  dovuti  in  base  agli
          avvisi di accertamento ai fini delle imposte  sui  redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   ai   connessi
          provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 3-bis  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n.  218,  dell'articolo  48,  comma  3-bis,  e
          dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, nonche'  in  caso  di  definitivita'
          dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
          versamento delle somme dovute deve avvenire entro  sessanta
          giorni dal  ricevimento  della  raccomandata;  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei
          casi di omesso, carente o tardivo  versamento  delle  somme
          dovute, nei termini di cui  ai  periodi  precedenti,  sulla
          base degli atti ivi indicati; 
              b) gli atti di cui alla lettera a) divengono  esecutivi
          decorso il termine utile per la proposizione del ricorso  e
          devono espressamente  recare  l'avvertimento  che,  decorsi
          trenta giorni dal  termine  ultimo  per  il  pagamento,  la
          riscossione  delle  somme   richieste,   in   deroga   alle
          disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata
          in carico agli  agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
          dell'esecuzione forzata, con le modalita'  determinate  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  di
          concerto  con   il   Ragioniere   generale   dello   Stato.
          L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per   un   periodo   di
          centottanta giorni dall'affidamento in carico  agli  agenti
          della riscossione degli atti di cui alla lettera  a);  tale
          sospensione non si  applica  con  riferimento  alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del  creditore.  La
          predetta sospensione non  opera  in  caso  di  accertamenti
          definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche'  in  caso
          di  recupero  di  somme  derivanti   da   decadenza   dalla
          rateazione. L'agente della  riscossione,  con  raccomandata
          semplice o posta elettronica, informa il debitore  di  aver
          preso in carico le somme per la riscossione; 
              c) in presenza di  fondato  pericolo  per  il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b); 
              d) all'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
              e) l'agente della riscossione, sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
              f) a partire dal primo  giorno  successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
              g) ai fini della procedura di  riscossione  contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati  agli  atti  indicati  nella  lettera  a)  ed  i
          riferimenti  alle  somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
              h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
          e velocizzare tutti i  processi  di  riscossione  coattiva,
          assicurando  il  recupero  di  efficienza  di   tale   fase
          dell'attivita' di contrasto all'evasione, con  uno  o  piu'
          regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  in  deroga  alle
          norme vigenti, sono introdotte disposizioni  finalizzate  a
          razionalizzare,  progressivamente,  coerentemente  con   le
          norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
          coattiva delle somme dovute  a  seguito  dell'attivita'  di
          liquidazione, controllo e accertamento sia  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
          altri tributi amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e
          delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
              2. All'articolo 182-ter  del  Regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  primo  comma,  dopo  le  parole:  «con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
          «ed alle ritenute operate e non versate»; 
              b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
          seguenti: «La proposta di transazione  fiscale,  unitamente
          con  la  documentazione  di  cui   all'articolo   161,   e'
          depositata presso gli uffici indicati  nel  secondo  comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio.»; 
              c) dopo il sesto comma e'  aggiunto  il  seguente:  «La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie.». 
              3. All'articolo 87 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
              «2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
          la proposta di concordato, ai sensi degli  articoli  125  o
          126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  la  trasmette
          senza ritardo all'Agenzia delle Entrate,  anche  in  deroga
          alle  modalita'  indicate  nell'articolo  36  del   decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e   la   approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 
              4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
          n. 74, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  11.  Sottrazione  fraudolenta  al  pagamento  di
          imposte 
              1. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
          sui redditi o sul valore aggiunto  ovvero  di  interessi  o
          sanzioni  amministrative  relativi  a  dette   imposte   di
          ammontare  complessivo  superiore  ad  euro  cinquantamila,
          aliena simulatamente o compie altri  atti  fraudolenti  sui
          propri o su altrui beni idonei a  rendere  in  tutto  o  in
          parte inefficace la procedura di riscossione  coattiva.  Se
          l'ammontare  delle  imposte,  sanzioni  ed   interessi   e'
          superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione  da
          un anno a sei anni. 
              2. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per  altri  un
          pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
          nella documentazione presentata ai fini della procedura  di
          transazione  fiscale  elementi  attivi  per  un   ammontare
          inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
          per   un   ammontare   complessivo   superiore   ad    euro
          cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo  precedente
          e' superiore ad euro duecentomila si applica la  reclusione
          da un anno a sei anni.». 
              5.  All'articolo  27,  comma  7,  primo  periodo,   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 
              6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
          giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
          del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
          al passivo della procedura concorsuale. Per  la  violazione
          dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le  sanzioni
          applicabili. 
              7. All'articolo 319-bis  del  codice  penale,  dopo  le
          parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene»  sono
          aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o  il  rimborso
          di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti  dall'articolo  182-ter  del
          Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   dal   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  dall'articolo  48  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni,  dall'articolo  8   del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  dagli  articoli  16  e   17   del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, nonche'  al  fine  della  definizione  delle
          procedure amichevoli relative  a  contribuenti  individuati
          previste  dalle  vigenti  convenzioni  contro   le   doppie
          imposizioni sui redditi  e  dalla  convenzione  90/436/CEE,
          resa  esecutiva  con  legge  22  marzo  1993,  n.  99,   la
          responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
          14 gennaio 1994, n.  20,  e  successive  modificazioni,  e'
          limitata alle ipotesi di dolo.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          6  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472
          (Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'articolo 3, comma 133, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662): 
              "Art. 6. Cause di non punibilita' 
              1. - 4. Omissis. 
              5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto  per  forza
          maggiore. 
              Omissis.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000,  n.  445  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20  febbraio
          2001, n. 42, S.O. 
              Il riferimento al testo del comma  5  dell'articolo  10
          del decreto-legge n. 282 del 2004, e' riportato nelle  Note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              "Art.  13.  Anticipazione   sperimentale   dell'imposta
          municipale propria 
              1. L'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  e'
          anticipata, in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno
          2012, ed e' applicata in  tutti  i  comuni  del  territorio
          nazionale  in  base  agli  articoli  8  e  9  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
          alle disposizioni che seguono. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  soggetti  richiamati  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
          del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.
          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta
          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata
          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una
          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani
          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti
          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),
          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che
          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta
          municipale propria non si applica, altresi': 
              a)   alle   unita'   immobiliari   appartenenti    alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al
          richiesto requisito della residenza anagrafica; 
              b) ai fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
              c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a  seguito
          di  provvedimento  di  separazione  legale,   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio; 
              d) a un unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
          comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,
          dal personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per
          il quale non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora
          abituale e della residenza anagrafica. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
              0a) per le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in
          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonche'    dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile
          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
          categorie   catastali   A/1,   A/8   e   A/9;    ai    fini
          dell'applicazione   delle   disposizioni   della   presente
          lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei
          suddetti requisiti nel  modello  di  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui  all'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
              a.  160  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
              b.  140  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
              b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5; 
              c. 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
              d.  60  per  i  fabbricati  classificati   nel   gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; 
              e. 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale, adottata ai sensi dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              6-bis. Per gli immobili locati a canone  concordato  di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          ovvero nel caso di immobili locati. 
              9-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonche' per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I
          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della
          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel
          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta
          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati
          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque
          denominati,  aventi  le  stesse   finalita'   degli   IACP,
          istituiti in attuazione dell'articolo 93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              11. 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili. 
              12-bis. 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'articolo  9,  comma  6,
          del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23.   La
          dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni  successivi
          sempre che non si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,  sono  altresi'
          disciplinati i  casi  in  cui  deve  essere  presentata  la
          dichiarazione. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo
          37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, e  dell'articolo  1,  comma  104,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e  le  dichiarazioni  presentate  ai
          fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  in   quanto
          compatibili.  Per  gli  immobili  per  i  quali   l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
              13. Restano ferme le  disposizioni  dell'articolo  9  e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
          all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo   28
          settembre 1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni.  I
          comuni sono, altresi', tenuti ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni  italiani.  L'efficacia
          delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
          pubblicazione degli stessi nel predetto  sito  informatico.
          Il  versamento  della  prima  rata  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
          dei dodici mesi dell'anno precedente. Il  versamento  della
          seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e'  eseguito,  a
          saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con  eventuale
          conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti
          pubblicati nel predetto sito alla data del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'  tenuto  a
          effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
          perentorio del 14 ottobre dello stesso  anno.  In  caso  di
          mancata pubblicazione entro il termine del 28  ottobre,  si
          applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
              a. l'articolo 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed
          h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446; 
              c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il
          comma 4 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
              d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale   presentate,   ai   sensi   del   comma    2-bis
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3,  comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine  di  cui  all'articolo  52,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
          comunque entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  l'approvazione  del   bilancio   di
          previsione. Il mancato invio delle  predette  deliberazioni
          nei termini  previsti  dal  primo  periodo  e'  sanzionato,
          previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con  il
          blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
          risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti  inadempienti.
          Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non
          regolamentare sono stabilite le  modalita'  di  attuazione,
          anche graduale, delle disposizioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma. Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pubblica, sul proprio  sito  informatico,  le
          deliberazioni  inviate  dai  comuni.   Tale   pubblicazione
          sostituisce  l'avviso  in   Gazzetta   Ufficiale   previsto
          dall'articolo 52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
              18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 639 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
          si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito  dal
          possesso di immobili e collegato alla loro natura e  valore
          e l'altro collegato  all'erogazione  e  alla  fruizione  di
          servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
          propria  (IMU),  di   natura   patrimoniale,   dovuta   dal
          possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
          di una componente riferita ai servizi, che si articola  nel
          tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
          possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse  le
          unita' immobiliari destinate ad abitazione  principale  dal
          possessore  nonche'  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo
          familiare,  ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8  e  A/9,  e  nella  tassa  sui
          rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
          di  raccolta  e   smaltimento   dei   rifiuti,   a   carico
          dell'utilizzatore.". 
              Il riferimento al testo del comma 200  dell'articolo  1
          della citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle  Note
          all'art. 1. 
              Il Regolamento della Commissione (UE) n.  651/2014  del
          17 giugno 2014  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del  trattato  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
              Il Regolamento della Commissione (UE) n.  702/2014  del
          25 giugno 2014 che  dichiara  compatibili  con  il  mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
          zone rurali e che abroga il regolamento  della  Commissione
          (CE) n. 1857/2006 e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  1  luglio
          2014, n. L 193. 
              Il Regolamento della Commissione (UE) n. 1388/2014  del
          16 dicembre 2014 che dichiara compatibili  con  il  mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di  aiuti  a  favore  delle  imprese  attive  nel
          settore     della     produzione,     trasformazione      e
          commercializzazione   dei   prodotti    della    pesca    e
          dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 24  dicembre
          2014, n. L 369. 
              - Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 13 dell'articolo
          48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016): 
              "Art. 48. Proroga e sospensione di termini  in  materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini amministrativi 
              1. Nei Comuni di cui agli allegati  1  e  2  (190),  in
          aggiunta  a  quanto  disposto  dal  decreto  del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  del  1°  settembre  2016,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5  settembre
          2016, e fermo restando  che  la  mancata  effettuazione  di
          ritenute ed il mancato riversamento delle stesse,  relative
          ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente,
          a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016,  e  a
          partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre  2016  sono
          regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di
          sanzioni e interessi, sono  sospesi  fino  al  31  dicembre
          2016: 
              a) i versamenti riferiti  al  diritto  annuale  di  cui
          all'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          successive modificazioni; 
              b). 
              c) il versamento dei contributi consortili di bonifica,
          esclusi quelli per  il  servizio  irriguo,  gravanti  sugli
          immobili agricoli ed extragricoli; 
              d)  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  per
          finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
          ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
              e) il pagamento dei canoni di concessione  e  locazione
          relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili,  di
          proprieta'  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici,  ovvero
          adibiti ad uffici statali o pubblici; 
              f)  le  sanzioni  amministrative  per  le  imprese  che
          presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017,  le
          domande di iscrizione alle camere di commercio, le  denunce
          di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  il
          modello unico di  dichiarazione  previsto  dalla  legge  25
          gennaio 1994, n.  70,  nonche'  la  richiesta  di  verifica
          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della
          relativa tariffa; 
              g)  il  pagamento  delle   rate   dei   mutui   e   dei
          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
          cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
          Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei  relativi
          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi
          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del
          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,
          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione
          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di
          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni
          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta
          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai
          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria
          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o
          professionale; 
              h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di
          cui alla legge 14  agosto  1971,  n.  817,  concernente  lo
          sviluppo della proprieta' coltivatrice; 
              i) il pagamento delle prestazioni e degli  accertamenti
          che sono effettuati  dai  servizi  veterinari  del  Sistema
          sanitario nazionale a carico dei residenti  o  titolari  di
          attivita' zootecniche e del  settore  alimentare  coinvolti
          negli eventi del sisma; 
              l) i termini relativi  agli  adempimenti  e  versamenti
          verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
          professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale
          che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2, per conto di aziende  e  clienti  non  operanti  nel
          territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone  in
          cui i  soci  residenti  nei  territori  colpiti  dal  sisma
          rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
              1.bis - 1. quater Omissis. 
              2. Con riferimento ai settori  dell'energia  elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale distribuiti a mezzo di reti  canalizzate,  nonche'
          per i settori delle assicurazioni  e  della  telefonia,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di
          cui  all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
          pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso
          periodo, anche in relazione al servizio erogato  a  clienti
          forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (190).  Entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,   l'autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti   disciplina   altresi'   le   modalita'   di
          rateizzazione delle fatture  i  cui  pagamenti  sono  stati
          sospesi  ai  sensi   del   primo   periodo   ed   introduce
          agevolazioni, anche di natura tariffaria,  a  favore  delle
          utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (190),
          individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
          agevolazioni  stesse   attraverso   specifiche   componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. 
              3. - 12. Omissis. 
              13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi
          i termini relativi agli adempimenti  e  ai  versamenti  dei
          contributi previdenziali e assistenziali e  dei  premi  per
          l'assicurazione obbligatoria  in  scadenza  rispettivamente
          nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017  ovvero
          nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre  2017.  Non
          si fa luogo al  rimborso  dei  contributi  previdenziali  e
          assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria
          gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei  contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
          articolo, sono effettuati entro il 31  maggio  2018,  senza
          applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  anche   mediante
          rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari
          importo a decorrere dal mese di  maggio  2018.  Agli  oneri
          derivanti dalla  sospensione  di  cui  al  presente  comma,
          valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in  344,53
          milioni  di  euro  per  il  2017,  si  provvede  ai   sensi
          dell'articolo 52. Agli oneri valutati di  cui  al  presente
          comma, si applica l'articolo 17, commi da  12  a  12-quater
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  6,  comma
          13, e 12, comma 1, del  citato  decreto-legge  n.  189  del
          2016: 
              "Art.  6.  Criteri  e   modalita'   generali   per   la
          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la
          ricostruzione privata 
              1. - 12. Omissis. 
              13. La selezione dell'impresa esecutrice da  parte  del
          beneficiario dei contributi e' compiuta mediante  procedura
          concorrenziale  intesa  all'affidamento  dei  lavori   alla
          migliore offerta. Alla selezione possono  partecipare  solo
          le imprese che risultano iscritte  nella  Anagrafe  di  cui
          all'articolo 30, comma 6, in numero non  inferiore  a  tre.
          Gli esiti della procedura  concorrenziale,  completi  della
          documentazione  stabilita  con  provvedimenti  adottati  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla  domanda
          di contributo. 
              Omissis." 
              "Art. 12. Procedura per la concessione  e  l'erogazione
          dei contributi 
              1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo  8,  comma
          4, l'istanza di concessione dei  contributi  e'  presentata
          dai soggetti legittimati di cui all'articolo  6,  comma  2,
          all'ufficio speciale per la ricostruzione  territorialmente
          competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo
          necessario  in  relazione  alla  tipologia  dell'intervento
          progettato. Alla domanda sono  obbligatoriamente  allegati,
          oltre alla documentazione necessaria per  il  rilascio  del
          titolo edilizio: 
              a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta
          a norma  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 113 del 17 maggio 2011, anche  da  parte  del  personale
          tecnico del Comune o da personale tecnico  e  specializzato
          di  supporto  al  Comune   appositamente   formato,   senza
          ulteriori oneri per la finanza pubblica; 
              b)   relazione   tecnica   asseverata   a   firma    di
          professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale  di
          cui all'articolo 34, attestante la riconducibilita' causale
          diretta dei danni esistenti  agli  eventi  sismici  di  cui
          all'articolo 1; 
              c)   progetto   degli    interventi    proposti,    con
          l'indicazione   delle   attivita'   di   ricostruzione    e
          riparazione  necessarie   nonche'   degli   interventi   di
          miglioramento sismico previsti  riferiti  all'immobile  nel
          suo complesso, corredati da computo metrico  estimativo  da
          cui risulti l'entita' del contributo richiesto; 
              d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con
          allegata  documentazione  relativa  alla  sua  selezione  e
          attestazione  dell'iscrizione   nella   Anagrafe   di   cui
          all'articolo 30, comma 6. 
              Omissis.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   430
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "430.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un   fondo
          rotativo per far fronte  alle  esigenze  che  derivano  dal
          differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi,
          disposto ai sensi dell'articolo 9  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni  di  euro  per
          l'anno   2016.   Con   apposito   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          attuative  e  di  alimentazione  del  medesimo  fondo.   Al
          relativo  onere  per  l'anno  2016  si  provvede   mediante
          riduzione di pari importo dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135.".