Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1924/2006, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e all'articolo 3, numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento (CE) n. 178/2002. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorita' competenti sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo agli ambiti di rispettiva competenza.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che e' diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi; b) pubblicita' ingannevole: qualsiasi pubblicita' che in qualunque modo, compresa la sua presentazione e' idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente; c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; d) pubblicita' comparativa: qualsiasi pubblicita' che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario e' diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.». - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 178/2002 si veda nelle note alle premesse.