Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Per «organismo di gestione collettiva» si intende  un  soggetto,
ivi compresa la Societa' italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE)
disciplinata dagli articoli 180 e  seguenti  della  legge  22  aprile
1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalita'
unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti  connessi  ai
diritti d'autore per conto di piu' di un titolare di tali diritti,  a
vantaggio collettivo di questi, e  che  soddisfi  uno  o  entrambi  i
seguenti requisiti: 
    a) e' detenuto o controllato dai propri membri; 
    b) non persegue fini di lucro. 
  2.  Per  «entita'  di  gestione  indipendente»  si  intende,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 180,  della  legge  22  aprile
1941, n. 633, un soggetto che, come  finalita'  unica  o  principale,
gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore  per
conto di piu' di un titolare di tali diritti, a vantaggio  collettivo
di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti: 
    a)   non   e'   detenuta   ne'   controllata,   direttamente    o
indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; 
    b) persegue fini di lucro. 
  3. Per «titolare  dei  diritti»  si  intende  qualsiasi  persona  o
entita', diversa da un organismo di gestione collettiva, che  detiene
diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a  cui,  in
base a un accordo per lo  sfruttamento  dei  diritti  o  alla  legge,
spetta una parte dei proventi. 
  4. Per «membro di un organismo di gestione collettiva»  si  intende
un titolare dei diritti o un'entita' che rappresenta i  titolari  dei
diritti,  compresi  altri  organismi   di   gestione   collettiva   e
associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa  i  requisiti  di
adesione dell'organismo di gestione collettiva ed e' stato ammesso da
questo. 
  5. Per «licenza multiterritoriale» si intende una licenza che abbia
ad oggetto la riproduzione o  la  comunicazione  attraverso  reti  di
comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio  di
piu' di uno Stato dell'Unione europea. 
  6. Per «diritti su opere musicali online»  si  intendono:  tutti  i
diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali
diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n.
          633, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 180 
              L'attivita' di intermediario, comunque  attuata,  sotto
          ogni forma diretta o indiretta di  intervento,  mediazione,
          mandato,  rappresentanza   ed   anche   di   cessione   per
          l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
          di  recitazione,  di  radiodiffusione   ivi   compresa   la
          comunicazione al pubblico via satellite e  di  riproduzione
          meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata
          in via esclusiva alla Societa'  italiana  degli  autori  ed
          editori (S.I.A.E.). 
              Tale attivita' e' esercitata per effettuare: 
              1) la concessione, per  conto  e  nell'interesse  degli
          aventi  diritto,  di  licenze  e  autorizzazioni   per   la
          utilizzazione economica di opere tutelate; 
              2)  la  percezione  dei  proventi  derivanti  da  dette
          licenze ed autorizzazioni; 
              3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi
          diritto. 
              L'attivita' dell'ente si esercita altresi'  secondo  le
          norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei
          quali esso ha una rappresentanza organizzata. 
              La suddetta esclusivita' di poteri  non  pregiudica  la
          facolta' spettante all'autore, ai suoi  successori  o  agli
          aventi causa, di esercitare  direttamente  i  diritti  loro
          riconosciuti da questa legge. 
              Nella ripartizione dei proventi prevista al  n.  3  del
          secondo comma una quota parte  deve  essere  in  ogni  caso
          riservata  all'autore.  I  limiti  e  le  modalita'   della
          ripartizione sono determinati dal regolamento. 
              Quando, pero', i  diritti  di  utilizzazione  economica
          dell'opera possono dar luogo a percezioni  di  proventi  in
          paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati
          o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti
          non provvedono, per qualsiasi motivo, alla  percezione  dei
          proventi, trascorso un anno  dalla  loro  esigibilita',  e'
          conferito alla Societa' italiana degli  autori  ed  editori
          (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti  medesimi  per
          conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori  o
          aventi causa. 
              I proventi di cui al precedente  comma  riscossi  dalla
          Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.),
          detratte  le  spese  di  riscossione,  saranno   tenuti   a
          disposizione degli aventi diritto, per un  periodo  di  tre
          anni;  trascorso  questo  termine  senza  che  siano  stati
          reclamati  dagli  aventi  diritto,  saranno  versati   alla
          Confederazione nazionale  professionisti  ed  artisti,  per
          scopi di assistenza alle categorie degli autori,  scrittori
          e musicisti.». 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  9  gennaio
          2008, n. 2 si veda nelle note alle premesse.