(Statuto-art. 2)
 
                               Art. 2. 
                 Finalita' e attivita' istituzionali 
 
  1. Nell'ambito dei settori di competenza  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, il CREA svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in
grado di innalzare, in un contesto  di  sostenibilita'  e  salubrita'
delle  produzioni,  la  profittabilita'  e  la  competitivita'  delle
attivita' agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la  tutela
e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversita' degli
ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli obiettivi  e
degli  indirizzi  definiti  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. Nel perseguimento delle predette finalita' ed
in coerenza con i  principi  della  Carta  europea  dei  ricercatori,
Raccomandazione 11 marzo 2005, n. 2005/251/CE, il CREA: 
    a) sviluppa e favorisce l'adozione  dell'innovazione  tecnologica
nei settori produttivi, anche in collaborazione con  le  Regioni,  le
Province autonome, le universita', enti di ricerca e associazioni dei
produttori e dei consumatori; 
    b) svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualita' tecnologica
e tracciabilita' delle produzioni e la tutela del consumatore; 
    c)  fornisce  supporto   e   assistenza   tecnico-scientifica   e
consulenza ad organismi di  rilevanza  nazionale  ed  internazionale,
alle istituzioni della Unione europea, ai  Ministeri,  alle  Regioni,
alle Province autonome e agli enti territoriali; 
    d) assolve ai compiti  istituzionali  assegnati  dalla  normativa
vigente, nazionale o comunitaria, o da  atti  emanati  dal  Ministero
vigilante; 
    e) fornisce al Ministro  un  quadro  annuale  sull'andamento  del
settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca; 
    f)  fornisce  al  Ministro  ogni  supporto  necessario   per   la
definizione,  il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle   politiche
pubbliche in campo agricolo e agroalimentare; 
    g) svolge,  su  specifica  richiesta  del  Ministro,  ogni  altra
attivita'  ritenuta  funzionale  allo  sviluppo  o  alla  tutela  del
comparto agro-alimentare; 
    h)  puo'  fornire,  qualora  ne  ricorrano   i   presupposti   di
soddisfacimento dell'interesse  pubblico,  assistenza  scientifica  e
tecnologica alle imprese; 
    i) svolge attivita' di  certificazione,  prova  e  accreditamento
anche finalizzate alla certificazione, etichettatura  nutrizionale  e
valorizzazione delle specificita' dei prodotti nazionali; 
    l)  svolge  attivita'   di   certificazione   delle   sementi   e
registrazione e tutela delle varieta' vegetali  in  conformita'  alle
norme nazionali e internazionali che regolano il settore; 
    m)  favorisce,  sviluppa  e  svolge  attivita'  di   divulgazione
scientifica  e  di  integrazione  delle  conoscenze  provenienti   da
differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestivita'  nel
trasferimento dei risultati; 
    n) promuove il dibattito su tematiche scientifiche  di  interesse
nazionale e internazionale; 
    o) svolge ricerche sulla qualita' nutrizionale degli  alimenti  e
sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo; 
    p) svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare; 
    q) svolge attivita' di ricerca socio-economica in campo agricolo,
agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito
nazionale, comunitario e internazionale; 
    r)  promuove  e  sviluppa  accordi  di  collaborazione   con   le
istituzioni,  l'universita',  gli  enti   di   ricerca   e   con   le
rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e
dell'associazionismo; 
    s) favorisce e promuove la  crescita  culturale  e  professionale
degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare,  agroindustriale,
ittico, forestale, della nutrizione  umana  e  degli  alimenti  anche
attraverso lo svolgimento  di  attivita'  formativa  nei  settori  di
competenza; 
    t) contribuisce all'avviamento dei  giovani  alla  ricerca  anche
attraverso adeguati strumenti formativi. 
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie   attivita'   e   per   il
conseguimento delle finalita' istituzionali, il CREA  puo'  stipulare
convenzioni,   contratti   ed   accordi   di    collaborazione    con
amministrazioni,  enti,  istituti,  associazioni  ed  altre   persone
giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere  o  internazionali,
nei limiti dell'ordinamento vigente. 
  3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente, il CREA, per
il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali e  nell'ambito
delle stesse, puo' inoltre fornire  servizi  e  attivita',  anche  in
ambito formativo, in favore di soggetti pubblici e privati, anche  in
regime di  diritto  privato.  Per  il  conseguimento  delle  medesime
finalita'  e  nell'ambito  dei  medesimi  limiti,  il  CREA,   previa
autorizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, puo' partecipare o costituire consorzi  e  fondazioni  con
soggetti pubblici e privati,  nonche'  societa'  nel  rispetto  delle
previsioni di cui al decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.
Salvo diverse previsioni di legge, decorsi 60 giorni dalla  richiesta
di autorizzazione in assenza di osservazioni da parte  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorizzazione  si
intende concessa.