Art. 2 Istituzione del servizio civile universale e finalita' 1. E' istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonche' alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 52, primo comma, della Costituzione: «La difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino.». - Si riporta il testo dell'art. 11 della Costituzione: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.». - Si riporta il testo dell'art. 2 della Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.». - Si riporta il testo dell'art. 4, secondo comma, della Costituzione: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, una attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa'.».