Art. 2 
 
 
                      Modifiche dell'articolo 3 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  194,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 le parole: «30 giugno 2012» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo  2022
e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le
parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le  seguenti:
«non di interesse nazionale ne'  di  interesse  di  piu'  regioni»  e
l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel  caso  di
infrastrutture principali di interesse nazionale o  di  interesse  di
piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le  societa'  e  gli
enti gestori trasmettono la  mappatura  acustica  e  i  dati  di  cui
all'allegato  6  relativi  a  dette   infrastrutture,   riferiti   al
precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e alle regioni o province autonome  competenti,
entro il 30 giugno 2017  e,  successivamente,  ogni  cinque  anni.  I
medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle  regioni
e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili  per  la
redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.»; 
    c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre
2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31  gennaio  2017  e,
successivamente, ogni cinque anni» e,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti:  «La  comunicazione  deve  includere  anche  tutti  i  dati
utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico
dell'infrastruttura,  flussi  di  traffico  suddivisi  per  mezzi   e
relative velocita', nonche',  in  caso  di  infrastrutture  stradali,
tipologia del manto stradale e stato  di  manutenzione,  in  caso  di
infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno
per i convogli merci, lunghezza, tipo di  freni  e  ogni  altro  dato
necessario all'elaborazione della  mappatura  acustica,  al  fine  di
consentire all'autorita' responsabile dell'agglomerato di predisporre
le mappe acustiche strategiche di propria competenza.»; 
    d) al comma 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le
mappature acustiche sono redatte in conformita'  ai  criteri  e  alle
specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 14 marzo 2007, che  istituisce  un'infrastruttura
per l'informazione territoriale nella  Comunita'  europea  (Inspire),
sulla  base  di  linee  guida  adottate,  su  proposta  dell'Istituto
superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare.»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ferma  restando  la
tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche  strategiche
e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate  e
rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni cinque anni.»; 
    f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel
caso in cui le regioni  o  le  province  autonome  siano  i  soggetti
responsabili della redazione delle mappature acustiche  ovvero  delle
mappe  acustiche  strategiche  degli  agglomerati,  le  attivita'  di
verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita'  di
verifica, le regioni o le provincie autonome possono  avvalersi,  ove
necessario, del supporto dell'Agenzia per  la  protezione  ambientale
competente per territorio, e il Ministero del supporto  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  3.  (Mappatura  acustica   e   mappe   acustiche
          strategiche). - 1. Entro il 30 giugno 2007: 
                a) l'autorita'  individuata  dalla  regione  o  dalla
          provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o  alla
          provincia   autonoma   competente   le   mappe    acustiche
          strategiche, nonche' i dati di cui all'allegato 6, relativi
          al precedente anno solare, degli agglomerati  con  piu'  di
          250.000 abitanti; 
                b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici
          di trasporto o delle relative  infrastrutture  elaborano  e
          trasmettono  alla  regione  o   alla   provincia   autonoma
          competente la mappatura acustica, nonche'  i  dati  di  cui
          all'allegato 6, riferiti al precedente anno  solare,  degli
          assi  stradali  principali  su  cui  transitano   piu'   di
          6.000.000  di  veicoli  all'anno,  degli  assi   ferroviari
          principali  su  cui  transitano  piu'  di  60.000  convogli
          all'anno  e  degli  aeroporti  principali.  Nel   caso   di
          infrastrutture principali che interessano piu' regioni  gli
          stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati  di
          cui all'allegato  6  relativi  a  dette  infrastrutture  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  ed
          alle regioni o province autonome competenti. 
              2. Nel caso di servizi pubblici di  trasporto  e  delle
          relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di  cui
          al comma 1, lettera a), la mappatura acustica  prevista  al
          comma 1, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato  6,
          sono trasmessi entro  il  31  dicembre  2006  all'autorita'
          individuata al comma 1, lettera a). 
              3. Entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, entro il
          31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data: 
                a) l'autorita'  individuata  dalla  regione  o  dalla
          provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o  alla
          provincia   autonoma   competente   le   mappe    acustiche
          strategiche  degli  agglomerati,  nonche'  i  dati  di  cui
          all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare; 
                b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici
          di  trasporto  o  delle  relative  infrastrutture  non   di
          interesse  nazionale  ne'  di  interesse  di  piu'  regioni
          elaborano e  trasmettono  alla  regione  o  alla  provincia
          autonoma competente la mappatura acustica, nonche'  i  dati
          di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno  solare,
          degli assi stradali e ferroviari principali. 
              3-bis.  Nel  caso  di  infrastrutture   principali   di
          interesse  nazionale  o  di  interesse  di  piu'   regioni,
          compresi gli aeroporti principali, le societa' e  gli  enti
          gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati  di  cui
          all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al
          precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare e alle regioni o  province
          autonome  competenti,  entro   il   30   giugno   2017   e,
          successivamente, ogni cinque anni. I medesimi  termini  per
          la trasmissione si applicano anche alle regioni e  province
          autonome quando esse sono i soggetti  responsabili  per  la
          redazione   delle   mappe   acustiche   strategiche   degli
          agglomerati. 
              4. Nel caso di servizi pubblici di  trasporto  e  delle
          relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di  cui
          al comma 3, lettera a), la mappatura acustica  prevista  al
          comma 3, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato  6,
          sono trasmessi entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente,
          ogni cinque anni  all'autorita'  individuata  al  comma  3,
          lettera a). La comunicazione deve includere anche  tutti  i
          dati utilizzati quali ubicazione,  dimensione  e  andamento
          plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi  di  traffico
          suddivisi per mezzi e relative velocita', nonche', in  caso
          di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale  e
          stato  di   manutenzione,   in   caso   di   infrastrutture
          ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno  per
          i convogli merci, lunghezza, tipo di  freni  e  ogni  altro
          dato necessario all'elaborazione della mappatura  acustica,
          al   fine   di   consentire   all'autorita'    responsabile
          dell'agglomerato  di   predisporre   le   mappe   acustiche
          strategiche di propria competenza. 
              5.  Le  mappe  acustiche  strategiche  e  la  mappatura
          acustica  di  cui  ai  commi  1  e  3  sono  elaborate   in
          conformita' ai requisiti minimi stabiliti  all'allegato  4,
          nonche' ai  criteri  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  di  concerto
          con i Ministeri della salute e delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentita la  Conferenza  unificata,  da  adottare
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, tenuto conto anche  della  normazione  tecnica  di
          settore. Le mappature acustiche sono redatte in conformita'
          ai criteri  e  alle  specifiche  indicate  dalla  direttiva
          2007/2/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  14
          marzo   2007,   che   istituisce   un'infrastruttura    per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su  proposta
          dell'Istituto Superiore per  la  Protezione  e  la  Ricerca
          Ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare. 
              6. Ferma restando la tempistica di cui  ai  commi  3  e
          3-bis,  le  mappe  acustiche  strategiche  e  le  mappature
          acustiche di cui  ai  predetti  commi  sono  riesaminate  e
          rielaborate  in  funzione  della  necessita',  almeno  ogni
          cinque anni. 
              7. La regione o la provincia autonoma competente o,  in
          caso di  infrastrutture  principali  che  interessano  piu'
          regioni, il Ministero  dell'ambiente  e  dalla  tutela  del
          territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la
          mappatura acustica di cui ai  commi  1  e  3  soddisfino  i
          requisiti stabiliti al comma 5. Nel caso in cui le  regioni
          o le province autonome siano i soggetti responsabili  della
          redazione delle  mappature  acustiche  ovvero  delle  mappe
          acustiche strategiche degli agglomerati,  le  attivita'  di
          verifica sono svolte dal Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. Nello  svolgimento  delle
          predette attivita' di verifica, le regioni o  le  provincie
          autonome possono avvalersi, ove  necessario,  del  supporto
          dell'Agenzia per la protezione  ambientale  competente  per
          territorio,  e  il  Ministero  del  supporto  dell'Istituto
          superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale
          (ISPRA). 
              8. Nelle zone che  confinano  con  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con
          le autorita' competenti di detti Stati ai fini della  mappa
          acustica strategica di cui al presente articolo. 
              9. All'attuazione del presente articolo si provvede con
          le risorse finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».