Art. 2 Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e pratiche, anche con modalita' laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale. 2. La progettualita' delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e puo' essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonche' di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.