Art. 2 
 
           Promozione dell'arte e della cultura umanistica 
                       nel sistema scolastico 
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  1,  le   istituzioni
scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano
triennale dell'offerta  formativa,  attivita'  teoriche  e  pratiche,
anche  con  modalita'  laboratoriale,  di  studio,   approfondimento,
produzione, fruizione  e  scambio,  in  ambito  artistico,  musicale,
teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico,  paesaggistico,
linguistico, filosofico,  storico,  archeologico,  storico-artistico,
demoetno-antropologico,   artigianale,   a   livello   nazionale    e
internazionale. 
  2. La progettualita' delle istituzioni  scolastiche,  espressa  nel
Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante percorsi
curricolari, anche in verticale, in alternanza  scuola-lavoro  o  con
specifiche iniziative extrascolastiche, e puo' essere programmata  in
rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di  istituti  e
luoghi della cultura, nonche' di enti  locali  e  di  altri  soggetti
pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti
in ambito artistico e musicale.