Art. 2 Identita' dell'istruzione professionale 1. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di eta', di almeno una qualifica professionale triennale, la studentessa e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione puo' scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra: a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62; b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 2. Al fine di assicurare alla studentessa e allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle attivita' economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un'identita' culturale, metodologica e organizzativa che e' definita nel profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Il profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma 2 integra il profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed e' comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonche' ai profili di uscita degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3. 4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera a). 5. I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all'universita' e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Note all'art. 2: - La legge 10 marzo 2000, n. 62,recante «Normeper la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67. - Per il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: «Art. 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione). - (Omissis). 5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignita' e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonche' di incrementare l'autonoma capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilita', delle capacita' e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalita' e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III. (Omissis)».