Art. 2 
 
                               Servizi 
 
  1. Lo Stato, le  regioni  e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
rispettive competenze e nei  limiti  delle  effettive  disponibilita'
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
programmano gli interventi per il sostegno  al  diritto  allo  studio
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e  degli  studenti  al
fine di  fornire,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  i  seguenti
servizi: 
    a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilita'; 
    b) servizi di mensa; 
    c) fornitura dei libri  di  testo  e  degli  strumenti  didattici
indispensabili negli specifici corsi di studi; 
    d) servizi per le alunne e  gli  alunni,  le  studentesse  e  gli
studenti ricoverati in ospedale, in case di  cura  e  riabilitazione,
nonche' per l'istruzione domiciliare.