Art. 2 
 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, le parole: "adottato dal regolamento  (CE)  n.  2195/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite  dalle  seguenti:
"di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt)". 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 1 (Oggetto e ambito di  applicazione).  -  1.  Il
          presente codice disciplina i  contratti  di  appalto  e  di
          concessione delle amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli
          enti aggiudicatori  aventi  ad  oggetto  l'acquisizione  di
          servizi, forniture, lavori  e  opere,  nonche'  i  concorsi
          pubblici di progettazione. 
              2. Le disposizioni del presente  codice  si  applicano,
          altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti: 
                a) appalti di  lavori,  di  importo  superiore  ad  1
          milione  di  euro,  sovvenzionati  direttamente  in  misura
          superiore   al   50   per    cento    da    amministrazioni
          aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una
          delle seguenti attivita': 
                  1) lavori di genio civile di cui all'allegato I; 
                  2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti
          sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo  libero,   edifici
          scolastici e universitari e edifici  destinati  a  funzioni
          pubbliche; 
                b) appalti  di  servizi  di  importo  superiore  alle
          soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in
          misura  superiore  al  50  per  cento  da   amministrazioni
          aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a  un
          appalto di lavori di cui alla lettera a). 
                c) lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
          lavori    pubblici    che    non    sono    amministrazioni
          aggiudicatrici; 
                d) lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
          servizi, quando essi  sono  strettamente  strumentali  alla
          gestione del servizio e le  opere  pubbliche  diventano  di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice; 
                e)  lavori  pubblici  da  realizzarsi  da  parte   di
          soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un
          altro titolo  abilitativo,  che  assumono  in  via  diretta
          l'esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  a  scomputo
          totale o parziale del contributo previsto per  il  rilascio
          del permesso, ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, e dell'articolo 28, comma 5,  della  legge  17  agosto
          1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in  regime
          di convenzione. L'amministrazione che rilascia il  permesso
          di costruire o altro  titolo  abilitativo,  puo'  prevedere
          che,  in  relazione  alla  realizzazione  delle  opere   di
          urbanizzazione, l'avente diritto  a  richiedere  il  titolo
          presenti all'amministrazione stessa, in sede  di  richiesta
          del suddetto titolo, un progetto di fattibilita' tecnica ed
          economica delle opere da eseguire,  con  l'indicazione  del
          tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo
          schema    del    relativo     contratto     di     appalto.
          L'amministrazione, sulla base del progetto di  fattibilita'
          tecnica ed economica, indice  una  gara  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 60  o  61.  Oggetto  del  contratto,
          previa acquisizione del  progetto  definitivo  in  sede  di
          offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione  di
          lavori. L'offerta relativa al prezzo  indica  distintamente
          il corrispettivo richiesto per la progettazione  esecutiva,
          per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza. 
              3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed
          e), non si applicano gli  articoli  21  relativamente  alla
          programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In  relazione
          alla  fase  di  esecuzione  del  contratto   si   applicano
          esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo.  Alle
          societa' con capitale pubblico anche non maggioritario, che
          non sono  organismi  di  diritto  pubblico,  che  hanno  ad
          oggetto della loro attivita' la realizzazione di  lavori  o
          opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati
          ad  essere  collocati  sul  mercato  in  regime  di  libera
          concorrenza, si applica la disciplina  prevista  dai  Testi
          unici sui servizi pubblici locali  di  interesse  economico
          generale  e  in  materia  di  societa'   a   partecipazione
          pubblica. Alle medesime societa' e agli enti  aggiudicatori
          che   affidino   lavori,   servizi,   forniture,   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora  ai
          sensi dell'articolo  28  debbano  trovare  applicazione  le
          disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative
          al titolo VI, capo I, non  si  applicano  gli  articoli  21
          relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e
          113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto  si
          applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 
              4. Le amministrazioni aggiudicatrici che  concedono  le
          sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b),  assicurano
          il rispetto delle disposizioni del presente codice  qualora
          non aggiudichino esse stesse gli  appalti  sovvenzionati  o
          quando esse aggiudichino tali appalti in nome e  per  conto
          di altri enti. 
              5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al
          comma 2, lettere a) e b), deve  porre  come  condizione  il
          rispetto,  da  parte  del  soggetto   beneficiario,   delle
          disposizioni  del  presente  codice.  Fatto  salvo   quanto
          previsto   dalle   eventuali   leggi   che   prevedono   le
          sovvenzioni, il 50  per  cento  delle  stesse  puo'  essere
          erogato  solo  dopo  l'avvenuto  affidamento  dell'appalto,
          previa verifica,  da  parte  del  sovvenzionatore,  che  la
          procedura di affidamento si  e'  svolta  nel  rispetto  del
          presente codice. Il mancato rispetto  del  presente  codice
          costituisce causa di decadenza dal contributo. 
              6. Il presente codice si applica ai contratti  pubblici
          aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza,  ad
          eccezione dei contratti: 
                a) che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del
          decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; 
                b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre  2011,
          n. 208, non  si  applica  in  virtu'  dell'articolo  6  del
          medesimo decreto. 
              7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
          internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive
          generali  per  disciplinare  le  procedure  di  scelta  del
          contraente  e  l'esecuzione  del  contratto  da   svolgersi
          all'estero, tenuto  conto  dei  principi  fondamentali  del
          presente codice e  delle  procedure  applicate  dall'Unione
          europea  e  dalle  organizzazioni  internazionali  di   cui
          l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del  presente
          codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino
          all'adozione delle direttive generali di  cui  al  presente
          comma, si applica l'articolo 216, comma 26. 
              8. I riferimenti  a  nomenclature  nel  contesto  degli
          appalti pubblici  e  nel  contesto  dell'aggiudicazione  di
          concessioni sono  effettuati  utilizzando  il  «Vocabolario
          comune per gli appalti pubblici» (CPV) di cui  all'articolo
          3, comma 1, lettera tttt).".