Art. 2 
 
                  Tutela della dignita' del minore 
 
  1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun  genitore  o
soggetto esercente la responsabilita' del  minore  che  abbia  subito
taluno degli atti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della  presente
legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o  al  gestore  del
sito internet o del social media  un'istanza  per  l'oscuramento,  la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale  del  minore,
diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali,
anche qualora le condotte di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  della
presente legge, da identificare espressamente  tramite  relativo  URL
(Uniform resource locator), non  integrino  le  fattispecie  previste
dall'articolo 167 del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
ovvero da altre norme incriminatrici. 
  2. Qualora, entro le ventiquattro  ore  successive  al  ricevimento
dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto  responsabile  non  abbia
comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento,
alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi
abbia provveduto, o comunque  nel  caso  in  cui  non  sia  possibile
identificare il titolare  del  trattamento  o  il  gestore  del  sito
internet o del social media,  l'interessato  puo'  rivolgere  analoga
richiesta,  mediante  segnalazione  o  reclamo,  al  Garante  per  la
protezione dei dati personali, il quale, entro  quarantotto  ore  dal
ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli  143  e
144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  167  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in  materia  di
          protezione dei dati personali), pubblicato nella GU n.  174
          del 29 luglio 2003, S.O.: 
              «Art. 167 (Trattamento illecito di dati).  -  1.  Salvo
          che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  chiunque,  al
          fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare  ad
          altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
          violazione di quanto disposto dagli articoli  18,  19,  23,
          123, 126 e 130, ovvero in applicazione  dell'articolo  129,
          e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
          da sei a diciotto  mesi  o,  se  il  fatto  consiste  nella
          comunicazione o diffusione, con  la  reclusione  da  sei  a
          ventiquattro mesi. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto  o
          di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
          personali in violazione di quanto disposto  dagli  articoli
          17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45,  e'  punito,
          se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da  uno  a
          tre anni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  143  e  144  del
          citato decreto legislativo n. 196 del 2003: 
              «Art. 143 (Procedimento per i reclami). -  1.  Esaurita
          l'istruttoria   preliminare,   se   il   reclamo   non   e'
          manifestamente infondato e  sussistono  i  presupposti  per
          adottare un provvedimento, il Garante,  anche  prima  della
          definizione del procedimento: 
                a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera
          b), ovvero il divieto o il blocco ai  sensi  della  lettera
          c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con
          l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; 
                b)  prescrive  al  titolare  le  misure  opportune  o
          necessarie  per  rendere  il  trattamento   conforme   alle
          disposizioni vigenti; 
                c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il
          trattamento che risulta illecito o non corretto  anche  per
          effetto della mancata adozione delle misure  necessarie  di
          cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della
          natura  dei  dati  o,   comunque,   delle   modalita'   del
          trattamento o degli effetti che esso puo'  determinare,  vi
          e' il concreto rischio del verificarsi  di  un  pregiudizio
          rilevante per uno o piu' interessati; 
                d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di
          dati relativi a singoli soggetti o a categorie di  soggetti
          che si pone in  contrasto  con  rilevanti  interessi  della
          collettivita'. 
              2. I provvedimenti di cui al comma  1  sono  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  se  i
          relativi destinatari non sono facilmente identificabili per
          il numero o per la complessita' degli accertamenti.». 
              «Art. 144 (Segnalazioni). - 1. I provvedimenti  di  cui
          all'articolo 143 possono essere adottati  anche  a  seguito
          delle  segnalazioni  di  cui  all'articolo  141,  comma  1,
          lettera b), se  e'  avviata  un'istruttoria  preliminare  e
          anche prima della definizione del procedimento.».