Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10»; b) al comma 2, lettera f), dopo la parola: «organi» sono inserite le seguenti: «di controllo interni ed».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Ciclo di gestione della performance). - 1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art. 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. 2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'art. 10; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.».