Art. 2 
 
           Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 
                      21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Il titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
e' sostituito dal seguente: 
  «Titolo II (Obblighi) - Capo I (Obblighi di adeguata verifica della
clientela) - Sezione I - Art. 17  (Disposizioni  generali).  -  1.  I
soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e  del
titolare effettivo con riferimento  ai  rapporti  e  alle  operazioni
inerenti   allo   svolgimento    dell'attivita'    istituzionale    o
professionale: 
  a) in occasione dell'instaurazione di un  rapporto  continuativo  o
del conferimento dell'incarico per l'esecuzione  di  una  prestazione
professionale; 
  b)  in  occasione  dell'esecuzione  di  un'operazione  occasionale,
disposta  dal  cliente,   che   comporti   la   trasmissione   o   la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari  o  superiore  a
15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata  con  una
operazione unica o con piu' operazioni  che  appaiono  collegate  per
realizzare  un'operazione  frazionata  ovvero  che  consista  in   un
trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3,  paragrafo  1,
punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, superiore a mille euro; 
  c) con riferimento  ai  prestatori  di  servizi  di  gioco  di  cui
all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento  di  operazioni
di gioco, anche secondo le disposizioni dettate  dal  Titolo  IV  del
presente decreto. 
  2. I soggetti  obbligati  procedono,  in  ogni  caso,  all'adeguata
verifica del cliente e del titolare effettivo: 
  a) quando vi e' sospetto di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile; 
  b) quando vi sono dubbi sulla veridicita'  o  sull'adeguatezza  dei
dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione. 
  3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica  della
clientela proporzionali all'entita' dei rischi di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo  e  dimostrano  alle  autorita'  di  cui
all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a),  e   agli   organismi   di
autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al  rischio
rilevato. Nel graduare l'entita' delle misure  i  soggetti  obbligati
tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali: 
    a) con riferimento al cliente: 
  1) la natura giuridica; 
  2) la prevalente attivita' svolta; 
  3)   il   comportamento   tenuto   al   momento   del    compimento
dell'operazione o  dell'instaurazione  del  rapporto  continuativo  o
della prestazione professionale; 
  4) l'area geografica di  residenza  o  sede  del  cliente  o  della
controparte; 
    b)  con  riferimento  all'operazione,  rapporto  continuativo   o
prestazione professionale: 
  1)  la   tipologia   dell'operazione,   rapporto   continuativo   o
prestazione professionale posti in essere; 
  2)  le   modalita'   di   svolgimento   dell'operazione,   rapporto
continuativo o prestazione professionale; 
  3) l'ammontare dell'operazione; 
  4) la frequenza e il  volume  delle  operazioni  e  la  durata  del
rapporto continuativo o della prestazione professionale; 
  5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto  continuativo  o
della prestazione professionale, in rapporto all'attivita' svolta dal
cliente  e   all'entita'   delle   risorse   economiche   nella   sua
disponibilita'; 
  6) l'area geografica  di  destinazione  del  prodotto  e  l'oggetto
dell'operazione,  del  rapporto  continuativo  o  della   prestazione
professionale. 
  4. I soggetti obbligati  adempiono  alle  disposizioni  di  cui  al
presente capo nei confronti dei nuovi  clienti  nonche'  dei  clienti
gia' acquisiti,  rispetto  ai  quali  l'adeguata  verifica  si  renda
opportuna  in  considerazione  del  mutato  livello  di  rischio   di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. 
  5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati
altresi'  nei  casi  in  cui  le  banche,  gli  istituti  di   moneta
elettronica, gli  istituti  di  pagamento  e  Poste  Italiane  S.p.A.
agiscono da tramite o  siano  comunque  parte  nel  trasferimento  di
denaro contante o titoli al  portatore,  in  euro  o  valuta  estera,
effettuato a  qualsiasi  titolo  tra  soggetti  diversi,  di  importo
complessivamente pari o superiore a 15.000 euro. 
  6. Nella prestazione di servizi di  pagamento  e  nell'emissione  e
distribuzione di moneta  elettronica  effettuate  tramite  agenti  in
attivita' finanziaria di cui all'articolo 3,  comma  3,  lettera  c),
ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli  istituti
di pagamento e gli  istituti  di  moneta  elettronica,  ivi  compresi
quelli aventi  sede  centrale  in  altro  Stato  membro,  nonche'  le
succursali di questi  ultimi,  osservano  gli  obblighi  di  adeguata
verifica della clientela  anche  per  le  operazioni  occasionali  di
importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui  la  prestazione  di
servizi di cui al presente  comma  sia  effettuata  tramite  soggetti
convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  nn),
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3. 
  7. Gli  obblighi  di  adeguata  verifica  della  clientela  non  si
osservano  in  relazione  allo  svolgimento  dell'attivita'  di  mera
redazione  e  trasmissione  ovvero   di   sola   trasmissione   delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e  degli  adempimenti  in
materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma
1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
  Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica). -  1.  Gli
obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: 
  a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua  identita'
attraverso riscontro di un documento d'identita' o di altro documento
di riconoscimento  equipollente  ai  sensi  della  normativa  vigente
nonche' sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da  una
fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure  si  attuano  nei
confronti  dell'esecutore,   anche   in   relazione   alla   verifica
dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in  forza
del quale opera in nome e per conto del cliente; 
  b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua
identita' attraverso l'adozione di misure  proporzionate  al  rischio
ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarita' effettiva di
persone giuridiche, trust  e  altri  istituti  e  soggetti  giuridici
affini, le misure che  consentano  di  ricostruire,  con  ragionevole
attendibilita', l'assetto proprietario e di controllo del cliente; 
  c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni  sullo  scopo  e
sulla  natura  del  rapporto   continuativo   o   della   prestazione
professionale,    per    tali    intendendosi,    quelle     relative
all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti  tra  il
cliente e l'esecutore, tra il  cliente  e  il  titolare  effettivo  e
quelle relative all'attivita' lavorativa, salva  la  possibilita'  di
acquisire, in  funzione  del  rischio,  ulteriori  informazioni,  ivi
comprese quelle relative alla situazione  economico-patrimoniale  del
cliente,   acquisite   o   possedute   in   ragione    dell'esercizio
dell'attivita'. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di
finanziamento del  terrorismo,  i  soggetti  obbligati  applicano  la
procedura di acquisizione e valutazione delle  predette  informazioni
anche alle prestazioni o operazioni occasionali; 
  d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta  la
sua durata, attraverso l'esame  della  complessiva  operativita'  del
cliente medesimo, la verifica e  l'aggiornamento  dei  dati  e  delle
informazioni acquisite nello svolgimento delle attivita' di cui  alle
lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria  in  funzione  del
rischio, alla verifica della provenienza dei fondi  e  delle  risorse
nella  disponibilita'  del  cliente,  sulla  base   di   informazioni
acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attivita'. 
  2. Le attivita' di identificazione e  verifica  dell'identita'  del
cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, sono  effettuate  prima  dell'instaurazione  del
rapporto  continuativo  o  del  conferimento  dell'incarico  per   lo
svolgimento   di   una   prestazione   professionale   ovvero   prima
dell'esecuzione dell'operazione occasionale. 
  3.  In  presenza  di  un  basso  rischio  di   riciclaggio   o   di
finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identita' del cliente,
dell'esecutore e del titolare effettivo puo' essere posticipata ad un
momento successivo all'instaurazione del rapporto o  al  conferimento
dell'incarico per lo svolgimento di  una  prestazione  professionale,
qualora  cio'  sia  necessario  a  consentire  l'ordinaria   gestione
dell'attivita' oggetto del rapporto.  In  tale  ipotesi,  i  soggetti
obbligati,   provvedono   comunque    all'acquisizione    dei    dati
identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e
dei dati relativi alla  tipologia  e  all'importo  dell'operazione  e
completano le procedure di verifica dell'identita'  dei  medesimi  al
piu' presto e, comunque, entro trenta giorni  dall'instaurazione  del
rapporto o dal  conferimento  dell'incarico.  Decorso  tale  termine,
qualora  riscontrino  l'impossibilita'  oggettiva  di  completare  la
verifica  dell'identita'  del  cliente,  i  soggetti  obbligati,   si
astengono ai sensi  dell'articolo  42  e  valutano,  sussistendone  i
presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai
sensi dell'articolo 35. 
  4.  Fermi  gli  obblighi  di  identificazione,  i   professionisti,
limitatamente ai casi in cui esaminano  la  posizione  giuridica  del
loro cliente o espletano compiti di difesa o  di  rappresentanza  del
cliente in un procedimento innanzi a un'autorita'  giudiziaria  o  in
relazione a tale  procedimento,  anche  tramite  una  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o piu'  avvocati  ai  sensi  di  legge,
compresa la consulenza sull'eventualita' di  intentarlo  o  evitarlo,
sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identita' del cliente  e
del   titolare   effettivo   fino   al   momento   del   conferimento
dell'incarico. 
  Art. 19  (Modalita'  di  adempimento  degli  obblighi  di  adeguata
verifica). - 1. I  soggetti  obbligati  assolvono  agli  obblighi  di
adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalita': 
    a) l'identificazione del cliente  e  del  titolare  effettivo  e'
svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore,  anche
attraverso  dipendenti  o  collaboratori  del  soggetto  obbligato  e
consiste  nell'acquisizione  dei  dati  identificativi  forniti   dal
cliente, previa esibizione di un documento d'identita'  in  corso  di
validita' o altro documento di riconoscimento equipollente  ai  sensi
della normativa vigente, del quale viene acquisita copia  in  formato
cartaceo o  elettronico.  Il  cliente  fornisce  altresi',  sotto  la
propria responsabilita',  le  informazioni  necessarie  a  consentire
l'identificazione    del    titolare    effettivo.    L'obbligo    di
identificazione si considera assolto, anche senza la presenza  fisica
del cliente, nei seguenti casi: 
  1) per i clienti  i  cui  dati  identificativi  risultino  da  atti
pubblici,  da  scritture  private  autenticate   o   da   certificati
qualificati utilizzati per  la  generazione  di  una  firma  digitale
associata a documenti informatici,  ai  sensi  dell'articolo  24  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  2) per i clienti in possesso di un'identita' digitale,  di  livello
massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo  64
del  predetto  decreto  legislativo  n.  82  del  2005  e  successive
modificazioni,  e   della   relativa   normativa   regolamentare   di
attuazione, nonche' di un'identita' digitale o di un certificato  per
la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime
di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato  dalla
Commissione europea a norma dell'articolo 9  del  regolamento  EU  n.
910/2014; 
  3)  per  i  clienti  i  cui  dati   identificativi   risultino   da
dichiarazione  della  rappresentanza   e   dell'autorita'   consolare
italiana, come indicata nell'articolo 6 del  decreto  legislativo  26
maggio 1997, n. 153; 
  4) per i clienti che siano gia'  stati  identificati  dal  soggetto
obbligato  in  relazione  ad  un   altro   rapporto   o   prestazione
professionale in essere,  purche'  le  informazioni  esistenti  siano
aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio  del
cliente; 
  5)  per  i  clienti  i  cui  dati  identificativi  siano  acquisiti
attraverso idonee forme e modalita', individuate dalle  Autorita'  di
vigilanza  di  settore,  nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a),  tenendo  conto  dell'evoluzione
delle tecniche di identificazione a distanza; 
  b) la verifica dell'identita' del cliente, del titolare effettivo e
dell'esecutore richiede  il  riscontro  della  veridicita'  dei  dati
identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti
all'atto  dell'identificazione,  laddove,  in  relazione   ad   essi,
sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro puo' essere
effettuato attraverso la consultazione del sistema  pubblico  per  la
prevenzione del furto di identita'  di  cui  decreto  legislativo  11
aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identita' puo' essere effettuata
anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti
tra le quali rientrano  le  basi  di  dati,  ad  accesso  pubblico  o
condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili
ad una pubblica amministrazione nonche' quelle riferibili a  soggetti
privati autorizzati al rilascio di identita' digitali nell'ambito del
sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n.  82  del
2005 ovvero di un  regime  di  identificazione  elettronica  compreso
nell'elenco   pubblicato   dalla   Commissione   europea   a    norma
dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014.  Con  riferimento  ai
clienti diversi  dalle  persone  fisiche  e  ai  fiduciari  di  trust
espressi, la verifica dell'identita' del  titolare  effettivo  impone
l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio,  idonee
a comprendere la struttura di proprieta' e di controllo del cliente; 
  c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni  sullo  scopo  e
sulla  natura  del  rapporto   continuativo   o   della   prestazione
professionale,  verificando  la  compatibilita'  dei  dati  e   delle
informazioni  fornite  dal  cliente  con  le  informazioni  acquisite
autonomamente  dai  soggetti  obbligati,  anche  avuto  riguardo   al
complesso delle operazioni compiute in costanza  del  rapporto  o  di
altri rapporti precedentemente intrattenuti nonche' all'instaurazione
di ulteriori rapporti; 
  d) il controllo costante nel  corso  del  rapporto  continuativo  o
della prestazione professionale si attua attraverso  l'analisi  delle
operazioni effettuate e delle attivita' svolte o individuate  durante
tutta la durata del rapporto, in modo da verificare  che  esse  siano
coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e
del  suo  profilo  di  rischio,  anche   riguardo,   se   necessario,
all'origine dei fondi. 
  2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e del  controllo
di cui al comma 1 e' commisurata al livello di rischio rilevato. 
  3. Per  le  attivita'  di  assicurazione  vita  o  altre  forme  di
assicurazione legate ad investimenti, i  soggetti  obbligati  di  cui
all'articolo 3,  comma  2,  applicano  altresi'  misure  di  adeguata
verifica del beneficiario del contratto di assicurazione  vita  o  di
altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato  o
designato  nonche'  dell'effettivo  percipiente   della   prestazione
liquidata  e  dei  rispettivi  titolari   effettivi.   Tali   misure,
consistono: 
  a) nell'acquisizione del nome o della  denominazione  del  soggetto
specificamente individuato o designato quale beneficiario; 
  b) nei  casi  di  beneficiario  designato  in  base  a  particolari
caratteristiche   o   classi,   nell'acquisizione   di   informazioni
sufficienti  a  consentire  al  soggetto  obbligato   di   stabilirne
l'identita' al momento del pagamento della prestazione. 
  Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarita'  effettiva
di clienti diversi dalle persone fisiche). - 1. Il titolare effettivo
di clienti diversi dalle persone  fisiche  coincide  con  la  persona
fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza,  e'  attribuibile
la proprieta'  diretta  o  indiretta  dell'ente  ovvero  il  relativo
controllo. 
  2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali: 
  a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita'  di
una partecipazione  superiore  al  25  per  cento  del  capitale  del
cliente, detenuta da una persona fisica; 
  b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta  la  titolarita'
di una percentuale di partecipazioni superiore al 25  per  cento  del
capitale  del  cliente,  posseduto  per  il   tramite   di   societa'
controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona. 
  3. Nelle ipotesi  in  cui  l'esame  dell'assetto  proprietario  non
consenta di individuare in maniera univoca la  persona  fisica  o  le
persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta
dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o  le
persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il  controllo
del medesimo in forza: 
  a)  del  controllo  della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  in
assemblea ordinaria; 
  b) del controllo di voti sufficienti  per  esercitare  un'influenza
dominante in assemblea ordinaria; 
  c)  dell'esistenza  di   particolari   vincoli   contrattuali   che
consentano di esercitare un'influenza dominante. 
  4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui  ai  precedenti  commi
non  consenta  di  individuare  univocamente  uno  o  piu'   titolari
effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o  le
persone fisiche titolari di poteri  di  amministrazione  o  direzione
della societa'. 
  5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  2000,  n.
361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: 
  a) i fondatori, ove in vita; 
  b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; 
  c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione. 
  6.  I  soggetti  obbligati  conservano  traccia   delle   verifiche
effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo. 
  Art.  21  (Comunicazione  e   accesso   alle   informazioni   sulla
titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust). - 1. Le imprese
dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione  nel  Registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone
giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro  delle  persone
giuridiche private di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361,  comunicano  le  informazioni  relative  ai
propri titolari effettivi, per via  esclusivamente  telematica  e  in
esenzione da imposta di bollo, al Registro  delle  imprese,  ai  fini
della  conservazione  in  apposita  sezione  ad  accesso   riservato.
L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare  effettivo  e'
punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630  del  codice
civile. 
  2. L'accesso alla sezione e' consentito: 
  a) al Ministero dell'economia e delle finanze,  alle  Autorita'  di
vigilanza di settore,  all'Unita'  di  informazione  finanziaria  per
l'Italia, alla Direzione investigativa  antimafia,  alla  Guardia  di
finanza che opera nei casi previsti dal presente  decreto  attraverso
il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; 
  b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; 
  c)   all'autorita'   giudiziaria,   conformemente   alle    proprie
attribuzioni istituzionali; 
  d) alle autorita'  preposte  al  contrasto  dell'evasione  fiscale,
secondo modalita' di accesso idonee a garantire il  perseguimento  di
tale  finalita',  stabilite  in   apposito   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico; 
  e) ai soggetti obbligati, a supporto degli  adempimenti  prescritti
in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento  e  dietro
pagamento dei diritti di segreteria  di  cui  all'articolo  18  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
  f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di  cui  all'articolo
18 della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  ai  soggetti  privati,
compresi quelli  portatori  di  interessi  diffusi,  titolari  di  un
interesse giuridico rilevante e differenziato, nei  casi  in  cui  la
conoscenza della titolarita' effettiva sia necessaria  per  curare  o
difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse
corrispondente ad  una  situazione  giuridicamente  tutelata,  quando
abbiano  ragioni,  concrete  e  documentate,  per  dubitare  che   la
titolarita' effettiva sia diversa da quella legale. L'interesse  deve
essere  diretto,  concreto  ed  attuale   e,   nel   caso   di   enti
rappresentativi  di  interessi  diffusi,  non  deve  coincidere   con
l'interesse di singoli  appartenenti  alla  categoria  rappresentata.
L'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva  puo'  essere
escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o  minori
d'eta' ovvero qualora  l'accesso  esponga  il  titolare  effettivo  a
rischi per la propria incolumita'. 
  3. I  trust  produttivi  di  effetti  giuridici  rilevanti  a  fini
fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo  73  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917,  sono  tenuti
all'iscrizione  in  apposita  sezione  speciale  del  Registro  delle
imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22,  comma  5,  relative
alla titolarita' effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura
del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto  del
fiduciario, per via  esclusivamente  telematica  e  in  esenzione  da
imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini  della  relativa
conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare
effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630
del codice civile. 
  4. L'accesso alle informazioni di cui  all'articolo  22,  comma  5,
relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust e' consentito: 
  a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a)  e  alla  Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione; 
  b)  alla  Direzione  nazionale   antimafia   e   antiterrorismo   e
all'autorita'    giudiziaria    nell'esercizio    delle    rispettive
attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente; 
  c) alle autorita'  preposte  al  contrasto  dell'evasione  fiscale,
secondo modalita' di accesso idonee a garantire il  perseguimento  di
tale  finalita',  stabilite  in   apposito   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico; 
  d) ai soggetti obbligati, a supporto degli  adempimenti  prescritti
in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento  e  dietro
pagamento dei diritti di segreteria  di  cui  all'articolo  18  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti: 
  a) i dati e  le  informazioni  sulla  titolarita'  effettiva  delle
imprese dotate di personalita' giuridica,  delle  persone  giuridiche
private e dei trust da comunicare al Registro delle  imprese  nonche'
le modalita' e i termini entro cui effettuare la comunicazione; 
  b) le modalita' attraverso cui le  informazioni  sulla  titolarita'
effettiva delle  imprese  dotate  di  personalita'  giuridica,  delle
persone giuridiche private e  dei  trust  sono  rese  tempestivamente
accessibili alle autorita' di cui al comma 2, lettera a); 
  c) le modalita' di consultazione delle informazioni  da  parte  dei
soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento; 
  d) i termini, la competenza  e  le  modalita'  di  svolgimento  del
procedimento  volto  a   valutare   la   sussistenza   dell'interesse
all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera  d),  e  a
disporne l'eventuale diniego; 
  e) con specifico riferimento alle  informazioni  sulla  titolarita'
effettiva di persone giuridiche private diverse dalle  imprese  e  su
quella dei trust produttivi di effetti  giuridici  rilevanti  a  fini
fiscali, le modalita' di dialogo tra il Registro delle imprese  e  le
basi di dati di cui e' titolare l'Agenzia delle entrate  relativi  al
codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita  IVA  del  trust  e
agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti
le predette  persone  giuridiche  e  i  trust,  rilevanti  in  quanto
presupposti  impositivi  per  l'applicazione  di  imposte  dirette  o
indirette. 
  6. I  diritti  di  segreteria  per  gli  adempimenti  previsti  dal
presente  articolo  sono  stabiliti,  modificati  e  aggiornati,  nel
rispetto dei costi standard, con le modalita' di cui all'articolo  18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 
  7. La consultazione dei registri di cui al  presente  articolo  non
esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo cui sono  esposti  nell'esercizio  della
loro attivita' e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. 
  Art. 22 (Obblighi del cliente).  -  1.  I  clienti  forniscono  per
iscritto, sotto la propria  responsabilita',  tutte  le  informazioni
necessarie e aggiornate  per  consentire  ai  soggetti  obbligati  di
adempiere agli obblighi di adeguata verifica. 
  2. Per le finalita' di cui al presente decreto, le  imprese  dotate
di personalita' giuridica e le persone giuridiche private ottengono e
conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni,  informazioni
adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione  degli  adempimenti
strumentali all'adeguata verifica della clientela. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di
personalita'  giuridica  tenute  all'iscrizione  nel  Registro  delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a
cura degli amministratori, sulla  base  di  quanto  risultante  dalle
scritture  contabili  e  dai  bilanci,  dal  libro  dei  soci,  dalle
comunicazioni  relative  all'assetto  proprietario  o  al   controllo
dell'ente, cui l'impresa e' tenuta secondo  le  disposizioni  vigenti
nonche' dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato  a
loro  disposizione.  Qualora  permangano   dubbi   in   ordine   alla
titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite, a  cura  degli
amministratori, a seguito  di  espressa  richiesta  rivolta  ai  soci
rispetto  a  cui   si   renda   necessario   approfondire   l'entita'
dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto  ingiustificati  del
socio nel fornire  agli  amministratori  le  informazioni  da  questi
ritenute  necessarie  per  l'individuazione  del  titolare  effettivo
ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente  rendono
inesercitabile   il   relativo   diritto   di   voto   e   comportano
l'impugnabilita', a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle
deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.  Si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile. 
  4.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  2,  inerenti  le  persone
giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle  persone
giuridiche private di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono  acquisite
dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui e'  attribuita  la
rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla  base  di  quanto
risultante dallo  statuto,  dall'atto  costitutivo,  dalle  scritture
contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione. 
  5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge
16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate,
accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust, per tali
intendendosi  quelle  relative  all'identita'  del   fondatore,   del
fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per
conto del fiduciario, ove esistenti,  dei  beneficiari  o  classe  di
beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo
sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima
istanza, il controllo sui beni  conferiti  nel  trust  attraverso  la
proprieta' diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I  fiduciari
di trust espressi conservano tali informazioni  per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di  fiduciari
e  le  rendono  prontamente  accessibili  alle   autorita'   di   cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari  che,
in tale veste, instaurano un rapporto  continuativo  o  professionale
ovvero eseguono una prestazione  occasionale  dichiarano  il  proprio
stato ai soggetti obbligati. 
  Sezione II - Art. 23  (Misure  semplificate  di  adeguata  verifica
della clientela). - 1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio
o di finanziamento  del  terrorismo,  i  soggetti  obbligati  possono
applicare misure di adeguata verifica  della  clientela  semplificate
sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli  adempimenti
prescritti dall'articolo 18. 
  2. Ai fini dell'applicazione di  misure  semplificate  di  adeguata
verifica  della  clientela  e   fermo   l'obbligo   di   commisurarne
l'estensione al rischio in concreto rilevato,  i  soggetti  obbligati
tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio: 
    a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali: 
  1) societa' ammesse alla quotazione su un mercato  regolamentato  e
sottoposte ad obblighi di comunicazione che  impongono  l'obbligo  di
assicurare un'adeguata trasparenza della titolarita' effettiva; 
  2) pubbliche amministrazioni ovvero  istituzioni  o  organismi  che
svolgono funzioni pubbliche,  conformemente  al  diritto  dell'Unione
europea; 
  3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso  rischio,
ai sensi della lettera c); 
    b) indici di rischio relativi a tipologie di  prodotti,  servizi,
operazioni o canali di distribuzione quali: 
  1) contratti di assicurazione  vita  rientranti  nei  rami  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il  premio  annuale
non ecceda i 1.000 euro o il cui premio  unico  non  sia  di  importo
superiore a 2.500 euro; 
  2) forme  pensionistiche  complementari  disciplinate  dal  decreto
legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  a  condizione  che  esse  non
prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui  all'articolo
14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per  un
prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge; 
  3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano  prestazioni
pensionistiche ai  dipendenti,  in  cui  i  contributi  sono  versati
tramite  detrazione  dalla  retribuzione  e  che  non  permettono  ai
beneficiari di trasferire i propri diritti; 
  4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente
definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a
favorire l'inclusione finanziaria; 
  5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di  finanziamento  del
terrorismo  sono  mitigati  da  fattori,  quali  limiti  di  spesa  o
trasparenza della titolarita'; 
    c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali: 
  1) Stati membri; 
  2) Paesi terzi  dotati  di  efficaci  sistemi  di  prevenzione  del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 
  3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano  essere
caratterizzati da un basso livello di corruzione o  di  permeabilita'
ad altre attivita' criminose; 
  4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti,
quali  valutazioni  reciproche   ovvero   rapporti   di   valutazione
dettagliata pubblicati, prevedano e diano  effettiva  applicazione  a
presidi  di  prevenzione  del  riciclaggio  e  di  finanziamento  del
terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI. 
  3. Le autorita'  di  vigilanza  di  settore,  nell'esercizio  delle
attribuzioni di cui all'articolo  7,  comma  1,  lettera  c),  e  gli
organismi  di  autoregolamentazione,  in  conformita'  delle   regole
tecniche  di  cui  all'articolo  11,  comma  2,  possono  individuare
ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di
integrare  o  modificare  l'elenco  di  cui  al  precedente  comma  e
stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela
da adottare in situazioni  di  basso  rischio.  Nell'esercizio  delle
medesime  attribuzioni,  le  autorita'  di   vigilanza   di   settore
individuano  la  tipologia  delle   misure   di   adeguata   verifica
semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica  sono
autorizzati  ad  applicare  in  relazione  a   prodotti   di   moneta
elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni: 
  a) lo strumento di pagamento non e' ricaricabile ovvero e' previsto
un limite mensile massimo di utilizzo di 250  euro  che  puo'  essere
speso solo nel territorio della Repubblica; 
  b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera  i  250
euro; 
  c) lo strumento  di  pagamento  e'  utilizzato  esclusivamente  per
l'acquisto di beni o servizi; 
  d)  lo  strumento  di  pagamento  non  e'  alimentato  con   moneta
elettronica anonima; 
  e) l'emittente effettua un controllo  sulle  operazioni  effettuate
idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette; 
  f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo  sia  superiore  a
100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti. 
  4. L'applicazione di obblighi  semplificati  di  adeguata  verifica
della  clientela  e'  comunque  esclusa  quando  vi  e'  sospetto  di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
  Art. 24 (Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela).
- 1. I soggetti obbligati  in  presenza  di  un  elevato  rischio  di
riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo  applicano  misure
rafforzate di adeguata verifica della clientela. 
  2. Nell'applicazione di  misure  rafforzate  di  adeguata  verifica
della clientela, i  soggetti  obbligati  tengono  conto,  almeno  dei
seguenti fattori: 
    a) fattori di rischio relativi al cliente quali: 
  1) rapporti continuativi  o  prestazioni  professionali  instaurati
ovvero eseguiti in circostanze anomale; 
  2) clienti residenti o aventi sede  in  aree  geografiche  ad  alto
rischio secondo i criteri di cui alla lettera c); 
  3)  strutture  qualificabili   come   veicoli   di   interposizione
patrimoniale; 
  4)  societa'  che  hanno  emesso  azioni  al  portatore   o   siano
partecipate da fiduciari; 
  5) tipo di attivita' economiche caratterizzate da elevato  utilizzo
di contante; 
  6)  assetto  proprietario  della   societa'   cliente   anomalo   o
eccessivamente complesso data la natura dell'attivita' svolta; 
    b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni  o
canali di distribuzione quali: 
  1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una
clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare; 
  2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato; 
  3) rapporti continuativi, prestazioni professionali  od  operazioni
occasionali  a  distanza  non  assistiti  da  adeguati  meccanismi  e
procedure di riconoscimento; 
  4) pagamenti ricevuti da terzi privi di  un  evidente  collegamento
con il cliente o con la sua attivita'; 
  5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i
meccanismi  innovativi  di  distribuzione  e  l'uso   di   tecnologie
innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti; 
    c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a: 
  1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e  indipendenti
quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di  valutazione
dettagliata,  siano  ritenuti  carenti   di   efficaci   presidi   di
prevenzione  del  riciclaggio  e  del  finanziamento  del  terrorismo
coerenti con le raccomandazioni del GAFI; 
  2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano  essere
caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilita'
ad altre attivita' criminose; 
  3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai
competenti organismi nazionali e internazionali; 
  4) Paesi che finanziano o sostengono attivita' terroristiche o  nei
quali operano organizzazioni terroristiche. 
  3. Ai fini  dell'applicazione  di  obblighi  di  adeguata  verifica
rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto  e
finalita'  di  operazioni  caratterizzate  da  importi  insolitamente
elevati  ovvero  rispetto  alle  quali  sussistono  dubbi  circa   la
finalita' cui le medesime sono, in concreto, preordinate e,  in  ogni
caso, rafforzano  il  grado  e  la  natura  delle  verifiche  atte  a
determinare se le operazioni siano sospette. 
  4. Le autorita'  di  vigilanza  di  settore,  nell'esercizio  delle
attribuzioni di cui all'articolo  7,  comma  1,  lettera  c),  e  gli
organismi  di  autoregolamentazione,  in  conformita'  delle   regole
tecniche  di  cui  all'articolo  11,  comma  2,  possono  individuare
ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di
integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono stabilire
misure rafforzate di adeguata  verifica  della  clientela,  ulteriori
rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare  in  situazioni
di elevato rischio. 
  5.  I  soggetti  obbligati  applicano  sempre  misure  di  adeguata
verifica rafforzata della clientela in caso di: 
  a) clienti residenti in Paesi terzi  ad  alto  rischio  individuati
dalla Commissione europea; 
  b)  rapporti  di  corrispondenza  transfrontalieri  con   un   ente
creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; 
  c) rapporti continuativi, prestazioni  professionali  o  operazioni
con  clienti  e  relativi  titolari  effettivi  che   siano   persone
politicamente esposte. 
  6. I soggetti obbligati, in  presenza  di  un  elevato  rischio  di
riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo  applicano  misure  di
adeguata  verifica  rafforzata  di   clienti   che,   originariamente
individuati come persone politicamente esposte,  abbiano  cessato  di
rivestire le relative cariche  pubbliche  da  piu'  di  un  anno.  La
medesima disposizione si  applica  anche  nelle  ipotesi  in  cui  il
beneficiario della prestazione assicurativa o il  titolare  effettivo
del beneficiario siano state persone politicamente esposte. 
  Art.  25  (Modalita'  di  esecuzione  degli  obblighi  di  adeguata
verifica rafforzata della clientela). - 1. I soggetti  obbligati,  in
presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento  del
terrorismo, adottano misure rafforzate  di  adeguata  verifica  della
clientela  acquisendo  informazioni  aggiuntive  sul  cliente  e  sul
titolare effettivo, approfondendo gli  elementi  posti  a  fondamento
delle  valutazioni  sullo  scopo  e  sulla  natura  del  rapporto   e
intensificando  la  frequenza   dell'applicazione   delle   procedure
finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del  rapporto
continuativo o della prestazione professionale. 
  2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri  con  un
ente creditizio o istituto finanziario  corrispondente  di  un  paese
terzo gli intermediari bancari e  finanziari,  oltre  alle  ordinarie
misure di adeguata verifica della  clientela,  adottano  le  seguenti
ulteriori misure: 
  a)  raccolgono  sull'ente   creditizio   o   istituto   finanziario
corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la
relativa struttura proprietaria e la natura  delle  attivita'  svolte
nonche' per determinare, sulla base di  pubblici  registri,  elenchi,
atti o documenti, la correttezza e la qualita'  della  vigilanza  cui
l'ente o corrispondente e' soggetto; 
  b) valutano la qualita' dei controlli in materia di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente  creditizio
o istituto finanziario corrispondente estero e' soggetto; 
  c)  ottengono  l'autorizzazione   dei   titolari   di   poteri   di
amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o,  comunque,  di
soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi
conti di corrispondenza; 
  d) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo  con  l'ente
creditizio o  istituto  finanziario  corrispondente  e  i  rispettivi
obblighi; 
  e) si assicurano  che  l'ente  creditizio  o  istituto  finanziario
corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti
che hanno un accesso diretto ai conti  di  passaggio,  che  l'ente  o
l'istituto effettui il  controllo  costante  dei  rapporti  con  tali
clienti  e  che,  su  richiesta,  possa   fornire   all'intermediario
controparte obbligato  i  dati  pertinenti  in  materia  di  adeguata
verifica della clientela; 
  f) assicurano un monitoraggio  costante  del  rapporto  con  l'ente
creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con  frequenza  e
intensita' commisurate al servizio di corrispondenza svolto. 
  3. E' fatto divieto  agli  intermediari  bancari  e  finanziari  di
aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con
banche di comodo. 
  4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate  sul
rischio, per determinare se il cliente sia una persona  politicamente
esposta  e,  nel   caso   di   rapporti   continuativi,   prestazioni
professionali o operazioni con persone politicamente  esposte,  oltre
alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela,  adottano
le seguenti ulteriori misure: 
  a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari  di  poteri  di
amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o,  comunque,  di
soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima  di  avviare  o
proseguire o intrattenere un rapporto continuativo,  una  prestazione
professionale  o  effettuare  un'operazione  occasionale   con   tali
clienti; 
  b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio
e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione; 
  c) assicurano un  controllo  costante  e  rafforzato  del  rapporto
continuativo o della prestazione professionale. 
  5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o
il titolare effettivo del beneficiario  siano  persone  politicamente
esposte, i soggetti obbligati osservano,  al  momento  del  pagamento
della prestazione ovvero della cessione del  contratto,  le  seguenti
ulteriori misure: 
  a) informare l'alta dirigenza  prima  del  pagamento  dei  proventi
della polizza; 
  b) eseguire controlli piu' approfonditi sull'intero rapporto con il
contraente. 
  Sezione III -  Art.  26  (Esecuzione  degli  obblighi  di  adeguata
verifica da parte di  terzi).  -  1.  Ferma  la  responsabilita'  dei
soggetti obbligati in ordine agli  adempimenti  di  cui  al  presente
Titolo,  e'  consentito  ai  medesimi  di  ricorrere  a   terzi   per
l'assolvimento  degli  obblighi   di   adeguata   verifica   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). 
  2. Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»: 
  a) gli intermediari bancari e finanziari  di  cui  all'articolo  3,
comma 2; 
  b) gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 3, comma
3, lettera c) limitatamente alle operazioni di  importo  inferiore  a
15.000 euro, relative alle prestazioni  di  servizi  di  pagamento  e
all'emissione  e  distribuzione  di   moneta   elettronica   di   cui
all'articolo 17, comma 6; 
  c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati
membri; 
  d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede  in  un  Paese
terzo, che: 
  1) sono tenuti ad  applicare  misure  di  adeguata  verifica  della
clientela e di conservazione  dei  documenti  di  livello  analogo  a
quelle previste dalla direttiva; 
  2) sono sottoposti a controlli di vigilanza  in  linea  con  quelli
previsti dal diritto dell'Unione europea; 
    e) i professionisti nei confronti di altri professionisti. 
  Art.  27  (Modalita'  di  esecuzione  degli  obblighi  di  adeguata
verifica della clientela da parte di terzi). - 1. Nei limiti  di  cui
all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si
considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da  parte
del  terzo  che  abbia   provveduto   ad   adempiervi   direttamente,
nell'ambito di un rapporto  continuativo  o  dell'esecuzione  di  una
prestazione professionale  ovvero  in  occasione  del  compimento  di
un'operazione occasionale. 
  2. L'attestazione di  cui  al  comma  1  deve  essere  univocamente
riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo  al
soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima  attestazione  e'
espressamente confermato il corretto adempimento  degli  obblighi  da
parte  dell'attestante  in  relazione  alle  attivita'  di   verifica
effettuate nonche' la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo
e il soggetto a cui l'attestazione  si  riferisce.  Le  Autorita'  di
vigilanza  di  settore,  nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare idonee forme
e modalita' di  attestazione,  tenendo  conto  dell'evoluzione  delle
tecniche di comunicazione e trasferimento a distanza. 
  3. I  terzi  mettono  a  disposizione  dei  soggetti  obbligati  le
informazioni richieste in occasione dell'adempimento  degli  obblighi
di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).  Le  copie  dei
documenti acquisiti dai  terzi  in  sede  di  adeguata  verifica  del
cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti
obbligati che ne facciano richiesta. 
  4.  Per  i  clienti  il  cui  contatto   e'   avvenuto   attraverso
l'intervento dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3,  comma  3,
lettere b) e c), l'intermediario puo'  procedere  all'identificazione
acquisendo da tali soggetti  obbligati  le  informazioni  necessarie,
anche senza la presenza contestuale del cliente. 
  5. Nel caso di rapporti  continuativi  relativi  all'erogazione  di
credito al  consumo,  di  leasing  o  di  altre  tipologie  operative
indicate  dalla  Banca  d'Italia,   l'identificazione   puo'   essere
effettuata  da  collaboratori  esterni  legati  all'intermediario  da
apposita convenzione, nella  quale  siano  specificati  gli  obblighi
previsti dal presente decreto e ne siano  conformemente  regolate  le
modalita' di adempimento. 
  Art. 28 (Responsabilita' dei soggetti obbligati). - 1.  I  soggetti
obbligati,  responsabili  dell'adeguata  verifica  della   clientela,
valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi
siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento  degli  obblighi
previsti  dal  presente  decreto  e  verificano,  nei  limiti   della
diligenza professionale, la veridicita' dei  documenti  ricevuti.  In
caso di  dubbi  sull'identita'  del  cliente,  dell'esecutore  e  del
titolare effettivo, i soggetti obbligati  provvedono,  in  proprio  a
compierne l'identificazione e ad  adempiere,  in  via  diretta,  agli
obblighi di adeguata verifica. 
  Art. 29 (Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad  alto
rischio). - 1. E' fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di
terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. 
  Art. 30 (Esclusioni). - 1. Le disposizioni della  presente  sezione
non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o  di  agenzia  nei
casi in cui, ai sensi del  contratto  o  della  convenzione  comunque
denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano
equiparabili  ai  dipendenti  o,  comunque,  a  soggetti  stabilmente
incardinati nell'organizzazione dei soggetti obbligati  per  i  quali
svolgono la propria attivita'. 
  Capo  II  (Obblighi  di  conservazione)  -  Art.  31  (Obblighi  di
conservazione). - 1. I soggetti obbligati conservano i  documenti,  i
dati e le informazioni utili a  prevenire,  individuare  o  accertare
eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo
e a consentire lo svolgimento delle analisi  effettuate,  nell'ambito
delle  rispettive  attribuzioni,  dalla  UIF  o  da  altra  Autorita'
competente. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti  obbligati
conservano copia dei documenti acquisiti in  occasione  dell'adeguata
verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente  efficacia
probatoria ai  sensi  della  normativa  vigente,  delle  scritture  e
registrazioni inerenti le operazioni.  La  documentazione  conservata
deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente: 
  a) la  data  di  instaurazione  del  rapporto  continuativo  o  del
conferimento dell'incarico; 
  b) i dati identificativi del  cliente,  del  titolare  effettivo  e
dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto
o della prestazione; 
  c) la data, l'importo e la causale dell'operazione; 
  d) i mezzi di pagamento utilizzati. 
  3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono  conservati
per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo,
della prestazione  professionale  o  dall'esecuzione  dell'operazione
occasionale. 
  Art. 32 (Modalita' di conservazione dei dati e delle informazioni).
- 1. I soggetti  obbligati  adottano  sistemi  di  conservazione  dei
documenti, dei dati  e  delle  informazioni  idonei  a  garantire  il
rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione  dei
dati personali nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per
le finalita' di cui al presente decreto. 
  2.  Le  modalita'  di  conservazione  adottate   devono   prevenire
qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed  essere  idonee  a
garantire la ricostruzione dell'operativita' o attivita' del  cliente
nonche'  l'indicazione  esplicita   dei   soggetti   legittimati   ad
alimentare il sistema di conservazione e  accedere  ai  dati  e  alle
informazioni ivi conservati. Le predette modalita' devono,  altresi',
assicurare: 
  a)  l'accessibilita'  completa  e  tempestiva  ai   dati   e   alle
informazioni da parte delle autorita' di cui all'articolo  21,  comma
4, lettera a); 
  b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei
documenti, dei dati  e  delle  informazioni,  con  indicazione  della
relativa data.  E'  considerata  tempestiva  l'acquisizione  conclusa
entro trenta giorni dall'instaurazione del  rapporto  continuativo  o
dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento  della  prestazione
professionale, dall'esecuzione dell'operazione  o  della  prestazione
professionale,  dalla  variazione  e  dalla  chiusura  del   rapporto
continuativo o della prestazione professionale; 
  c)  l'integrita'  dei  dati  e  delle   informazioni   e   la   non
alterabilita' dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; 
  d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati  e  delle
informazioni nonche' il mantenimento della storicita' dei medesimi. 
  3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei
documenti, dei dati e delle informazioni, di un  autonomo  centro  di
servizi, ferma restando la responsabilita' del soggetto  obbligato  e
purche' sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto  e  immediato
al sistema di conservazione. 
  Art. 33 (Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF).  -  1.  Gli
intermediari bancari e finanziari, ad esclusione  di  quelli  di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettere i), o), p) e q), nonche' le societa'
fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3,  lettera  a),  trasmettono
alla UIF dati aggregati concernenti la propria operativita', al  fine
di consentire  l'effettuazione  di  analisi  mirate  a  far  emergere
eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo
nell'ambito di determinate zone territoriali. 
  2. La UIF  individua  le  tipologie  di  dati  da  trasmettere,  le
modalita' e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto
dell'obbligo di cui al  presente  articolo,  anche  mediante  accesso
diretto ai dati e  alle  informazioni  conservate  dall'intermediario
bancario o finanziario o dalla societa' fiduciaria. 
  Art. 34 (Disposizioni specifiche). - 1. Nel  rispetto  del  vigente
quadro di  attribuzioni  e  competenze,  i  dati  e  le  informazioni
conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili
a fini fiscali. 
  2. Il fascicolo del cliente, conforme  a  quanto  prescritto  dagli
articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle  attestazioni  e
degli atti presso il notaio nonche' la tenuta dei repertori notarili,
a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento  di  cui
al  regio  decreto  10  settembre  1914,  n.   1326,   e   successive
modificazioni, e la descrizione  dei  mezzi  di  pagamento  ai  sensi
dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248
costituiscono idonea modalita' di  conservazione  dei  dati  e  delle
informazioni. 
  3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni  di  cui  al  presente
decreto  per  le  finalita'  di  prevenzione  del  riciclaggio  e  di
finanziamento  del  terrorismo,  nel   rispetto   dei   principi   di
semplificazione,  economicita'  ed  efficienza,   le   Autorita'   di
vigilanza di settore, a supporto delle rispettive  funzioni,  possono
adottare disposizioni specifiche per la  conservazione  e  l'utilizzo
dei dati e delle  informazioni  relativi  ai  clienti,  contenuti  in
archivi informatizzati, ivi compresi quelli gia' istituiti  presso  i
soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del
presente articolo. 
  Capo  III  (Obblighi  di  segnalazione)  -  Art.  35  (Obbligo   di
segnalazione delle operazioni sospette). - 1. I  soggetti  obbligati,
prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla  UIF,  una
segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o  hanno
motivi ragionevoli per sospettare che siano  in  corso  o  che  siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente  dalla  loro
entita', provengano da attivita' criminosa. Il  sospetto  e'  desunto
dalle caratteristiche, dall'entita', dalla natura  delle  operazioni,
dal  loro  collegamento  o  frazionamento  o  da  qualsivoglia  altra
circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate,  tenuto
conto anche della capacita' economica  e  dell'attivita'  svolta  dal
soggetto cui e' riferita, in base agli elementi  acquisiti  ai  sensi
del presente  decreto.  Il  ricorso  frequente  o  ingiustificato  ad
operazioni in contante, anche se  non  eccedenti  la  soglia  di  cui
all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo  o  il  versamento  in
contante di importi non  coerenti  con  il  profilo  di  rischio  del
cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con  le  modalita'
di cui  all'articolo  6,  comma  4,  lettera  e),  emana  e  aggiorna
periodicamente  indicatori  di  anomalia,  al   fine   di   agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette. 
  2. In presenza degli elementi di sospetto di  cui  al  comma  1,  i
soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento  in  cui
non hanno provveduto ad  effettuare  la  segnalazione  di  operazione
sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui  l'operazione  debba  essere
eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge  di  ricevere  l'atto
ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa  essere
rinviata tenuto conto della normale operativita' ovvero nei  casi  in
cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.  In
dette ipotesi, i soggetti obbligati,  dopo  aver  ricevuto  l'atto  o
eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF. 
  3. I soggetti obbligati effettuano  la  segnalazione  contenente  i
dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni  ed  i  motivi
del sospetto, e collaborano con la UIF,  rispondendo  tempestivamente
alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalita' di
cui all'articolo 6, comma 4, lettera  d),  emana  istruzioni  per  la
rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette  al  fine  di
assicurare tempestivita', completezza e riservatezza delle stesse. 
  4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate  in  buona  fede
dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai  fini
della  segnalazione  di  operazioni   sospette,   non   costituiscono
violazione   di   eventuali   restrizioni   alla   comunicazione   di
informazioni  imposte  in  sede  contrattuale   o   da   disposizioni
legislative,   regolamentari   o    amministrative.    Le    medesime
comunicazioni non comportano  responsabilita'  di  alcun  tipo  anche
nelle ipotesi in cui colui che  le  effettua  non  sia  a  conoscenza
dell'attivita' criminosa sottostante e a prescindere  dal  fatto  che
l'attivita' illegale sia stata realizzata. 
  5. L'obbligo di  segnalazione  delle  operazioni  sospette  non  si
applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un
loro cliente o ottengono riguardo allo stesso  nel  corso  dell'esame
della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o
di  rappresentanza  del  medesimo  in  un  procedimento   innanzi   a
un'autorita' giudiziaria o in relazione a  tale  procedimento,  anche
tramite una convenzione di  negoziazione  assistita  da  uno  o  piu'
avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza  sull'eventualita'
di intentarlo o evitarlo, ove  tali  informazioni  siano  ricevute  o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 
  Art. 36 (Modalita' di  segnalazione  da  parte  degli  intermediari
bancari  e  finanziari,  degli  altri  operatori  finanziari,   delle
societa' di  gestione  degli  strumenti  finanziari  e  dei  soggetti
convenzionati  e  agenti).  -  1.  Ai  fini  della  segnalazione   di
operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri
operatori finanziari  e  le  societa'  di  gestione  degli  strumenti
finanziari di cui all'articolo 3, comma 8, nell'ambito della  propria
autonomia organizzativa, si avvalgono, anche  mediante  l'ausilio  di
strumenti informatici e  telematici,  di  procedure  di  esame  delle
operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili
dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservati  ai  sensi  del
Capo II del presente Titolo. 
  2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di  altro  punto
operativo, unita' organizzativa o struttura dell'intermediario o  del
soggetto cui compete l'amministrazione e  la  gestione  concreta  dei
rapporti con la clientela, ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo,
le operazioni di cui all'articolo 35  al  titolare  della  competente
funzione o al legale rappresentante  o  ad  altro  soggetto  all'uopo
delegato. 
  3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o),
e di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c),  adempiono  all'obbligo
di  segnalazione  trasmettendo  la  segnalazione  al  titolare  della
competente funzione, al legale  rappresentate  o  ad  altro  soggetto
all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento. 
  4. I mediatori di  assicurazione  o  di  riassicurazione,  altresi'
denominati broker, di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), CAP,
qualora non sia individuabile un intermediario  di  riferimento  e  i
mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies  TUB,  inviano  la
segnalazione direttamente alla UIF. 
  5. I soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo  1,  comma
2, lettera nn), comunicano all'intermediario di  riferimento  ovvero,
per i soggetti convenzionati e gli  agenti  operanti  sul  territorio
nazionale per conto di istituti aventi sede legale e  amministrazione
centrale in altro Stato membro, al punto di  contatto  centrale  ogni
circostanza e informazione rilevante, ai fini della  valutazione,  da
parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione  di
operazione sospetta. 
  6. Il titolare della competente funzione, il legale  rappresentante
o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante  o  di
riferimento, o  il  responsabile  del  punto  di  contatto  centrale,
esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate  alla
luce dell'insieme degli  elementi  a  propria  disposizione  e  delle
evidenze desumibili dai dati  e  dalle  informazioni  conservati,  le
trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante. 
  Art. 37 (Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti).  -
1.  I  professionisti  trasmettono  la  segnalazione  di   operazione
sospetta direttamente alla UIF ovvero,  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 4, agli organismi di autoregolamentazione. 
  2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la  segnalazione
di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza
ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva  del  nominativo
del segnalante. 
  3.  Per  le  societa'  di   revisione   legale,   il   responsabile
dell'incarico  di  revisione,  che  partecipa  al  compimento   della
prestazione e al quale  compete  la  gestione  del  rapporto  con  il
cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di
operazione sospetta al titolare della competente funzione, al  legale
rappresentante  o  a  un  suo  delegato.  Quest'ultimo   esamina   le
segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del  nominativo
del segnalante, qualora le ritenga  fondate  alla  luce  dell'insieme
degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai
dati e dalle informazioni conservati. 
  Art. 38 (Tutela del segnalante). - 1. I soggetti  obbligati  e  gli
organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee  ad
assicurare  la  riservatezza   dell'identita'   delle   persone   che
effettuano la segnalazione. 
  2. Il titolare della competente funzione, il legale  rappresentante
o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti  obbligati  sono
responsabili della custodia degli atti e dei documenti  in  cui  sono
indicate le generalita' del segnalante. 
  3. In ogni fase del procedimento, l'autorita' giudiziaria adotta le
misure necessarie ad assicurare che l'identita'  del  segnalante  sia
mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del  segnalante  non
puo' essere inserito nel fascicolo  del  Pubblico  Ministero  ne'  in
quello per il  dibattimento  e  la  sua  identita'  non  puo'  essere
rivelata, a meno che l'Autorita' giudiziaria non disponga altrimenti,
con  provvedimento  motivato  ed  assicurando  l'adozione   di   ogni
accorgimento idoneo  a  tutelare  il  segnalante  ivi  compresa,  ove
necessaria in ragione dell'attinenza a  procedimenti  in  materia  di
criminalita' organizzata o terrorismo, l'applicazione  delle  cautele
dettate dall'articolo 8 della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  in
materia di  attivita'  svolte  sotto  copertura,  quando  lo  ritenga
indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati  per  i  quali  si
procede. In ogni caso,  il  nominativo  del  segnalante  puo'  essere
rivelato solo quando l'autorita' giudiziaria, disponendo  a  riguardo
con   decreto   motivato,   lo   ritenga   indispensabile   ai   fini
dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 
  4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331  e
347 del codice di procedura penale, l'identita' del segnalante, anche
qualora sia conosciuta, non e' menzionata. 
  5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di  sequestro  di
atti o documenti l'autorita' giudiziaria  e  gli  organi  di  polizia
giudiziaria  adottano  le  cautele  necessarie   ad   assicurare   la
riservatezza dei segnalanti. 
  6. La trasmissione delle segnalazioni di  operazioni  sospette,  le
eventuali  richieste  di  approfondimenti,  nonche'  gli  scambi   di
informazioni, attinenti alle operazioni sospette  segnalate,  tra  la
UIF, la Guardia di finanza, la DIA,  le  autorita'  di  vigilanza  di
settore e gli organismi di autoregolamentazione,  avvengono  per  via
telematica,  con  modalita'  idonee  a  garantire  la  tutela   della
riservatezza, la riferibilita' della trasmissione dei  dati  ai  soli
soggetti  interessati,  nonche'   l'integrita'   delle   informazioni
trasmesse. 
  Art. 39 (Divieto  di  comunicazioni  inerenti  le  segnalazioni  di
operazioni sospette). - 1.  Fuori  dai  casi  previsti  dal  presente
decreto, e' fatto divieto ai soggetti  tenuti  alla  segnalazione  di
un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza,  di
dare comunicazione al cliente interessato  o  a  terzi  dell'avvenuta
segnalazione, dell'invio di ulteriori  informazioni  richieste  dalla
UIF  o  dell'esistenza  ovvero  della  probabilita'  di  indagini   o
approfondimenti in materia di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del
terrorismo. 
  2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende  alla  comunicazione
effettuata alle  autorita'  di  vigilanza  di  settore  in  occasione
dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, e  alla
Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo  9,
ne'  alla  comunicazione   effettuata   ai   fini   di   accertamento
investigativo. 
  3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione  tra
gli intermediari bancari e finanziari ovvero tra tali intermediari  e
le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza  e  situate
in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e  filiazioni
si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese  quelle
relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire  la
corretta  osservanza  delle  prescrizioni  dettate  in   materia   di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 
  4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione  tra
professionisti che svolgono la propria prestazione  professionale  in
forma associata, in qualita' di dipendenti o collaboratori, anche  se
situati in Paesi terzi, a condizione  che  questi  applichino  misure
equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo. 
  5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa  operazione,
che coinvolgano due o piu' intermediari bancari e  finanziari  ovvero
due o piu' professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce
la comunicazione tra gli  intermediari  o  tra  i  professionisti  in
questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o  siano
situati in un Paese terzo che impone obblighi  equivalenti  a  quelli
previsti dal presente  decreto  legislativo,  fermo  restando  quanto
stabilito dagli articoli 42,  43  e  44  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati  personali.  Le  informazioni  scambiate  possono
essere  utilizzate  esclusivamente  ai  fini   di   prevenzione   del
riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. 
  6. Il tentativo del professionista di  dissuadere  il  cliente  dal
porre in atto un'attivita' illegale non  costituisce  violazione  del
divieto di comunicazione previsto dal presente articolo. 
  Art. 40 (Analisi e sviluppo  delle  segnalazioni).  -  1.  La  UIF,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per
l'approfondimento  finanziario  delle  segnalazioni   di   operazioni
sospette ed espleta le seguenti attivita': 
  a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli  studi  compiuti
nonche' delle risultanze della propria attivita' ispettiva,  effettua
approfondimenti  sotto  il  profilo  finanziario  delle  segnalazioni
ricevute nonche' delle ipotesi di operazioni sospette  non  segnalate
di cui  viene  a  conoscenza,  sulla  base  di  dati  e  informazioni
contenuti in archivi propri  ovvero  sulla  base  delle  informazioni
comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorita' di  vigilanza
di settore, dagli  organismi  di  autoregolamentazione  e  dalle  FIU
estere; 
  b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che
coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore, in
collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal  fine,  degli
ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; 
  c) ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera  h),  trasmette  alla
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, i dati relativi  alle
segnalazioni delle operazioni  sospette  ricevute,  per  la  verifica
dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso; 
  d) in attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  1,
lettera a) e fermo quanto previsto dall'articolo 331  del  codice  di
procedura penale in  ordine  all'obbligo  di  denuncia  all'autorita'
giudiziaria, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli
d'intesa, le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio  o
di finanziamento del terrorismo e i risultati delle  analisi  svolte,
incluse  le  informazioni  ad  esse  pertinenti  relative  ai   reati
presupposto associati, alla Direzione investigativa  antimafia  e  al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a
loro volta, le trasmettono tempestivamente al  Procuratore  nazionale
antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla  criminalita'
organizzata o al terrorismo; 
  e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d), nei  casi  di
specifico interesse, comunica agli Organismi di informazione  per  la
sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124  i
risultati delle analisi  svolte,  incluse  le  informazioni  ad  esse
pertinenti  relative  ai  reati  presupposto  associati   e   secondo
modalita' concordate, informa tempestivamente il Nucleo  speciale  di
polizia  valutaria  della  Guardia  di   finanza   e   la   Direzione
investigativa antimafia dei dati e delle informazioni  comunicati  ai
sensi della presente lettera; 
  f)  mantiene  evidenza  per  dieci  anni  delle  segnalazioni   non
trasmesse  ai  sensi  della  lettera  d),  mediante   procedure   che
consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione  agli
organi investigativi di cui all'articolo 9. 
  2. Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo  della
segnalazione,  la  UIF,  la  Guardia  di  finanza  e   la   Direzione
investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni  al
soggetto che  ha  effettuato  la  segnalazione  ovvero  ai  soggetti,
destinatari degli obblighi di cui al presente decreto,  nonche'  alle
Pubbliche  amministrazioni,  sui   fatti   oggetto   di   analisi   o
approfondimento. 
  3. La UIF, la Guardia  di  finanza  e  la  Direzione  investigativa
antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito
il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  le  misure  necessarie  ad
assicurare la riservatezza dell'identita' dei soggetti che effettuano
le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono  tenuti,  in  forza  del
presente decreto, a fornire  ulteriori  informazioni  utili  ai  fini
dell'analisi delle segnalazioni e dell'approfondimento  investigativo
della stessa. 
  Art. 41 (Flusso di ritorno delle  informazioni).  -  1.  Il  Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione
investigativa antimafia, anche sulla base di  protocolli  di  intesa,
informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle
segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto
di indagine. 
  2. La UIF,  con  modalita'  idonee  a  garantire  la  tutela  della
riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli
organismi di  autoregolamentazione,  gli  esiti  delle  segnalazioni,
anche tenendo  conto  delle  informazioni  ricevute  dalla  Direzione
investigativa antimafia e dal Nucleo speciale  di  polizia  valutaria
della Guardia di finanza. 
  3. Il flusso di  ritorno  delle  informazioni  e'  sottoposto  allo
stesso divieto di  comunicazione  ai  clienti  o  ai  terzi  previsto
dall'articolo 39. 
  4. In occasione degli adempimenti previsti dall'articolo  5,  comma
7,  la  UIF,  la  Guardia  di  finanza,  la  Direzione  investigativa
antimafia e l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  forniscono  al
Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i
fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la Guardia di
finanza e la Direzione investigativa antimafia,  forniscono  altresi'
al Comitato di sicurezza finanziaria  informazioni  sull'esito  delle
segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia  delle
operazioni e aree territoriali. 
  Capo IV (Obbligo di astensione) - Art.  42  (Astensione).  -  1.  I
soggetti obbligati che si trovano  nell'impossibilita'  oggettiva  di
effettuare  l'adeguata  verifica  della  clientela,  ai  sensi  delle
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si
astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la
prestazione professionale e le operazioni e  valutano  se  effettuare
una  segnalazione  di  operazione   sospetta   alla   UIF   a   norma
dell'articolo 35. 
  2. I soggetti obbligati si astengono  dall'instaurare  il  rapporto
continuativo,  eseguire  operazioni  o  prestazioni  professionali  e
pongono  fine   al   rapporto   continuativo   o   alla   prestazione
professionale  gia'  in  essere  di   cui   siano,   direttamente   o
indirettamente, parte societa' fiduciarie, trust, societa' anonime  o
controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi
ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei  confronti  delle
ulteriori entita' giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede  nei
suddetti Paesi, di cui non  e'  possibile  identificare  il  titolare
effettivo ne' verificarne l'identita'. 
  3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma  1,
limitatamente ai casi in cui esaminano  la  posizione  giuridica  del
loro cliente o espletano compiti di difesa o  di  rappresentanza  del
cliente in un procedimento innanzi a un'autorita'  giudiziaria  o  in
relazione   a   tale    procedimento,    compresa    la    consulenza
sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo. 
  4. E' fatta in ogni caso  salva  l'applicazione  dell'articolo  35,
comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto
sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto. 
  Capo V (Disposizioni specifiche  per  i  soggetti  convenzionati  e
agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di  moneta
elettronica).  -  Art.  43   (Misure   di   controllo   di   soggetti
convenzionati e agenti). - 1. I prestatori di servizi  di  pagamento,
gli istituti di moneta elettronica,  le  rispettive  succursali  e  i
punti di contatto centrale di cui al comma  3  adottano  procedure  e
sistemi di  controllo  idonei  a  mitigare  e  gestire  i  rischi  di
riciclaggio  e  finanziamento  del  terrorismo  cui  sono  esposti  i
soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1,  comma  2,
lettera nn). 
  2. Le procedure e i sistemi di  controllo,  articolati  in  ragione
della natura e del rischio propri dell'attivita' svolta,  assicurano,
quanto meno: 
  a) l'individuazione, la messa a disposizione e  l'aggiornamento  di
standard e pratiche  di  riferimento,  in  materia  di  gestione  del
rischio di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo,  adeguata
verifica della clientela, conservazione dei documenti e  segnalazione
di operazioni sospette, cui i soggetti  convenzionati  e  gli  agenti
sono  tenuti  a  conformarsi,  al  fine  di  consentire  il  corretto
adempimento degli obblighi di cui al presente decreto  da  parte  dei
prestatori  di  servizi  di  pagamento  o  dell'istituto  di   moneta
elettronica; 
  b) l'adozione di  specifici  programmi  di  formazione,  idonei  ad
orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di
operativita' potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio
e al finanziamento del terrorismo; 
  c) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo  sulla
permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato,
di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti,
idonei  a  garantire  la  legalita'  dei  loro  comportamenti  e   ad
assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla  lettera
a); 
  d) la verifica e il controllo dei comportamenti e  dell'osservanza,
da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard  e
delle pratiche di cui alla lettera a); 
  e) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto
di convenzionamento o  del  mandato  a  fronte  del  venir  meno  dei
requisiti  di  cui  alla  lettera  c)  ovvero  di  gravi  o  ripetute
infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei  controlli
di cui alla lettera d). 
  3. I prestatori di servizi di pagamento e gli  istituti  di  moneta
elettronica aventi sede legale e amministrazione  centrale  in  altro
Stato membro  e  stabiliti  sul  territorio  della  Repubblica  senza
succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano
un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli
obblighi di cui al presente decreto. La mancata istituzione del punto
di contatto e' sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1. 
  4. Fermo l'obbligo di immediata istituzione del punto  di  contatto
centrale e la  relativa  responsabilita'  in  ordine  all'adempimento
degli obblighi cui esso soggiace in forza della  normativa  nazionale
vigente, la Banca d'Italia detta disposizioni attuative  delle  norme
tecniche di regolamentazione adottate dalla  Commissione  europea  ai
sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 della direttiva,  concernenti  i
requisiti, le procedure, i sistemi di controllo  e  le  funzioni  del
punto di  contatto  centrale  e  vigila  sulla  loro  osservanza.  Le
disposizioni  sono  adottate  entro  sei  mesi  dall'adozione   delle
predette  norme  tecniche  di   regolamentazione   da   parte   della
Commissione europea. 
  Art. 44 (Adempimenti a carico dei soggetti  convenzionati  e  degli
agenti). - 1. Ferma la responsabilita' dei prestatori di  servizi  di
pagamento  e  degli  istituti  di  moneta   elettronica   in   ordine
all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i
soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1,  comma  2,
lettera nn): 
  a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e
del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione  contenente  i
dati acquisiti, entro 20  giorni  dall'effettuazione  dell'operazione
all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati
e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di  istituti
aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato  membro,
al punto di contatto centrale;  in  caso  di  operazioni  occasionali
attinenti al servizio di rimessa di denaro  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), numero 6), del decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n.  11,  la  comunicazione  e'  inviata  prima  della  relativa
esecuzione, quale che sia l'importo dell'operazione; 
  b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi
della lettera a); 
  c)  comunicano  all'intermediario  di  riferimento  ovvero,  per  i
soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale
per conto di istituti aventi sede legale e  amministrazione  centrale
in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza
e informazione rilevante, ai fini  della  valutazione,  da  parte  di
questi  ultimi,  in  ordine  all'inoltro  di  una   segnalazione   di
operazione sospetta. 
  2. L'atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia  il  tipo
contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti  tra  le
parti, indica espressamente: 
  a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli  agenti  sono
tenuti in occasione dell'identificazione di cui al comma  1,  lettera
a), e le modalita' di adempimento  dei  medesimi,  l'indicazione  dei
tempi entro cui le informazioni sono trasmesse  all'intermediario  di
riferimento  ovvero  al  punto  di  contatto  centrale   nonche'   la
responsabilita' ascrivibile al soggetto  convenzionato  o  all'agente
per l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti; 
  b) le modalita'  di  conservazione  dei  dati  acquisiti  idonee  a
garantire, quanto meno, l'accessibilita'  completa  e  tempestiva  ai
dati da parte delle  autorita'  di  cui  all'articolo  21,  comma  2,
lettera a), nonche' l'integrita' e la non alterabilita' dei  medesimi
dati, successivamente alla loro acquisizione; 
  c) le modalita' e tempi di invio  della  comunicazione  di  cui  al
comma 1, lettera c). 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo  non  si
applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore  di  pubbliche
amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione  di
beni e servizi di pubblica utilita' nonche' al servizio di  pagamento
di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento,  sulla
base di un  contratto  di  esternalizzazione,  tramite  soggetti  non
abilitati alla promozione e alla conclusione di  contratti  aventi  a
oggetto  servizi  di  pagamento,  purche'  risultino  soddisfatte  le
seguenti condizioni: 
  a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento  impressi  a
stampa in modo da consentirne la gestione in  via  automatizzata  dal
terminale utilizzato dal  soggetto  incaricato  della  riscossione  o
direttamente dall'utente; 
  b) il terminale dell'operatore incaricato  non  consenta  in  alcun
modo di  effettuare  interventi  manuali  in  grado  di  alterare  le
attivita' gestite in modo automatico. 
  Art.  45  (Registro  dei  soggetti  convenzionati  ed   agenti   di
prestatori di  servizi  di  pagamento  e  istituti  emittenti  moneta
elettronica). - 1.  I  prestatori  di  servizi  di  pagamento  e  gli
istituti  di  moneta  elettronica   e   le   rispettive   succursali,
direttamente ovvero, limitatamente a  quelli  aventi  sede  legale  e
amministrazione centrale in altro Stato membro, per  il  tramite  del
punto  di  contatto  centrale,  comunicano   all'OAM,   con   cadenza
semestrale,  per  l'annotazione   in   apposito   registro   pubblico
informatizzato, all'uopo istituito presso il  medesimo  organismo,  i
seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera nn): 
  a) il nome, il cognome ovvero la  denominazione  sociale,  completa
dell'indicazione  del  nominativo  del  responsabile  legale  e   del
preposto,  del  soggetto  convenzionato  ovvero  dell'agente  e,  ove
assegnato, il codice fiscale; 
  b) l'indirizzo ovvero la  sede  legale  e,  ove  diversa,  la  sede
operativa  del  soggetto  convenzionato   ovvero   dell'agente,   con
indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; 
  c) l'espressa indicazione della prestazione di servizi  di  rimessa
di denaro, per come definiti dall'articolo 1, comma  1,  lettera  n),
del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  11,  ove  erogata  dal
soggetto convenzionato ovvero dall'agente. 
  2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 43, comma  2,  lettera  e),  i
prestatori  di  servizi  di  pagamento  e  gli  istituti  di   moneta
elettronica  e  le   rispettive   succursali   direttamente   ovvero,
limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione  centrale
in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale,
comunicano all'OAM, per l'annotazione in  apposita  sottosezione,  ad
accesso riservato, del registro  di  cui  al  comma  1  l'intervenuta
cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi
non commerciali, entro trenta giorni  dall'estinzione  del  rapporto.
L'accesso alla sottosezione e' consentito,  senza  restrizioni,  alla
Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF,  per  l'esercizio
delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di  prevenzione
e contrasto  del  riciclaggio  e  del  finanziamento  del  terrorismo
nonche' ai prestatori di servizi di  pagamento  e  agli  istituti  di
moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto  centrale,
a salvaguardia della correttezza e della legalita' dei  comportamenti
degli operatori del mercato. 
  3. Le modalita'  tecniche  di  alimentazione  e  consultazione  del
registro di cui al presente articolo sono stabilite con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, in modo che siano garantiti: 
  a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati  da  parte  delle
autorita' di cui al comma 2; 
  b) le modalita' di consultazione della sottosezione  da  parte  dei
prestatori  di  servizi  di  pagamento  e  gli  istituti  di   moneta
elettronica, delle succursali e dei punti di contatto  centrale,  per
le finalita' di cui al comma 2; 
  c) la tempestiva annotazione dei dati comunicati  dai  soggetti  di
cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti; 
  d)  l'attribuzione  di  un  identificativo  unico  a  ciascuno  dei
soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro; 
  e) l'interfaccia tra  la  sottosezione  ad  accesso  riservato  del
registro di cui al comma 2 e gli  altri  elenchi  o  registri  tenuti
dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente  disponibile  alle
autorita' e agli intermediari di cui al comma 2 l'informazione  circa
la  sussistenza  di  eventuali  provvedimenti  di   cancellazione   o
sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della
normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto; 
  f) il rispetto  delle  norme  dettate  dal  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali nonche'  il  trattamento  dei  medesimi
esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto; 
  g) l'entita' ovvero i criteri  di  determinazione  del  contributo,
dovuto dai soggetti tenuti alle  comunicazioni  di  cui  al  presente
articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo  e
gestione del registro. 
  Capo  VI  (Obblighi  di  comunicazione)  -  Art.  46  (Obblighi  di
comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati). - 1.
I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza  e
del comitato per  il  controllo  sulla  gestione  presso  i  soggetti
obbligati vigilano sull'osservanza delle norme  di  cui  al  presente
decreto e sono tenuti a: 
  a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a  un  suo
delegato le operazioni  potenzialmente  sospette  di  cui  vengono  a
conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni; 
  b) comunicare,  senza  ritardo,  alle  autorita'  di  vigilanza  di
settore e alle amministrazioni e organismi  interessati,  in  ragione
delle  rispettive  attribuzioni,  i  fatti  che   possono   integrare
violazioni  gravi  o  ripetute  o  sistematiche   o   plurime   delle
disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative  disposizioni
attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio  delle  proprie
funzioni. 
  2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo,
i componenti degli organi di controllo presso i  soggetti  obbligati,
sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III. 
  Art. 47 (Comunicazioni oggettive). - 1. Fermi gli obblighi  di  cui
al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati  trasmettono  alla  UIF,
con cadenza periodica, dati e  informazioni  individuati  in  base  a
criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio  o
di finanziamento del terrorismo. 
  2. I dati e le informazioni sono utilizzati  per  l'approfondimento
di operazioni  sospette  e  per  effettuare  analisi  di  fenomeni  o
tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
  3. Con istruzioni da pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  la  UIF,  sentito  il  Comitato  di  sicurezza
finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui
al comma  1,  definisce  le  relative  modalita'  di  trasmissione  e
individua  espressamente  le  ipotesi   in   cui   l'invio   di   una
comunicazione  oggettiva  esclude  l'obbligo   di   segnalazione   di
operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35. 
  Capo VII (Segnalazione di violazioni) - Art. 48 (Sistemi interni di
segnalazione delle violazioni). - 1. I  soggetti  obbligati  adottano
procedure  per  la  segnalazione  al  proprio  interno  da  parte  di
dipendenti o di  persone  in  posizione  comparabile  di  violazioni,
potenziali o effettive, delle disposizioni  dettate  in  funzione  di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 
  2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono: 
  a) la tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante e del
presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole  che
disciplinano le indagini  e  i  procedimenti  avviati  dall'autorita'
giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni; 
  b) la tutela del  soggetto  che  effettua  la  segnalazione  contro
condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti  la
segnalazione; 
  c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione,  anonimo  e
indipendente,  proporzionato  alla  natura  e  alle  dimensioni   del
soggetto obbligato. 
  3. La presentazione della segnalazione di cui al presente  articolo
non costituisce, di per se', violazione degli obblighi derivanti  dal
rapporto contrattuale con il soggetto obbligato. 
  4. La disposizione di cui all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  non  trova  applicazione  con
riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata  solo
con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per  la
difesa del segnalato.».