Art. 2 
 
 
                              Beneficio 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  maggio  2017,  per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3 il requisito  contributivo  di  cui  all'articolo  24,
comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre   2011,   n.   214,   come
rideterminato ai sensi del comma 12  del  medesimo  articolo  24  per
effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013  e  2016,  e'
ridotto a quarantuno anni. 
  2. Al requisito contributivo di cui al comma  1  si  applicano  gli
adeguamenti  alla  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. 
  3. Il requisito contributivo ridotto di cui al comma 1 puo'  essere
raggiunto anche ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della  legge  24
dicembre  2012,  n.  228,  cumulando  i  periodi   assicurativi   non
coincidenti posseduti presso le forme di  assicurazione  obbligatoria
per invalidita', vecchiaia e superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,
autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui  all'articolo
2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  alle  forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  agli  enti  di
previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 24 del citato decreto-legge n.
          201 del 2011, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge n.
          78 del 2010, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  239,  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2013): 
              «Art. 1. - (omissis). 
              239. Ferme restando le vigenti disposizioni in  materia
          di  totalizzazione  dei  periodi  assicurativi  di  cui  al
          decreto  legislativo  2  febbraio  2006,  n.   42,   e   di
          ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7
          febbraio  1979,  n.  29,  e  successive  modificazioni,   i
          soggetti iscritti a  due  o  piu'  forme  di  assicurazione
          obbligatoria per invalidita', vecchiaia  e  superstiti  dei
          lavoratori dipendenti,  autonomi,  e  degli  iscritti  alla
          gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle  forme  sostitutive  ed
          esclusive della medesima, nonche' agli enti  di  previdenza
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano
          gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle
          predette gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi
          assicurativi non coincidenti al fine del  conseguimento  di
          un'unica  pensione.  La  predetta  facolta'   puo'   essere
          esercitata   per   la    liquidazione    del    trattamento
          pensionistico a  condizione  che  il  soggetto  interessato
          abbia  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal   comma   6
          dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7
          del medesimo articolo  24,  ovvero,  indipendentemente  dal
          possesso   dei   requisiti   anagrafici,   abbia   maturato
          l'anzianita'  contributiva  prevista  dal  comma   10   del
          medesimo  articolo  24,  adeguata  agli  incrementi   della
          speranza  di   vita   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          per la liquidazione dei trattamenti  per  inabilita'  e  ai
          superstiti di assicurato deceduto.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  26,  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - (omissis). 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  Generale  -
          n. 196 del 23 agosto 1994. 
              - Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103 (Attuazione della delega conferita dall'art.  2,  comma
          25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di  libera  professione)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -  n.  52  del  2
          marzo 1996, S.O.